Art. 1341 codice civile: Condizioni generali di contratto | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1341 codice civile: Condizioni generali di contratto

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (1) sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (2).

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (3) (4).

Commento

Limitazioni di responsabilità (clausole di): [v. 1229]; Recesso: [v. 1373]; Decadenza: [v. 2964]; Eccezione: [v. 1306]; Proroga: [v. 1598]; Rinnovazione: [v. 1597]; Clausola compromissoria: [v. 2691].

 

Condizioni generali di contratto: complesso di clausole [v. 1339] predisposte unilateralmente da una delle parti (generalmente un imprenditore) al fine di regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Si tratta quindi di condizioni destinate ad una serie indefinita di rapporti.

 

(1) Di solito, il soggetto (predisponente) che stabilisce queste clausole è un imprenditore che si avvale delle condizioni generali di contratto per regolare in modo uniforme i suoi rapporti contrattuali con i clienti o i fornitori (es.: le condizioni generali previste dalle imprese bancarie per la stipulazione dei contratti bancari).

 

(2) Così le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione utilizzando un testo comprensibile e rendendolo accessibile; d’altro canto, la controparte deve usare l’ordinaria diligenza (la comune attenzione), per accertare la sussistenza e il contenuto delle clausole.

 

(3) Il comma 2 dell’articolo si riferisce alle clausole vessatorie, ossia quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, le quali devono essere approvate separatamente per iscritto. In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un’apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d’ordine e il suo contenuto.

 

(4) Ulteriori ipotesi di clausole vessatorie nei contratti del consumatore sono previste negli artt. 33-37, d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo); v. anche art. 141, c. 4, d.lgs. 206/2005 cit. nonché art. 45, All. I, d.lgs. 23-5-2011, n. 79 (Codice del turismo).

Nei contratti bancari a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo (art. 118, d.lgs. 385/1993).

 

Con questa norma il legislatore ha inteso conciliare due opposte esigenze: da un lato, garantire alle imprese che producono beni e servizi in serie, di accelerare la stipulazione dei contratti (cd. contratti in serie); dall’altra, tutelare il contraente economicamente più debole che si limita, solitamente, ad aderirvi.

Giurisprudenza annotata

Assicurazione

La clausola claims made c.d. pura non implica una limitazione della responsabilità dell’assicuratore tale da incidere sull’assetto degli interessi disciplinati dal contratto. Essa, pertanto, non rientra nel novero delle pattuizioni contemplate dall’art. 1341, comma 2, c.c. ed è perfettamente valida ed efficace anche in assenza di specifica sottoscrizione.

Tribunale Palermo sez. I  26 novembre 2014 n. 5828

 

Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 cod. civ. Rigetta, App. Catanzaro, 02/02/2011

Cassazione civile sez. III  28 ottobre 2014 n. 22806  

 

 

Obbligazioni e contratto

La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (fattispecie relativa ad una clausola derogatoria della competenza territoriale).

Cassazione civile sez. VI  13 novembre 2014 n. 24193

 

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l'approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Tribunale Reggio Emilia  30 ottobre 2014

 

La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto. Rigetta, App. Roma, 04/02/2009

Cassazione civile sez. I  06 agosto 2014 n. 17721  

 

Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. Regola competenza

Cassazione civile sez. VI  05 giugno 2014 n. 12708  

 

 

Competenza

La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo. Rigetta, Trib. Bergamo, 25/07/2013

Cassazione civile sez. VI  04 settembre 2014 n. 18707  

 

Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello "ad quem", per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento richiesto d'ufficio dal secondo giudice, per il quale la deroga alla competenza per territorio fuori dai casi ex art. 28 cod. proc. civ. richiedeva l'espressa sottoscrizione delle parti ex art. 1341 e 1342 cod. civ.). Dichiara inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio

Cassazione civile sez. VI  10 luglio 2014 n. 15789

 

 

Pubblica amministrazione

Una lettura congiunta degli artt. 1339 e 1341 c.c. induce a ritenere che non ogni eterointegrazione è possibile in modo automatico, in difetto del clare loqui della stazione appaltante su quale deve essere il parametro vincolante per tutte le imprese partecipanti, atteso che il meccanismo sostitutivo ex art. 1339 c.c. riesce ad operare solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme; viceversa esso non trova applicazione laddove siano comunque affidati alle parti la quantificazione e l'esatto corrispettivo, nonché il metodo e la concreta manifestazione dell'elemento in questione (nella specie i costi della sicurezza da rischio specifico). Conferma TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1495 del 2013.

Consiglio di Stato sez. III  24 giugno 2014 n. 3195  

 



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