Cessione del contratto nel codice civile: come funziona
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Cessione del contratto nel Codice Civile: tutto quello che c’è da sapere

Cosa comporta la cessione del contratto? Che differenze ci sono con la sublocazione? Come si realizza? Nelle prossime righe ti spiegheremo come funziona una cessione del contratto e quali sono le conseguenze.

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  • La cessione del contratto è un istituto tramite il quale è trasferita la posizione contrattuale ad altro soggetto.
  • Con la cessione del contratto, diritti e doveri passano dal cedente al cessionario, il quale ha dunque sia pretese sia oneri.
  • La cessione del contratto si distingue dalla sublocazione, la quale trasferisce un rapporto contrattuale ma ne costituisce uno nuovo.

Il negozio di cessione del contratto è uno strumento con il quale è trasferita una posizione contrattuale integrale. Proprio per tale ragione si distingue dalla cessione del credito, dove è invece trasferito il singolo diritto di credito e non l’intera posizione contrattuale.

Questo comporta una serie di conseguenze in punto di disciplina, per esempio per quel che riguarda il ruolo del ceduto. Nella pratica, infatti, potrebbero sorgere molteplici questioni anche rispetto a quello che è il regime delle eccezioni. Sai di cosa si tratta?

Il regime delle eccezioni è costituito dalle norme che regolano i limiti e le modalità con cui è possibile far valere i vizi relativi al contratto e al diritto di credito, nonché al rapporto con le parti.

Nei prossimi paragrafi vogliamo spiegarti alcune importanti questioni, come quelle che riguardano la forma del contratto di cessione, il rapporto tra cessionario e cedente, ma anche i rapporti con il ceduto e il suo ruolo. Cercheremo anche di distinguere l’istituto della cessione del contratto da altri contratti, come la sublocazione.

Il contratto di locazione

Il contratto di locazione è un istituto giuridico nel quale il proprietario di un immobile ha il diritto di concederlo in affitto a un’altra persona in cambio del pagamento di un canone fissato in anticipo.

Il proprietario dell’immobile prende il nome di locatore, mentre l’inquilino è il conduttore, chiamato anche locatario. Il contratto di locazione è disciplinato dall’articolo 1571 del Codice Civile: può avere come oggetto non solo un bene immobile, ma anche un bene mobile.

Tra le caratteristiche del contratto di locazione ci sono il fatto che avvenga in modo consensuale e si perfezioni con la semplice volontà delle parti, che abbia una durata ben precisa e che sia a prestazioni corrispettive, nel senso che dal momento in cui viene stipulato sorgeranno degli obblighi sia da parte del locatore sia da parte del conduttore.

Potresti approfondire la questione leggendo: Registrazione contratto locazione: costo e chi paga

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Cos’è la sublocazione

Cosa succede nell’ipotesi in cui la persona che ha firmato il contratto di locazione volesse dare in affitto l’immobile a una terza persona? A meno che nel contratto non sia presente esplicito divieto, questa ipotesi è contemplata dalla legge e prende il nome di sublocazione.

Ai sensi dell’articolo 1594 del Codice Civilela sublocazione totale di un immobile può avvenire soltanto con il consenso del locatore. Si tratta di un contratto autonomo rispetto a quello di locazione, che porta all’instaurazione di un nuovo rapporto con un terzo soggetto chiamato subconduttore.

Quest’ultimo non si sostituisce a una delle parti, ma acquista semplicemente dal conduttore la facoltà di poter godere del bene. Nel caso di sublocazione parziale, il conduttore dovrà inviare una lettera raccomandata al locatore comunicando la presenza del subconduttore, la durata del contratto e quali sono i vani che sono stati sublocati.

Nel caso di immobili a uso non abitativo, il conduttore ha facoltà sia di sublocare l’immobile, sia di cedere il contratto di locazione senza avere il consenso da parte del locatore, al quale sarà comunque tenuto a dare comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nonostante possano sembrare la stessa cosa, la sublocazione e la cessione del contratto sono in realtà due concetti differenti: ecco quali sono le differenze e cosa dice la legge a proposito della cessione del contratto.

Cosa significa cessione del contratto

La cessione del contratto trova disciplina giuridica nell’articolo 1406 del Codice Civile e negli articoli successivi. Si tratta di un istituto giuridico attraverso il quale un soggetto, che prende il nome di cedente, trasferisce a un altro soggetto, chiamato invece cessionario, l’insieme dei diritti e degli obblighi che derivano da un contratto, con il consenso da parte del contraente ceduto.

Nell’articolo 1406 del Codice Civile si legge che:

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

In altri termini, attraverso la cessione del contratto viene ceduta da una parte contrattuale la sua posizione a un terzo soggetto, permettendo così al primo di svincolarsi dal rapporto giuridico.

La cessione del contratto potrà avvenire in presenza di alcune condizioni:

  • in primo luogo la controparte, ovvero il cosiddetto contraente ceduto, deve essere informata e deve dare il suo consenso alla cessione del contratto;
  • quest’ultimo ha anche la facoltà di opporsi alla cessione;
  • come si legge nell’articolo 1407 del Codice Civile, il consenso alla cessione del contratto può essere prestato preliminarmente, cioè nel momento in cui viene stipulato il contratto, invece di quello in cui si verifica la cessione vera e propria.

Un esempio di cessione del contratto può essere il caso in cui tra due persone, un negoziante e un fornitore, ci sia un vincolo contrattuale nel quale il fornitore è tenuto a far recapitare al negoziante un certo quantitativo di prodotti: il fornitore ha facoltà, con il consenso del negoziante, di cedere i suoi obblighi contrattuali a un soggetto terzo.

La cessione del contratto è soggetta ad alcune specifiche disposizioni relative a:

  1. la forma della cessione del contratto;
  2. le conseguenze della cessione del contratto;
  3. i rapporti con il cessionario.

Per approfondire l’argomento leggi anche: Cessione del credito come funziona e ultime notizie

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1. La forma della cessione del contratto

La forma della cessione del contratto dipende da quale sia l’oggetto del contratto ceduto: nel caso in cui si tratti di un diritto reale su un immobile, allora dovrà necessariamente avvenire in forma scritta.

Nell’articolo 1407 del Codice Civile viene stabilito che:

Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.

2. Le conseguenze della cessione del contratto

La cessione del contratto libera il cedente dai suoi obblighi nei confronti del ceduto, come ribadito anche nell’articolo 1408 del Codice Civile. Tuttavia, il ceduto può dichiarare di non voler liberare il cedente e di conservare il diritto di agire contro di lui nel caso di inadempimento da parte del cessionario. Si parla, in questo caso, dello schema della cessione pro solvendo.

In tale evenienza, il ceduto ha l’obbligo di informare il cedente entro 15 giorni nel caso in cui si verificasse un inadempimento da parte del cessionario: se il cedente non viene informato non è comunque liberato dai suoi obblighi verso il ceduto, ma ha il diritto al risarcimento di un eventuale danno che è stato provocato dal cessionario.

Nell’articolo 1408 si legge infatti che Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Un’altra caratteristica della cessione del contratto è rappresentata dal fatto che l’istituto giuridico sia possibile solo a prestazioni corrispettive e solo nei casi in cui tali prestazioni non siano state ancora eseguite per intero dalle parti.

In caso contrario, il cessionario non avrebbe modo di poter subentrare totalmente nella posizione contrattuale del cedente, la quale comprende sia le situazioni giuridiche attive sia quelle passive, e la cessione si trasformerebbe semplicemente in quella che prende il nome di cessione del credito.

LEGGI ANCHE: Cessione crediti di imposta cosa prevede il decreto Rilancio

3. I rapporti con il cessionario

I rapporti che si instaurano tra le parti originarie del contratto e il cessionario sono disciplinati dall’articolo 1409 del Codice Civile. Nello specifico, viene stabilito che:

  1. il ceduto avrà facoltà di opporsi al cessionario soltanto sulle eccezione derivanti dal contratto originario, ovvero quelle che sono oggetto di cessione;
  2. non potrà opporsi alle eccezioni derivanti da altri rapporti esistenti tra le parti originarie del contratto, a meno che non siano state previste riserve al momento del consenso alla cessione del contratto.

Il cedente avrà l’obbligo di garantire al cessionario la validità del contratto, oltre che l’adempimento del contratto da parte del ceduto, ovvero la sua solvibilità.

Nell’articolo 1409 del Codice Civile si legge che

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Nell’articolo 1410 viene invece ribadito che Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

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La differenza fra cessione del contratto e sublocazione

Alla luce di quanto detto finora, è possibile delineare meglio la differenza che intercorre fra la cessione del contratto e la sublocazione. Quest’ultima non sostituisce il primo rapporto di locazione, ma ne crea uno nuovo, che si affianca a quello originario.

Ne consegue che:

  • il locatore manterrà il rapporto giuridico esistente con il conduttore;
  • il conduttore diventerà sublocatore e instaurerà un nuovo rapporto giuridico con il subconduttore.

Nel caso di cessione del contratto di locazione si verificherebbe un subentro totale da parte del cessionario, che diventerebbe il nuovo conduttore: di conseguenza, in seguito alla cessione il primo conduttore non avrà più un rapporto giuridico con il locatore, ma quest’ultimo ne instaurerà uno nuovo con il cessionario, che non sarà un subconduttore, ma il conduttore effettivo.

In altre parole, nel caso di danno nell’immobile locato:

  • se sussiste un contratto di sublocazione, sarà il conduttore a dover pagare il risarcimento dei danni;
  • nel caso di cessione di contratto, sarà invece il nuovo conduttore a dover sostenere le spese per il danno provocato, in quanto il precedente conduttore gli ha ceduto tutti i suoi obblighi contrattuali.

Per approfondire potresti anche leggere: Recesso anticipato Locazione: modalità, termini e facsimile

Cessione del contratto – Domande frequenti

Cos’è la cessione del contratto?

La cessione del contratto è un negozio con il quale è trasferita un’intera posizione contrattuale.

Il cedente è ancora obbligato verso il ceduto?

No, la cessione del contratto libera il cedente verso il ceduto. Può comportare un onere del cedente di assicurare la solvibilità del ceduto.

Quando produce effetto la cessione del contratto?

La cessione del contratto produce effetto quando è notificata alla controparte.

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Maria Vittoria De Simone
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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