Art. 1406 codice civile: Nozione | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1406 codice civile: Nozione

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo (1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite (2), purchè l’altra parte vi consenta.

Commento

Parte: [v. 1321]; Contratto a prestazioni corrispettive: [v. Libro IV, Titolo II].

 

(1) La legge non richiede per la cessione del contratto una determinata forma, che tuttavia può essere necessaria per la causa della cessione (es.: donazione) o per la natura dei diritti trasferiti (es.: diritti immobiliari).

 

(2) Non è possibile la cessione del contratto nei contratti con prestazioni a carico di una sola parte, oppure, di contratti in cui una delle parti abbia già eseguito la propria prestazione perché, in tal caso, si verificherebbe il trasferimento solo dei diritti e non dell’intera posizione contrattuale, comprensiva anche degli obblighi.

Giurisprudenza annotata

Impiegati dello stato

In tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l'originario art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva, in quanto le modifiche introdotte implicano solamente che l'atecnica originaria espressione "passaggio diretto", sostituita con "cessione del contratto di lavoro", va inquadrata nell'istituto della cessione del contratto e che, inoltre, il dipendente conserva il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che, nel caso di passaggio diretto dal Ministero dell'Istruzione al Ministero degli Affari Esteri, avvenuto nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella determinazione dell'assegno "ad personam" dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente. Rigetta, App. Roma, 03/03/2010

Cassazione civile sez. lav.  20 novembre 2014 n. 24724  

 

Il trasferimento di personale proveniente da altri enti pubblici nei ruoli della Regione Calabria, ex art. 10 bis della legge reg. Calabria 11 agosto 2004, n. 18, costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l'ente regionale e, se deliberato, esso non rappresenta l'atto conclusivo di una procedura di natura anche latamente selettiva, che imponga una valutazione comparativa in presenza di una pluralità di richiedenti, restando testualmente previsto un obbligo di motivazione soltanto in relazione all'individuazione delle esigenze e alle particolari professionalità in base alle quali venga disposto il trasferimento, da ricondurre alla previsione codicistica della cessione del contratto (ex art. 1406 cod. civ.). Rigetta, App. Catanzaro, 23/08/2010

Cassazione civile sez. lav.  23 maggio 2014 n. 11578  

 

 

Lavoro subordinato

Il ramo d'azienda suscettibile di trasferimento presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma e non già una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo. Cassa App. Napoli 10 giugno 2013

Cassazione civile sez. lav.  12 agosto 2014 n. 17901  

 

In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario. Cassa e decide nel merito, App. Roma, 20/02/2012

Cassazione civile sez. lav.  16 giugno 2014 n. 13617  

 

Il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva dell'azienda ad un'altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento iniziale, costituisce un demansionamento in violazione dell'art. 2103 cod. civ., che implica la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento e la condanna del datore di lavoro ad assegnare il dipendente alla precedente sede con le mansioni già svolte. Ne consegue che in ipotesi di successivo trasferimento del ramo di azienda cui il lavoratore era stato illegittimamente adibito, la successione nel rapporto di lavoro tra cedente e cessionario non è automatica, ma richiede il consenso del lavoratore ceduto, non trovando applicazione l'art. 2112 cod. civ., bensì la regola generale posta dall'art. 1406 cod. civ. Rigetta, App. Roma, 26/05/2012

Cassazione civile sez. lav.  08 aprile 2014 n. 8209  

 

 

Locazione di cose

Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la cessione contestuale dell'azienda del conduttore, non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicché la conoscenza "aliunde" della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 cod. civ. Rigetta, App. Firenze, 05/11/2007

Cassazione civile sez. III  20 febbraio 2014 n. 4067  

 



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