Vizi e difformità nel contratto d’appalto: Cassazione
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Vizi e difformità nel contratto d’appalto: Cassazione

4 Marzo 2022 | Autore:
Vizi e difformità nel contratto d’appalto: Cassazione

Responsabilità dell’appaltatore, la denuncia dei vizi da parte del committente, l’azione di risarcimento.

Indice

L’appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi riguardano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto

L’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società  appaltatrice), da ritenersi perciò  corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore. 

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, ordinanza del 9 febbraio 2022, n.4076

I gravi difetti in tema di appalto possono consistere in una qualsiasi alterazione che incide negativamente e in modo considerevole sul godimento.

I gravi difetti che legittimano il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento.

Cassazione civile sez. II, 13/12/2021, n.39599

Qualora l’appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia la prova di quest’ultima incombe sul committente

Ai sensi dell’articolo 1667 c.c. colui che agisce nei confronti dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l’appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell’opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull’appaltatore.

Il committente che, ai sensi dell’art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera, ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, qualora l’appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell’azione e che decorre dalla data di consegna dell’opera – la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall’accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell’opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. – la prova di quest’ultima incombe sul committente.

Cassazione civile sez. II, 13/12/2021, n.39599

Sulla responsabilità dell’appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata

L’articolo 1669 del codice civile – riferendosi genericamente alla responsabilità dell’appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità stessa alla particolare tutela della reintegra per equivalente – si ricollega al principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall’articolo 2058 del codice civile, prevede l’alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l’ammissibilità della domanda di condanna dell’appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione.

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24052

Il termine per la denunzia dei gravi difetti d’opera non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti

In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera, il termine per la denunzia ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24052

Appalti: tutele a disposizione del committente che lamenti difformità o difetti dell’opera ed entità del risarcimento in caso di richiesta di riduzione del prezzo

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell’opera, può a sua scelta richiedere l’eliminazione delle difformità o dei difetti dell’opera a spese dell’appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l’eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l’entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l’opera.

Cassazione civile sez. II, 23/08/2021, n.23291

In caso di omesso completamento dell’opera se la parte eseguita risulti difettosa non può applicarsi la norma sulla garanzia per vizi e difformità dell’opera

In caso di omesso completamento dell’opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell’opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno.

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n.7861

In tema di appalto privato, il principio per cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l’opera con riserva presuppone che la riserva sia giustificata

In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l’opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l’opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l’opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l’eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio.

(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull’assunto che, essendo mancata l’accettazione del committente, il credito dell’appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell’accertamento giudiziale dell’inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).

Cassazione civile sez. II, 27/10/2020, n.23556

L’appaltatore deve denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi dell’opera a lui contestati anche quando sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti

L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente.

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, n.23071

Appalto avente a oggetto la costruzione di immobili destinati per natura a lunga durata: spetta al giudice stabilire in quale disciplina rientrano i difetti costruttivi

In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 del codice civile, che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo a elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile.

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18205

Appalto: sussistenza dell’accettazione da parte del committente

In tema di appalto, l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una “quaestio facti” rimessa all’apprezzamento del giudice del merito.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell’accettazione dell’opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell’avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10452

In tema di responsabilità per vizi o difformità dell’opera appaltata, il comportamento del direttore dei lavori va valutato alla stregua della “diligentia quam in concreto”

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, n.3855

Redazione del contratto di appalto

Nel contratto di appalto privato di un’opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l’obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile. 

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 27 febbraio 2019, n. 5734

Nel contratto di appalto di un’opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l’obbligo della redazione del progetto, onde sono decisive al riguardo le specifiche pattuizioni negoziali. (Nella specie, la c.s. ha annullato la decisione del merito che interpretando il contratto di appalto di una costruzione aveva ritenuto l’obbligo dell’appaltatore senza considerare che rimasta dubbia, sul punto, la comune intenzione delle parti, era da presumere che anche la redazione del progetto di esecuzione dei lavori facesse carico al committente, già tenuto ad assicurarsi l’opera di un professionista per la predisposizione del progetto da allegare alla domanda di concessione edilizia).  

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 16 dicembre 1986, n. 7556

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