Fondo per le vittime di violenza: cos’è e come funziona?
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Fondo per le vittime di violenza: cos’è e come funziona?

5 Ottobre 2021 | Autore:
Fondo per le vittime di violenza: cos’è e come funziona?

Vittime dei reati internazionali violenti: la procedura per accedere all’indennizzo nel caso in cui il colpevole del reato sia nullatenente o ignoto.

Le persone che sono vittime di un reato hanno non solo il diritto di sporgere querela affinché gli autori del crimine vengano perseguiti per legge, ma anche quello di essere risarciti per i danni, fisici e morali, patiti. La costituzione di parte civile all’interno del processo penale è finalizzata proprio a questo, cioè a ottenere il ristoro del pregiudizio subito. Tuttavia, molte volte, l’autore del delitto è nullatenente, cioè non ha beni su cui è possibile rivalersi. È proprio in queste circostanze che interviene il fondo per le vittime di violenza. Cos’è e come funziona?

Come diremo di qui a un istante, il fondo per le vittime di violenza è uno speciale stanziamento imposto dall’Unione Europea a tutti i propri Stati membri, con lo scopo di assicurare un risarcimento (seppur minimo) alle vittime di reati violenti. Per poter accedere a questo fondo occorre seguire una procedura specifica, a volte anche molto lunga: condizione fondamentale, infatti, è che il colpevole non abbia soldi a sufficienza per poter risarcire di tasca propria oppure che sia rimasto ignoto nonostante le indagini svolte. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è e come funziona il fondo per le vittime di reati violenti.

Reato: c’è risarcimento?

Secondo la legge [1], ogni reato che abbia provocato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento non solo il colpevole, ma anche tutte le persone che devono rispondere civilmente per il fatto commesso dal reo.

È il tipico caso dei genitori, i quali devono risarcire i danni commessi dal figlio minorenne, anche se imputabile penalmente.

Costituzione di parte civile: cos’è?

La persona danneggiata da un reato, anziché intraprendere un autonomo processo civile per chiedere il risarcimento dei danni al responsabile, può costituirsi parte civile nel processo penale. Cosa significa?

Costituirsi parte civile significa esercitare l’azione civile all’interno del processo, cioè chiedere direttamente al giudice penale (anziché a quello civile) la liquidazione del risarcimento del danno.

La costituzione di parte civile, dunque, consente di risparmiare tempo, poiché può evitare la celebrazione di due processi distinti (uno penale volto a sanzionare il colpevole, l’altro civile, teso a fargli pagare i danni), consentendo alla persona danneggiata di introdursi nel processo penale intentato dallo Stato contro il reo e di chiedergli i danni.

Può costituirsi parte civile la persona che ritiene di essere stata impoverita dal reato: la vittima di un furto, di una rapina, di un danneggiamento, di un’usura, di una lesione personale, ecc. Ma non solo.

La persona danneggiata dal reato può essere anche il parente della vittima: si pensi al coniuge di una persona uccisa. In questo caso, la vittima (essendo morta) non potrebbe mai costituirsi in giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Possono farlo, al contrario, il coniuge oppure i parenti più prossimi, i quali ritengono di aver subito un pregiudizio economico: si pensi alla vittima che, in vita, manteneva gli studi ai figli oppure la moglie disoccupata.

Fondo per le vittime di violenza: cos’è?

Il fondo per le vittime dei reati internazionali violenti è stato istituito dalla legge italiana [2] per garantire un indennizzo alle persone vittime di abusi da parte di soggetti che, essendo nullatenenti, non possono pagare il risarcimento dei danni.

In altre parole, la vittima di un reato, nonostante abbia ottenuto una sentenza favorevole che gli consente di rivalersi contro l’autore del reato per ottenere il risarcimento, potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche se il responsabile non ha un patrimonio sufficiente per poter pagare i danni.

È proprio in questi casi che soccorre il fondo per le vittime di reati violenti: tutte le persone che sono state vittime di determinati crimini e che non possono ottenere il risarcimento dagli autori degli stessi possono fare istanza di accesso a detto fondo per ottenere un ristoro.

Inoltre, possono accedere al fondo tutte le persone che, pur essendo state vittime di violenza, non hanno potuto identificare il responsabile e il procedimento penale è stato archiviato appunto per tale ragione.

In questa ipotesi, a far fede è il provvedimento di archiviazione dell’autorità giudiziaria, dal quale però si evinca che il fatto è accaduto ma non è stato possibile procedere perché gli autori sono rimasti ignoti nonostante le indagini.

Fondo per le vittime di reati violenti: chi può accedere?

Possono accedere al fondo per le vittime dei reati violenti le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni personali non aggravate. Possono inoltre fare istanza le vittime del reato di caporalato.

Ma quali sono i reati commessi con violenza sulle persone? Vi rientrano senz’altro, l’omicidio, le lesioni personali gravi e gravissime, la deformazione dell’aspetto con lesioni permanenti al volto, la violenza sessuale [3] e ogni altro delitto compiuto con violenza alla persona

Sono esclusi invece i reati commessi contro la persona ma esercitati senza violenza, come alcuni casi di maltrattamenti o di stalking.

Ad esempio, i maltrattamenti in famiglia commessi dal marito nei confronti della moglie non danno diritto all’accesso al fondo per le vittime dei reati violenti se il crimine non è commesso con l’uso della violenza fisica, ma ad esempio mediante abusi psicologici.

Fondo vittime reati violenti: quant’è il risarcimento?

Il fondo per le vittime dei reati violenti stabilisce i seguenti indennizzi:

  • 50mila euro, in favore degli eredi di persone vittime di omicidio;
  • 60mila euro solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
  • 25mila euro per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità;
  • 25mila euro per le lesioni personali gravissime;
  • 25mila euro per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso.

Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10mila euro, per spese mediche e assistenziali documentate.

Per i delitti commessi con violenza sulle persone diversi da quelli elencati (si pensi ai maltrattamenti in famiglia, ad esempio), l’indennizzo è erogato, fino a massimo di 15mila euro, solo per spese mediche e assistenziali documentate.

Fondo per le vittime di violenza: come fare domanda?

L’istanza per l’accesso al fondo per le vittime di reati violenti deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui risiede il richiedente entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

Questo il modello da poter compilare per chiedere l’accesso al fondo per le vittime dei reati violenti.

Fondo per le vittime di violenza: presupposti e requisiti

Le persone vittime di reati violenti, così come identificati in precedenza, possono fare istanza di accesso al fondo solamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo che quest’ultimo sia rimasto ignoto, sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico;
  • non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati ritenuti particolarmente gravi dalla legge (associazione mafiosa, delitti con finalità di terrorismo, ecc.) o per reati di evasione fiscale;
  • non aver già percepito, per lo stesso crimine, da soggetti pubblici o privati, somme superiori a quelle previste dal fondo. In caso di somme percepite in misura inferiore occorre dichiarare l’importo, che verrà decurtato dall’indennizzo.

note

[1] Art. 185 cod. pen.

[2] Art. 11, legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche.

[3] Cass., ord. n. 26303 del 29 settembre 2021.

Autore immagine: canva.com/

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