Corpo-Misura: ma alla fine qual’è la differenza? 8 suggerimenti da tenere in considerazione

Appalti a Corpo vs Misura. 8 suggerimenti per capire la differenza

Dalla lettura delle definizioni dell’art. 3 del Codice dei Contratti (comma 1, lett. ddddd, eeeee)  la differenza tra “appalto a corpo” e “appalto a misura”, parrebbe chiara.

Dico “parrebbe” perché, spesso, quando si devono allibrare lavori e prestazioni in contabilità (nel libretto delle misure in particolare), DL ed Impresa paiono avere operato in due cantieri differenti e le parole “corpo” e “misura” risultano “indifferenti” nel loro significato. Ma come diceva un noto attore/regista “le parole sono importanti; chi parla male, pensa male. ».

Di seguito 8 “sommesse” regole da tenere in considerazione nella gestione della contabilità; suggerimenti da semplice avvocato di cantiere.

A tutti è noto che i sistemi per stabilire il corrispettivo del contratto di appalto sono essenzialmente due: “a corpo” e “a misura”. Il primo metodo consiste nell’attribuire un prezzo fisso ed invariabile ad una certa opera, nel suo complesso, mentre, nel secondo metodo, si fissa il prezzo per ogni unità di misura e attraverso queste si determina il costo finale dell’opera (in concreto: nel primo non si misurano i lavori; nel secondo si).

Nel previgente Codice, vi era l’obbligo di stipulare sempre a corpo; si poteva contrattualizzare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore ad Euro 500.000,00 ed altre tipologie di contratti (manutenzione, restauro ecc). Oggi, l’art. 59, comma 5 bis, del DLgs 50/2016 (e lo schema del Nuovo Regolamento), ha invertito il principio: il corrispettivo a corpo va utilizzato quando, nella sostanza, le prestazioni sono certe, definite (o dovrebbero esserlo sulla base di una previsione attenta).

Non solo, ma se è vero che nell’appalto a corpo, l’impresa assume un rischio maggiore rispetto all’appalto a misura, è anche vero che tale rischio può essere assunto se al momento dell’offerta la stessa viene messa nelle condizioni di capire bene e molto chiaramente cosa deve realizzare (cioè: devo mettere a disposizione un progetto esecutivo non solo chiaro ma dettagliato e graficamente corretto).

Pertanto, sulla base di chiari principi e regole stabilite da diverse pronunce di Cassazione, elenco 8 suggerimenti sul tema, ben sapendo che – per chi vive ed ha vissuto i cantieri – occorre di volta in volta (come dicono gli avvocati) calarli nel caso di specie.

Regola 1. Corpo =  Prestazioni certe e definite.

Considerato che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, nessuna misurazione, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno “il corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera  certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo deve essere stabilito a misura –> è inutile utilizzare il corrispettivo a corpo per  lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.

 Regola 2. Corrispettivo a corpo = Progetto preciso e dettagliato.

Nel contratto d’appalto stipulato “a corpo”, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera (secondo Cassazione) deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato –>  l’ideale sarebbe che le prestazioni a corpo siano chiaramente identificate negli elaborati grafici (planimetrie, sezioni) ricordando, anche graficamente, che quella determinata lavorazione è prevista, appunto, “a corpo”. Gli elaborati grafici e le tavole progettuali assumono importanza fondamentale e centrale.

Regola 3. Corrispettivo a corpo = Maggior rischio per l’esecutore.

Il prezzo “a corpo” è fisso ed invariabile. E’ certo, quindi, che con il prezzo “a corpo”, grava sull’esecutore ogni rischio relativo ad ulteriori lavorazioni necessarie rispetto a quelle prevedibili, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto con conseguente deroga all’art. 1664 del codice civile –> ma attenzione tale assunzione di rischio trova un limite ben preciso  (vedi regola successiva).

Regola 4. Maggior rischio legato al corpo = Estrema chiarezza delle prestazioni.

I contraenti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1175 del codice civile (ricordiamoci il rinvio al codice civile operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016).

Pertanto, in concreto, l’esecutore quanto verifica ed analizza il progetto in sede di predisposizione dell’offerta deve potersi rappresentare tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa  –> in concreto non basta una semplice locuzione “ a corpo” per trasferire il rischio all’impresa, ma occorre consentire alla stessa di ben comprendere cosa dovrà realizzare.  Se l’impresa deve realizzare “ a corpo” una muratura in pietrame e malta, quando “legge” il progetto deve poter conoscere dove, come, qualità e quantità delle lavorazioni. Cosi la Cassazione “ L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili”.

 Regola 5. Non si deve cadere nell’equivoco di trasformare l’appalto a corpo in appalto a misura.

Un principio importante: un appalto “a corpo” non può divenire, in progressione, un appalto “a misura”. Capita spesso che nel corso dei lavori le voci a corpo diventino voci a misura, o viceversa; accade di vedere allibramenti in contabilità con aliquote percentuali del tipo: 110%, 120% ! Metodologia contabile evidentemente errata, come indicato nella successiva regola –>  Il corpo deve rimanere corpo, altrimenti “il corpo” non assolverà alla sua naturale funzione.

Regola 6. La variante a corpo non deve rielaborare le quantità iniziali.

Come già indicato in un altro articolo del Blog, qualora si verifichi la necessità di introdurre varianti nelle opere a corpo,  le parti contraenti dovranno pervenire a tale rielaborazione “assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore” (Cass. Civ. sentenza 9246/2012). La perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessati dalle variazioni supplementari o riduttive; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nella sostanza –> se devo variare una voce a corpo in aumento, i maggiori lavori li devo prevedere a misura, limitatamente alle quantità variate; le parti rimaste invariate rimarranno a corpo –> se devo variare in diminuzione, la detrazione andrà fatta avendo quale parametro di riferimento solo gli elaborati grafici (e da questi trarrò le misure delle lavorazioni da detrarre); elaborati sulla base dei quali l’esecutore ha fatto l’offerta  ed ha assunto il rischio connaturato al corpo.

Regola 7. Modifica disegni = Modifica del corpo.

Abbiamo detto che il prezzo “a corpo” è fisso ed invariabile. La immodificabilità del prezzo a corpo, però,  viene meno se si verifica  una modifica dei disegni esecutivi che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della formulazione dell’offerta da parte dell’Esecutore; oppure qualora vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’Esecutore.

Regola 8. Computo metrico estimativo e voci a corpo.

L’introduzione del computo metrico estimativo nei documenti allegati al contratto non fa venire meno la natura dell’appalto a corpo ; il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori –> senza pretesa di verità, si ritiene, quindi, che la discrasia tra progetto e computo sia da qualificarsi errore progettuale unicamente laddove sia, nella sostanza, mutata la natura dell’appalto a corpo, facendolo divenire (come chiarito da diverse pronunce giurisprudenziali) contratto di natura aleatoria à il tutto senza contare che, a mio avviso, un CME a corpo deve essere redatto in modo differente rispetto ad un CME a misura (sul punto si veda lo schema del nuovo Regolamento art. 101 rispetto all’art. 42 del dpr 207/2010)

Rosario Scalise – avvocato di cantiere.

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