Art. 1437 codice civile: Timore riverenziale | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1437 codice civile: Timore riverenziale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Commento

Timore riverenziale: stato di soggezione psicologica che un soggetto ha nei confronti di un altro soggetto che ai suoi occhi si presenta, per varie ragioni, severo o autorevole.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Il contratto che non identifica l'oggetto neppure con il ricorso a terzi, né si desume essere identificato solo nel genere, è nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

Tribunale Lamezia Terme  22 luglio 2009

 

Costituisce violenza diretta contro terzi, rilevante ai sensi dell'art. 1436, comma 2, c.c., la minaccia di un imprenditore di sospendere i rapporti commerciali con una azienda che costituisce, per l'imprenditore vittima della violenza, l'unico committente e referente, creando così le premesse per una sicura crisi.

Tribunale Ascoli Piceno  12 luglio 2005 n. 511

 

L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di rinvio, il quale, a fronte di una decisione rescindente nella quale si stabiliva che incombeva sui lavoratori l'onere di provare la minaccia al fine d'invalidare le dimissioni incentivate, aveva ritenuto che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto e che in particolare non ci fosse prova certa in ordine alla asserita strumentalizzazione da parte del datore di lavoro delle trasferte al fine di piegare la volontà dei ricorrenti ed indurli a rassegnare le dimissioni).

Cassazione civile sez. lav.  06 settembre 2003 n. 13035

 

L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 c.c., con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna).

Cassazione civile sez. II  13 novembre 1996 n. 9946  

 

 

Società

L'art. 22 della legge n. 281 del 1985 - norma applicabile anche alle società costituite ed in vita al momento della sua entrata in vigore - nel definire "inefficaci" le clausole di mero gradimento contenute negli statuti delle società azionarie (ossia quelle clausole che rimettono al giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione, o, in via di reclamo, dell'assemblea delle società per azioni il potere del tutto discrezionale di autorizzare o meno l'alienazione delle azioni e dei diritti di opzione del socio, senza in alcun modo vincolare l'esercizio di tale potere nè a criteri predeterminati nè ad un connesso obbligo di motivazione) non intende sanzionare tali clausole di una inefficacia relativa, bensì di una vera e propria nullità, attesa la loro radicale ed assoluta inidoneità a produrre effetti, anche sotto il profilo del combinato disposto degli art. 1418, comma 2, e 1346 c.c., trattandosi di pattuizioni negoziali intrinsecamente incapaci di realizzare lo scopo cui esse sono dirette e dunque, aventi oggetto impossibile.

Cassazione civile sez. I  03 settembre 1996 n. 8048

 

 

 

Obbligazioni e contratti

Sono annullabili per dolo contrattuale di società e del Ministero beneficiario le polizze assicurative con le quali sono stati concessi finanziamenti nella consapevolezza dei raggiri, o comunque di un terzo che ne ha tratto vantaggio, non potendo il Ministero non sapere, che la ditta, destinataria del finanziamento non avesse i requisiti per le agevolazioni concesse.

Tribunale Roma sez. II  26 giugno 2009 n. 14218

 

 

Provvedimenti d'urgenza

È inaccoglibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al fine di ottenere la revoca dell'esecuzione di una delibera assembleare di un condominio (nella specie, di soppressione del servizio di riscaldamento centralizzato), nel frattempo non impugnata e perciò efficace, stante l'esistenza del rimedio tipico (anche cautelare, mediante sospensione) previsto dal comma 2 art. 1437 c.c.

Tribunale Salerno  15 dicembre 2007

 

 

Vendita

L'occultamento della mancanza di qualità della cosa venduta, che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., al quale rinvia il secondo comma dell'art. 1497 c.c., determina l'esonero della denuncia e quindi esclude la correlata decadenza, richiede una particolare attività illecita del venditore, diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il difetto, non essendo sufficiente il mero silenzio.

Cassazione civile sez. II  04 marzo 1993 n. 2660  



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