Risoluzione consensuale del contratto (art. 1372 c.c.)

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Risoluzione consensuale del contratto (art. 1372 c.c.)

Risoluzione consensuale

Le parti possono decidere di sciogliere il contratto se non ha ancora esplicato i suoi effetti (art. 1372 c.c.), manifestando la comune volontà di porvi fine: si parla in tal caso di risoluzione consensuale (detta nella pratica risoluzione per mutuo dissenso o scioglimento per mutuo consenso).
Se, invece, il contratto ha già prodotto effetti traslativi, costitutivi o abdicativi di diritti, non si tratta di una risoluzione per mutuo dissenso ma di un autonomo contratto con effetti opposti al precedente (ad esempio una retrovendita).
La risoluzione consensuale si distingue dalla:
- risoluzione giudiziale attraverso la quale, se uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto (per approfondimenti si veda n. 2250 e s.);
- risoluzione di diritto attraverso la quale il contratto, in alcuni casi previsti dalla legge, si risolve senza ricorrere al giudice: sono i casi della diffida ad adempiere, della clausola risolutiva espressa nel contratto e del termine essenziale per una delle parti (per approfondimenti

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