Timore reverenziale: cos’è?
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Timore reverenziale: cos’è?

22 Ottobre 2023 | Autore:
Timore reverenziale: cos’è?

Cos’è l’annullabilità del contratto e in quali casi si può chiedere al giudice la cancellazione dell’accordo? La paura della controparte è causa di invalidità?

Un contratto è valido solamente se tutte le parti coinvolte decidono di accettarne liberamente le condizioni; in caso contrario, chi è stato costretto ad aderire può rivolgersi al giudice per chiederne l’annullamento. In particolare, è possibile ottenere la cancellazione dell’accordo quando questo è stato stipulato a causa della minaccia ricevuta da qualcun altro. È in questo contesto che si pone la seguente domanda: cos’è il timore reverenziale?

Come diremo, la legge ne parla solamente per escludere che lo stesso possa giustificare l’annullamento del contratto. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’annullabilità del contratto?

L’annullabilità è una delle forme d’invalidità del contratto, insieme alla più grave nullità.

Un contratto è annullabile essenzialmente in due casi, e cioè quando:

  • una delle parti è incapace di intendere e di volere, per età oppure per malattia mentale;
  • la volontà di una delle parti risulta viziata da errore, violenza o dolo. Si parla in questi casi di “vizi del consenso”.

Che cos’è la violenza?

La violenza è uno dei vizi del consenso che consentono l’annullamento del contratto.

Per la precisione, la violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente o di terzi, ovvero nella minaccia di esercitare un diritto per ottenere un vantaggio ingiusto.

Detto in altri termini, la violenza consiste nella minaccia che costringe la persona a stipulare un contratto non voluto oppure a stipularne uno a condizioni non desiderate.

Tale forma di violenza è definita morale, in quanto non consiste in una costrizione fisica ma, appunto, in una minaccia.

Essa, pertanto, va tenuta distinta dalla violenza fisica, la quale determina la nullità radicale del contratto.

Violenza: quando è causa di annullabilità?

Per legge, la violenza è causa di annullabilità di un contratto se il male minacciato è:

  • ingiusto, nel senso che deve trattarsi di un danno che la legge non giustifica in alcun modo. È certamente ingiusto minacciare un comportamento illecito (ad esempio: “se non mi venderai la tua auto ti farò picchiare”). Può essere ingiusto, però, anche lo scopo per cui si minaccia di tenere un comportamento in teoria lecito (ad esempio: “se non mi donerai il tuo appartamento, chiederò il tuo fallimento”);
  • notevole, cioè di rilevante entità;
  • tale da impressionare una persona sensata, tenendo conto, però, delle caratteristiche di chi subisce la minaccia, in particolare dell’età, del sesso e della situazione concreta in cui si trova. Ad esempio, la minaccia di ricevere uno schiaffo può essere notevole per una persona anziana e malata ma irrilevante per un uomo ben piazzato.

Si ricordi che anche la minaccia di far valere un proprio diritto può essere causa di annullamento del contratto, quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

È il caso del creditore che chiede al debitore di vendergli casa a un prezzo ridicolo, altrimenti sottoporrà a pignoramento i suoi beni.

Cos’è il timore reverenziale?

Per timore reverenziale si intende lo stato di soggezione psicologica in cui versa una persona nei confronti di un’altra per la posizione da quest’ultima rivestita nell’ambiente sociale, professionale o familiare.

Detto in altri termini, il timore reverenziale consiste nella soggezione che si ha verso una figura autorevole agli occhi di una certa persona.

Si pensi alla riverenza del giovane laureato in giurisprudenza nei confronti del famoso avvocato presso cui fa pratica, oppure quella del dipendente nei riguardi del dirigente, o più semplicemente al profondo rispetto che il nipote prova nei riguardi dell’anziano e autorevole nonno.

Il timore reverenziale è causa di annullamento del contratto?

La legge prevede il timore reverenziale solamente per escludere che lo stesso possa essere causa di annullamento del contratto [1].

In altre parole, il timore reverenziale non rientra tra i vizi del consenso né può essere inteso come una forma di violenza morale.

Il timore reverenziale non deriva, infatti, da espressioni esterne ma da un’autosuggestione. Si tratta quindi di un concetto relativo che, pertanto, non può essere assolutamente equiparato a una minaccia.

Pertanto, la persona che sottoscrive un contratto a condizioni svantaggiose solo perché si trova in un profondo stato di soggezione nei confronti della controparte, non potrà successivamente invocare l’annullamento del contratto per vizio del consenso.

Quando il timore può essere causa di annullamento del contratto?

Il timore reverenziale può eccezionalmente essere causa di annullamento del contratto. Ciò può avvenire quando:

  • il soggetto verso cui si nutre il timore reverenziale minaccia di approfittare della propria posizione di “superiorità” per ottenere condizioni vantaggiose. In questo caso il timore diventa violenza morale vera e propria, in quanto la soggezione, da mero sentimento “interiore”, diventa motivo di approfittamento dichiarato;
  • il timore deriva dalla particolare “fama” di cui gode la controparte e di cui quest’ultima si approfitta. È il caso del noto malavitoso che, pur non esternando alcuna minaccia, si presenta all’incontro conclusivo esibendo un’arma oppure con alcuni scagnozzi, generando così un fondato timore in capo all’altro. Anche in questa ipotesi, si tratta di violenza morale.

note

[1] Art. 1437 cod. civ.

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