Quando un contratto è valido?
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Quando un contratto è valido?

15 Novembre 2020 | Autore:
Quando un contratto è valido?

Come e quando è vincolante un contratto. Gli elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma.

Il contratto serve per vincolare le parti che lo sottoscrivono. Il contratto è quindi una sorta di “legge” che vale solo per i firmatari. Chi non lo rispetta può essere obbligato forzatamente dal giudice a rispettare l’impegno assunto e a risarcire i danni causati alla controparte. 

Affinché però il contratto possa sortire questo effetto vincolante è necessario che sia completo in ogni suo elemento e, quindi, valido. Quando un contratto è valido? Quando scatta il vincolo giuridico? 

Possiamo sinteticamente dire che un contratto è valido solo quando possiede tutti i requisiti essenziali che la legge elenca all’articolo 1325 del Codice civile e che qui di seguito spiegheremo in modo pratico, facendo ricorso all’ausilio di numerosi esempi. 

Ma procediamo con ordine e vediamo, più da vicino, quando un contratto è valido.

Elementi essenziali del contratto

I requisiti del contratto (detti anche «elementi essenziali del contratto»), necessari affinché sorga un vincolo, sono i seguenti:

  • l’accordo delle parti;
  • la causa;
  • l’oggetto;
  • la forma solo nei casi in cui la legge la richiede sotto pena di nullità.

Se manca anche uno solo di tali requisiti (che approfondiremo meglio a breve), il contratto non esplica i suoi effetti e, quindi, le parti non sono tenute a rispettare alcun impegno. 

L’accordo delle parti

Il primo elemento essenziale di un contratto è l’accordo che le parti devono raggiungere su ogni elemento del contratto stesso. Tale accordo, nei contratti scritti, è rappresentato dalla firma e, in quelli verbali, dall’intesa orale raggiunta dalle parti. 

L’accordo può essere rappresentato anche da un comportamento concludente tenuto tacitamente dalle parti; si pensi al titolare del supermercato che espone la merce in vendita sugli scaffali e al cliente che la mette nel carrello per portarla sino alle casse. 

Come insegna l’esperienza, affinché si raggiunga un’intesa, occorre che qualcuno faccia una proposta («voglio vendere questo computer a 700 euro») e che qualcun altro l’accetti («va bene, lo compro a 700 euro»). Quindi, a fronte di una proposta ci deve sempre essere un’accettazione. Senza proposta e senza accettazione (che, come detto, possono essere esplicite o tacite) il contratto non potrebbe vincolare nessuno. Non si può obbligare una persona ad assumere un impegno che non ha mai voluto. 

Sia la proposta che l’accettazione, per essere vincolanti, devono possedere alcuni requisiti.

La proposta

La proposta deve contenere tutti gli estremi essenziali del contratto. Ad esempio, deve indicare l’oggetto che si propone di vendere, il prezzo e le condizioni. Se una persona invia a un’altra una lettera in cui le offre di comprare la propria azienda, ma non indica il prezzo, il documento non può essere considerato una proposta contrattuale perché manca un elemento essenziale della vendita (appunto il corrispettivo). Esso, quindi, non vincola il proponente. Si è trattato allora di un semplice invito a iniziare delle trattative, senza alcun valore. Tipici inviti a proporre sono le inserzioni pubblicitarie o i cartelli con la scritta «vendesi».

L’accettazione 

L’accettazione deve essere conforme alla proposta. Per esempio, se proponiamo a un nostro cliente l’acquisto di merce a 1000 euro e questi ci risponde che accetta per 800 euro, non ha accettato la nostra proposta ma ne ha fatta una nuova che non ci vincola e ci consente di rifiutare.

La conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Individuare questo momento è di grande importanza perché solo da quell’istante i contraenti sono vincolati. 

A riguardo, possono verificarsi due ipotesi:

  • i contraenti sono fisicamente presenti o stanno comunicando per telefono: in tal caso, l’accettazione è immediatamente conosciuta dal proponente e il contratto si conclude all’istante;
  • i contraenti sono distanti e comunicano per lettera, fax, email, ecc. In tal caso, il contratto si perfeziona solo quando il proponente riceve comunicazione dell’avvenuta accettazione.

La causa del contratto

Il secondo elemento essenziale del contratto è la causa. In gergo giuridico, «causa» significa «funzione». Ad esempio, dinanzi al fatto di una consegna di denaro da una persona a un’altra la causa può essere un prestito, una donazione, il pagamento anticipato per una vendita. Quindi, è essenziale che il contratto indichi la funzione delle prestazioni: «ti vendo un oggetto in cambio di 100 euro», «ti presto 500 euro a condizione che me li restituisci entro 30 giorni», «ti regalo un computer», ecc.

Insomma, il contratto deve indicare esattamente la causa o funzione.

Nella compravendita, la causa è lo scambio tra cosa e denaro. Nella locazione, la causa è il godimento di un bene in cambio di un canone mensile, ecc.

La causa deve essere indicata

Sarebbe nullo il contratto se mancasse l’indicazione causa. Se una persona dovesse offrire a un’altra del denaro per delle prestazioni, senza però specificare se queste sono a titolo di lavoro dipendente o autonomo, il contratto non avrebbe valore.

La legge riconosce valore solo ai contratti la cui causa è meritevole di tutela. E, in generale, l’ordinamento considera meritevoli di tutela solo gli accordi rilevanti sul piano economico sociale. 

Ad esempio, se accettiamo una proposta di vacanza da un’agenzia viaggi, concludiamo un contratto perché l’accordo formato è ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela. Invece, se prendiamo un accordo con i nostri amici per andare in vacanza insieme, non stiamo concludendo un contratto. La legge, infatti, non assegna a questo tipo di intesa una funzione così importante da tutelarla. Pertanto, se qualcuno dei nostri amici disattende all’impegno, non possiamo citarlo in tribunale. 

La causa deve essere lecita 

Se il portiere di una squadra di calcio si vende la partita, il suo accordo è nullo perché la causa è illecita. Quindi, se adempie all’accordo ma poi non riceve i soldi può chiedere in tribunale di essere tutelato? Assolutamente no. 

La causa illecita rende il contratto nullo.

La causa è illecita quando è contraria:

  • a norme imperative: sono quelle norme che non possono essere mai disattese. Si pensi al contratto di acquisto di animali da macello malati (di cui la legge vieta la vendita) o di macchinari industriali privi di sistema antinfortunio (di cui la legge vieta l’uso) ecc.;
  • all’ordine pubblico: è il complesso delle regole, anche non scritte, che si desumono dai principi generali del nostro ordinamento: dalla Costituzione, dai codici, dalle leggi, ecc. Ad esempio, un contratto di assicurazione che garantisce gli evasori fiscali dal rischio di essere scoperti è nullo per illiceità della causa, in quanto contraria all’ordine pubblico;
  • al buon costume: è l’insieme dei principi di moralità e onestà che ispirano il nostro ordinamento. Ad esempio, se una persona paga in anticipo una prostituta e poi non ottiene la prestazione, non può citarla in tribunale perché la prostituzione, per quanto non costituisca reato, è contraria al buon costume. Quindi, le parti non possono chiedere tutela al giudice. 

L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire nei confronti dell’altra oppure il bene o il diritto che viene trasferito da una parte all’altra. 

Nella vendita, l’oggetto è il trasferimento del diritto di proprietà su un determinato bene.

L’oggetto deve essere:

  • possibile: l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto devono essere materialmente e giuridicamente possibili. Non si può vendere un pezzo della luna, così come non si può regalare un oggetto di proprietà dello Stato;
  • lecito: l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto non deve essere vietato dalla legge. Sarebbe un oggetto illecito la vendita di una partita di droga o di armi;
  • determinato o almeno determinabile: la prestazione deve essere chiaramente definita o quantomeno devono essere indicati i criteri per determinarla. Ad esempio, nel contratto di mutuo a tasso variabile, la controprestazione del cliente (gli interessi) non viene determinata al momento della conclusione del contratto, ma sarà determinabile in base a parametri prefissati.

La forma del contratto

La forma è la modalità con cui il contratto viene concluso: verbalmente (o con comportamento concludente), per scrittura privata o per atto pubblico.

Il più delle volte, la legge lascia le parti libere di scegliere la forma che preferiscono per il contratto. Ma in alcuni casi, la forma è vincolata; per cui, se non rispettata, il contratto è nullo. 

Sono contratti a forma vincolata la compravendita immobiliare (che deve avvenire per forza con atto notarile), la donazione di non modico valore (atto notarile in presenza di due testimoni), la locazione (scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate), il mutuo (scrittura privata), ecc.

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1 Commento

  1. Complimenti per l’articolo. Chiaro, esaustivo e con esempi che calzano a pennelo.

    Grazie mille per l’aiuto!

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