Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1453 codice civile: Risolubilità del contratto per inadempimento

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (2).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Commento

Contratto a prestazioni corrispettive: [v. Libro IV, Titolo II]; Inadempimento: [v. 1218]; Risarcimento del danno: [v. Libro IV, Titolo IX].

 

(1) Quando in un contratto a prestazioni corrispettive una delle parti non esegue (o non esegue esattamente) la prestazione contrattuale (inadempimento), la controparte può agire in giudizio con l’azione di risoluzione per ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale o chiedere l’esecuzione forzata della prestazione [v. 2910 ss.].

La risoluzione del contratto per inadempimento costituisce un’ipotesi di risoluzione giudiziale, poiché frutto di una sentenza. La risoluzione del contratto per inadempimento può essere anche di diritto, ove si verifichi automaticamente [v. 1454, 1456, 1457]. La risoluzione giudiziale per inadempimento è ammessa solo per un inadempimento grave [v. 1455].

 

(2) Per i contratti di locazione di immobili urbani, cfr. artt. 5 ss., l. 27-7-1978, n. 392.

 

Il comma 2 stabilisce che non può chiedersi l’adempimento dopo che è stata domandata la risoluzione, perché si presume che nel momento in cui la parte ha chiesto la risoluzione del contratto non ha più alcun interesse ad ottenere la prestazione contrattuale.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. L'accessorietà funzionale dei beni non forniti è compatibile con l'essenzialità dell'inadempimento ove, mancando una parte, non può essere commercializzato il tutto.

Cassazione civile sez. III  20 gennaio 2015 n. 826  

 

In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, comma 2, c.c. - secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione - comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere; ne consegue che, proposta, da parte dell'alienante, domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente, a questi è precluso l'adempimento solo se egli sia già inadempiente al momento della domanda, mentre non vi sono ostacoli all'esecuzione della prestazione non ancora scaduta a tale data.

Cassazione civile sez. II  23 dicembre 2014 n. 27359  

 

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13/01/2011

Cassazione civile sez. un.  12 dicembre 2014 n. 26242  

 

La regola prevista dall'art. 1453, terzo comma, c.c.., secondo cui il debitore inadempiente non può più adempiere dopo che sia stata chiesta la risoluzione, è norma a carattere dispositivo; pertanto, nulla vieta che il creditore, nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata, possa accettare l'adempimento della prestazione, successivo alla domanda di risoluzione, rinunciando agli effetti della stessa prendendo atto dell'adempimento per quanto tardivo del conduttore (nella specie, relativa ad uno sfratto per morosità, il conduttore non aveva provato che il locatore, a fronte del pagamento banco iudicis del debito capitale per i canoni scaduti, avesse rinunciato del tutto alla domanda, manifestando una volontà diversa rispetto all'azione intrapresa).

 Cassazione civile sez. III  09 dicembre 2014 n. 25853  

 

Il contratto preliminare (nella specie, di compravendita immobiliare) crea un rapporto obbligatorio tra le parti, le quali, in vista dell'adempimento dedotto in obbligazione, sono tenute a sostenere le spese inerenti l'obbligazione di trasferimento della proprietà, sicché, in caso di inadempimento del promissario venditore, il promissario acquirente ha diritto al ristoro di tutti i conseguenti pregiudizi subiti, ivi incluse le spese che siano state sostenute per i professionisti la cui opera si sia resa necessaria per il trasferimento dell'immobile. Cassa con rinvio, App. Milano, 25/10/2007

Cassazione civile sez. II  28 novembre 2014 n. 25351  

 

La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest'ultimo, in qualità di occupante dell'immobile, non è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione all'originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare. Cassa e decide nel merito, Roma, 06/10/2008

Cassazione civile sez. II  24 novembre 2014 n. 24958

 

L'irricevibilità delle reciproche richieste di risoluzione non implica automaticamente la risoluzione consensuale. La sentenza incorre in violazione di ultrapetizione allorquando pronunci la risoluzione consensuale del contratto che non aveva formato oggetto della domanda proposta dall'attore, il quale aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con la condanna dello stesso al pagamento del doppio della caparra.

Cassazione civile sez. II  06 novembre 2014 n. 23702  

 

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice di merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Tribunale Salerno sez. II  28 ottobre 2014 n. 5060  

 

Nelle azioni di risoluzione del contratto per inadempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto.

Tribunale Salerno sez. II  27 ottobre 2014 n. 5019  

 

 

Procedimento civile

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello nella parte in cui aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria dedotto in giudizio, unica fonte obbligatoria di natura negoziale della fattispecie, sebbene con la domanda fosse stata formalmente chiesta la risoluzione dell'ordine di acquisto, avente natura meramente esecutiva del mandato sotteso al contratto medesimo). Cassa e decide nel merito, App. Cagliari, 14/06/2008

Cassazione civile sez. III  12 dicembre 2014 n. 26159  



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1 Commento

  1. Ho acquistato casa 30 anni fa , solo ora si scopre che l’ immobile è abusivo, posso chiedere i danni, visto che ho scoperto l’ illecito solo ora?

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