Denuncia di danno temuto: cos’è e come funziona
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Denuncia di danno temuto: cos’è e come funziona

28 Marzo 2021 | Autore:
Denuncia di danno temuto: cos’è e come funziona

Ricorso cautelare d’urgenza nell’ipotesi in cui un edificio, un albero o altra cosa possa recare pregiudizio ad un bene altrui.

L’albero del vicino sta per cadere sul tuo giardino ma questi non ne vuol sapere di abbatterlo? Le tubature del piano di sopra perdono acqua che causano macchie sul soffitto del tuo appartamento, ma il relativo proprietario non ha alcuna intenzione di chiamare un idraulico? Un palo della luce vicino alla tua abitazione prende spesso fuoco a causa di problemi elettrici e questo ti preoccupa per via dei bambini che giocano lì attorno?

In tutti questi casi, caratterizzati da una situazione di grave e imminente pericolo, intraprendere una causa ordinaria contro il relativo responsabile non ti darebbe alcuna tutela per via dei tempi che il processo civile comporta. Proprio per superare tale problema, la legge prevede la cosiddetta denuncia di danno temuto. 

Con la denuncia di danno temuto si intraprende un ricorso in via d’urgenza innanzi al tribunale. Si tratta di una procedura che segue un iter più rapido rispetto a quello ordinario e che, proprio perciò, garantisce una sentenza nel giro di qualche mese (un notevole vantaggio rispetto alle altre cause che richiedono invece diversi anni).

Ma cos’è e come funziona la denuncia di danno temuto? Qui di seguito forniremo alcune pratiche indicazioni, destinate a chiunque voglia saperne di più.

Cos’è la denuncia di danno temuto?

Nonostante la parola «denuncia» faccia pensare a un procedimento penale, non siamo in presenza né di un reato, né della classica denuncia che si sporge dinanzi ai carabinieri, alla polizia o alla procura della repubblica. La denuncia di danno temuto è invece un procedimento civile, finalizzato a rimuove con urgenza un grave pericolo che può determinare un danno imminente e irreparabile. Lo scopo è quindi ottenere una pronuncia del giudice in tempi brevi affinché ordini al responsabile di adottare tutti gli opportuni accorgimenti necessari a impedire il verificarsi del danno.

La caratteristica di questa procedura è che, rispetto alla causa ordinaria, taglia notevolmente i tempi e il numero delle udienze; è quindi caratterizzata da una maggiore informalità. Il tutto si risolve, di solito, in una o poche udienze. 

Se il giudice ritiene fondato il ricorso, emette un ordine immediatamente esecutivo.

Chi può avviare la denuncia di danno temuto?

Può avviare una denuncia di danno temuto chi ha fondato timore che un edificio, un albero o altra cosa (ad esempio, un traliccio o un’antenna) possa procurare un danno alla sua proprietà. 

Si può ricorrere a tale procedura quando la controparte non fa qualcosa che dovrebbe fare ossia non rispetta l’obbligo di rimuovere una situazione pericolosa. La denuncia di danno temuto non è quindi ammessa quando si deve agire contro un comportamento attivo della controparte (si pensi a chi costruisce un’abitazione non rispettando le distanze dal confine); per tali ipotesi, sono previsti altri rimedi processuali (ad esempio, la «denuncia di nuova opera»).

L’azione è consentita non solo al proprietario ma a chiunque vanti un diritto sul bene che potrebbe essere danneggiato (ad esempio, l’usufruttuario).

Oggetto della tutela è la proprietà o un altro diritto su un bene fisico che viene messo in pericolo da un altro bene (quello di proprietà altrui). Sono pertanto esclusi i pericoli che possono subire le persone. Questo significa che non è possibile agire con la denuncia di danno temuto quando si cerca di tutelare altre situazioni giuridiche come, ad esempio, la privacy o la sicurezza. 

Presupposti per la denuncia di danno temuto

L’azione può essere proposta quando sussiste il pericolo di danno grave e imminente al bene che forma oggetto del diritto del denunciante. 

Il pericolo è grave quando è idoneo a minacciare l’integrità del bene ed è imminente, cioè non meramente eventuale ma attuale e concreto e può verificarsi in qualunque momento.

Il pericolo è imminente quando può derivare da qualsiasi edificio, albero o altra cosa che si trovi sull’altrui fondo o nell’altrui disponibilità.

Ad esempio, rappresenta un pericolo imminente il cornicione pericolante dell’edificio del vicino che minacci di crollare sul fondo dell’attore.

Per l’esercizio dell’azione non è previsto un termine di decadenza. È solo prevista la prescrizione di 10 anni.  

Qual è lo scopo della denuncia di danno temuto?

L’azione è finalizzata ad ottenere un’ordinanza del giudice che ordini al resistente di rimuovere la causa del pericolo. 

Se il giudice vieta al resistente di compiere l’atto dannoso e quest’ultimo contravviene all’ordine, la parte interessata può presentare ricorso allo stesso giudice affinché disponga, con ordinanza, che le cose siano riportate allo stato in cui si trovavano precedentemente, a spese del resistente. 

Denuncia di danno temuto: cosa c’è da sapere

Poiché il ricorso è rapido e informale, è bene iniziare il giudizio con le prove già in proprio possesso. Il ricorso può essere presentato solo con l’assistenza del proprio avvocato. Ad anticipare le spese del giudizio è il ricorrente che poi, se vittorioso, se le vedrà rimborsare dalla controparte.

Ci si potrà ad esempio avvalere di una consulenza di parte che dimostri lo stato di pericolo e di prove fotografiche.

Non sono previsti testimoni: la legge parla di sommari informatori che vengono sentiti dal giudice di solito già alla prima udienza.

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