Denuncia dei vizi al direttore dei lavori anche dopo 8 giorni
I vizi dell’opera possono essere denunciati al direttore dei lavori anche oltre il termine di otto giorni dalla scoperta: la decadenza prevista dal codice civile non si applica alle prestazioni di attività intellettuale del professionista.
Ogni volta che si commissiona a qualcuno la realizzazione di un’opera, qualora l’opera stessa non sia a regola d’arte e presenti dei vizi, il committente ha otto giorni di tempo – che decorrono dalla scoperta dei difetti – per denunciare al prestatore d’opera tali vizi. Se non lo fa, il committente decade dalla possibilità di far valere in tribunale le proprie ragioni [1].
Ma attenzione: questa norma non vale per i difetti che derivano da una prestazione professionale. Nel caso, per esempio, in cui i vizi derivino dall’operato del direttore dei lavori, infatti, i difetti dell’opera possono essere denunciati anche oltre gli otto giorni dalla scoperta.
Lo ha sancito la Cassazione con una recente sentenza [1]. In particolare, è stato accolto il ricorso del cliente di un architetto che, insoddisfatto dei lavori da questo condotti, aveva inviato una raccomandata al professionista pervenuta oltre gli otto giorni.
Secondo la Corte, la suddetta norma del codice civile che impone la denuncia entro 8 giorni (cosiddetta decadenza dell’azione di garanzia per vizi dell’opera) [1] non si applica alla prestazione d’opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori.
Il termine di otto giorni vale solo per le prestazioni di carattere “manuale” come, per esempio, la realizzazione di un cancello, della pitturazione di un appartamento, ecc.
note
[1] Art. 2226 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 28575 del 20.12.2013.
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