Art. 2120 codice civile: Disciplina del trattamento di fine rapporto | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2120 codice civile: Disciplina del trattamento di fine rapporto

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

—————

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un’indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie”.

—————

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2120, comma primo, del codice civile: nella parte in cui esclude che l’indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all’anno”.

—————

AGGIORNAMENTO

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che “La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile: non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 4) che “Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile: e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate”.

—————

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività”.

Commento

Lavoro subordinato: [v. Libro V, Titolo II, Capo I, Sez. II]; Retribuzione: [v. 2099]; Contratto collettivo: [v. 2067]; Indennità: [v. 2118].

Rivalutazione: incremento che viene calcolato su una somma di danaro per ovviare alle conseguenze negative dell’inflazione e della svalutazione monetaria (deprezzamento della moneta).

Trattamento di fine rapporto (TFR): indennità di carattere retributivo, dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro. È quella che comunemente viene definita come liquidazione o buona uscita.

 

Il trattamento di fine rapporto (cd. liquidazione) ha carattere retributivo e costituisce quella parte della retribuzione la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, al fine di agevolare il lavoratore a superare possibili difficoltà economiche da essa derivanti.

 

 

Giurisprudenza annotata

TFR

In caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato (fattispecie relativa all'azione promossa da alcune educatrici di scuola materna che, dopo aver vinto un concorso pubblico, avevano rassegnato le proprie dimissioni al Comune con effetto dal 31 agosto 2001 per iniziare, dal 1° settembre 2001, un rapporto di lavoro con il MIUR).

Cassazione civile sez. un.  14 novembre 2014 n. 24280  

 

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, il premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e la maggiorazione del premio di rendimento sono da considerarsi, in mancanza di una espressa deroga pattizia, quali elementi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 cod. civ. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compensi non sporadici né occasionali, e che, rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, trovano la loro fonte nella protrazione dell'attività lavorativa. Rigetta, App. Torino, 16/03/2012

Cassazione civile sez. VI  21 luglio 2014 n. 16591

 

In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120, secondo comma c.c., la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al criterio di omnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva. Sicché, in base all'art. 41 CCNL Autotrasporto 13 giugno 2000 e alle disposizioni del Contratto collettivo aziendale 18 giugno 1997 Arcese Trasporti s.p.a., pure tenuto conto della presunzione legale di coesistenza in pari misura nell'indennità di trasferta di una parte remunerativa e di una restitutoria posta dall'art. 12 legge n. 153/1969, il giudice di merito deve accertare se e per quale parte, valutate le particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa nell'impresa e di sua corresponsione, l'indennità di trasferta costituisca aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto (per cui il relativo compenso non sia un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione) e debba pertanto essere o meno inclusa, per la suddetta parte, nella base di calcolo del T.f.r., a norma dell'art. 2120, secondo comma c.c..

Cassazione civile sez. lav.  15 luglio 2014 n. 16142  

 

Poiché l'esigibilità del trattamento di fine rapporto è correlata all'estinzione del rapporto medesimo, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di illegittimità del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo l'estinzione del rapporto l'antecedente logico-giuridico rispetto alla domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, la quale non è affatto considerabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. lav.  09 luglio 2014 n. 15707

 

Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto. Rigetta, App. Roma, 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav.  23 maggio 2014 n. 11579

 

Nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda (nel caso di specie, l'inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dell'intera retribuzione estera percepita per gli incarichi di funzionario con rappresentanza di un istituto di credito), che è assolto con l'allegazione di conteggi non specificamente contestati dal datore di lavoro, nonostante la disponibilità di documentazione relativa alla loro erogazione, in quanto inerenti al trattamento economico retributivo e non a rimborsi spese. Rigetta, App. Roma, 19/09/2007

Cassazione civile sez. lav.  19 marzo 2014 n. 6332  

 

La comunicazione datoriale della misura degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del t.f.r., in quanto atto inidoneo ad eliminare la situazione di incertezza, legittimante il lavoratore a richiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non comporta la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione. Rigetta, App. Roma, 19/09/2007

Cassazione civile sez. lav.  19 marzo 2014 n. 6332

 

In materia di trattamento di fine rapporto, il credito maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Cassa e decide nel merito, App. Messina, 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav.  17 gennaio 2014 n. 901  

 

Ai fini della computabilità o meno dell'indennità di trasferta nel calcolo dell'indennità di anzianità e del t.f.r., nella nozione di "trasferisti" rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata, percependo la retribuzione indipendentemente dalla effettiva effettuazione della trasferta, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici. Rigetta, App. Napoli, 02/12/2008

Cassazione civile sez. lav.  11 dicembre 2013 n. 27643

 

Il versamento dell'acconto sulle imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, previsto dall'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a carico dei sostituti d'imposta, costituisce una forma di imposizione tributaria straordinaria (sui trattamenti maturati al 31 dicembre 1996 e 1997) avente contenuto di mero anticipo a carico del datore, recuperabile attraverso un credito d'imposta da utilizzare al momento del versamento delle ritenute applicate sui TFR medesimi. Non assume rilievo, a tal fine, l'intervenuto fallimento del datore di lavoro, che non determina la liberazione dello stesso dal dovere di corrispondere il TFR ai lavoratori, ma fa sorgere un obbligo, solidale, in capo al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, che si surroga nei diritti dei lavoratori per le somme versate subordinatamente all'insinuazione al passivo del fallimento. Ne consegue che l'insinuazione al passivo del Fondo di Garanzia ricomprende anche le ritenute fiscali operate al momento del pagamento, che costituisce l'unico titolo per recuperare il credito d'imposta da parte del datore di lavoro e, per esso, al Fallimento. Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 04/02/2008

Cassazione civile sez. trib.  02 ottobre 2013 n. 22516  

 

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si deve tenere conto di ogni emolumento che, in funzione integrativa della retribuzione, assuma il carattere della obbligatorietà, della continuità e della determinatezza e determinabilità (nella specie, quota oraria del premio di produzione e gratifica natalizia); la suddetta indennità si computa ai fini della determinazione del t.f.r.

Cassazione civile sez. lav.  11 settembre 2013 n. 20836  



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

3 Commenti

  1. Ho lavorato per 4ani in una ditta (ristorante), pero non mi vogliono dare nessun diritto. Mi vogliono convincere da firmare la demisione. Io non ho chiesto mai la demisione. Che posso fare?
    .

  2. sono stata licenziata a giugno di quest’anno, nei mesi a venire ho avuto solo due acconti del mio tfr, avanzo ancora più della metà. sono passati praticamente 6 mesi dal mio licenziamento quanto tempo ha a disposizione l’azienda perchè mi arrivino tutto il mio tfr che mi aspetta?
    grazie

    1. Puoi trovare tutte le informazioni nei seguenti articoli:
      -Tempi liquidazione Tfr per licenziamento https://www.laleggepertutti.it/253368_tempi-liquidazione-tfr-per-licenziamento
      -Come ottenere il Tfr dopo il licenziamento: tempi e modi https://www.laleggepertutti.it/191033_come-ottenere-il-tfr-dopo-il-licenziamento-tempi-e-modi
      -Ritardo pagamento tfr https://www.laleggepertutti.it/413079_ritardo-pagamento-tfr
      -Denuncia Ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr https://www.laleggepertutti.it/287032_denuncia-ispettorato-del-lavoro-per-mancato-pagamento-tfr

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA