Effetti nei confronti del contraente aderente; prova della conoscenza o conoscibilità delle clausole standard non onerose; violazione dei diritti dei consumatori nei contratti.
Indice
Clausole vessatorie nei contratti del consumatore
Posto che la disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti del consumatore trova applicazione anche ai contratti atipici (e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, cod. consumo, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto), in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento dell’eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito, sì che nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la predetta disciplina, in particolare la previsione dell’art. 33, lett. t), cod. consumo, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità e il garante potrà opporre dette eccezioni.
Cassazione civile sez. III, 18/02/2022, n.5423
Omessa sottoscrizione di clausole vessatorie
L’art. 1341, comma 2, c.c. in tema di condizioni generali di contratto prevede che le clausole cd. vessatorie debbano essere specificamente approvate per iscritto; tale condizione costituisce requisito per l’opponibilità al contraente aderente, per cui solo questi è legittimato a farne valere l’eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione.
Tribunale Barcellona P.G. sez. I, 10/02/2022, n.144
Necessità di specifica approvazione scritta
La produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l’esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n.2666
Approvazione scritta delle clausole vessatorie
Sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avuto specificamente riguardo ai contratti «per adesione» e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.
Cassazione civile sez. I, 31/12/2021, n.42091
Condizioni generali di contratto
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria viene rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Tribunale Firenze sez. III, 27/12/2021, n.3360
Contratti tra professionista e consumatore
La nozione di significativo squilibrio contenuta nell’art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell’art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso.
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n.36740
Clausole vessatorie e sottoscrizione cumulativa
Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 07/06/2021, n.834
Recedere dal contratto
L’art. 33 lett. g Codice del consumo presume come clausole vessatorie quelle che hanno per oggetto o effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
Corte appello L’Aquila, 26/01/2021, n.128
Compravendita di bene immobile
La disciplina sulle clausole vessatorie si applica a un contratto preliminare di compravendita di bene immobile concluso tra chi intende reperire un alloggio da destinare ad abitazione e un’impresa operante nel settore della costruzione e vendita degli alloggi.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.497
Preliminare di compravendita di immobile
Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest’ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.497
Divieto di clausole vessatorie: contratti di garanzia immobiliare o fideiussione
La direttiva CE 93/13, con la quale è stata vietata l’adozione delle clausole vessatorie – nel nostro ordinamento prima previste agli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile e ora agli artt. 33 e ss. del Codice del consumo – si applica anche a contratti di garanzia immobiliare o fideiussione stipulati tra persona fisica e un professionista (ente creditizio) al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/06/2019, n.12895
Requisito di leggibilità delle clausole
La previsione del requisito formale previsto dall’art. 166 d.lg. n. 209 del 2005 (il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente, comma 1; le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, comma 2) non amplia l’elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale la esigenza del requisito di leggibilità delle clausole (che viene ora tipizzato a formalizzato) già in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di legittimità – con riferimento alle clausole onerose, per le quali era richiesta la chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non onerose contenute nel medesimo contratto o nelle Cga -, e che deve – sussistere tanto agli effetti della prova della conoscenza o conoscibilità delle clausole standard non onerose (articolo 1341, comma 1, del codice civile), quanto delle altre clausole vessatorie (articolo 1341, comma 2, del codice civile).
(In applicazione dei riferiti principi la Suprema corte ha osservato che fondata risulta la censura svolta dal ricorrente nella parte in cui contesta che il giudice di merito avrebbe del tutto pretermesso di considerare che la violazione del requisito formale prescritto dall’art. 166, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 viene a incidere sulla apponibilità della clausola limitativa della garanzia inserita nelle Cgc – volta a escludere la copertura per i danni cagionati da agenti atmosferici – ai sensi dell’articolo 1341, comma 1, del codice civile).
Cassazione civile sez. III, 11/06/2019, n.15598
Clausole vessatorie e sottoscrizione cumulativa
Affinché le clausole vessatorie possano produrre effetti nei confronti del contraente aderente, è sufficiente che le stesse siano oggetto di un’unica sottoscrizione, a prescindere dal numero di clausole vessatorie che vengano in rilievo.
In tema di clausole vessatorie, si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria.
Tribunale Catania sez. IV, 05/04/2019, n.1441
Approvazione delle clausole vessatorie
Possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.
Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n.5971
Tutela del consumatore
Le disposizioni introdotte dalla l. n. 52 del 1996 al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore in tema di clausole vessatorie non si applicano ai contratti (nella specie, contratti preliminari) stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale di irretroattività della legge.
Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, n.27993
Clausole vessatorie: la specifica approvazione per iscritto
Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.
Tribunale Roma sez. VI, 26/10/2018, n.20697
Controversie tra professionista e consumatore
Nelle controversie tra consumatore e professionista sussiste la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto, in quanto il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 22 comma 2, lett. u), insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile.
Conseguentemente, devono ritenersi vessatorie le clausole che hanno per oggetto, quello di stabilire come sede del foro competente su siffatte controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 11/09/2018, n.9269
Trascrizione della clausola per escludere la vessatorietà
In tema di clausole vessatorie è sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo alla lettera che contraddistingue la clausola ed all’oggetto del suo contenuto, senza necessità dell’integrale trascrizione della previsione contrattuale.
Giudice di pace Alcamo, 20/08/2018, n.218
Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali
Ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, il provvedimento finale non risulta in alcun modo vincolato alle conclusioni istruttorie, dato che l’organo collegiale decidente ben potrebbe, in virtù dei contributi delle parti mediante documenti e memorie successive a tali conclusioni, propendere per una decisione favorevole a queste ultime, non riscontrando alcuna condotta concernente pratiche commerciali scorrette.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/03/2018, n.2330
Clausola vessatoria illeggibile: è valida se sottoscritta dal contraente debole?
In materia di contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere approvata espressamente per iscritto. Qualora tale clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; se, però, tale richiesta non viene effettuata, egli “non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddette clausola derogatoria”.
Ad affermarlo è la Cassazione che, respingendo il ricorso di una società contro la British telecom, fornisce la corretta interpretazione dell’articolo 1341 c.c., per il quale, dunque, l’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare “affinché non vengono apposte firme ad “occhi chiusi””.
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n.3307