Art. 1325 codice civile: Indicazione dei requisiti | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1325 codice civile: Indicazione dei requisiti

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



I requisiti del contratto (1) sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa (2);

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (3) (4).

Commento

 

Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Accordo: [v. 1321]; Parte: [v. 1321]; Nullità: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI].

 

Causa: funzione economico-sociale che il contratto è obiettivamente idoneo a produrre (es.: lo scambio del bene con il prezzo nel contratto di compravendita).

 

Oggetto: va inteso in due sensi: a) come l’operazione economica voluta dalle parti (es.: il trasferimento della proprietà); b) come l’entità reale, ossia, il bene oggetto dell’operazione economica (es.: la casa).

 

Forma: mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti (es.: il documento, l’accordo verbale, il comportamento dei soggetti contraenti) [v. 1350 ss.].

 

(1) La norma indica gli elementi essenziali del contratto, ossia gli elementi richiesti per l’esistenza e la validità del contratto.

 

(2) Dalla causa si differenziano i motivi che rappresentano, invece, gli scopi individuali che determinano il singolo a concludere il negozio, ossia interessi che la parte tende a soddisfare mediante il negozio, ma che non rientrano nel contenuto tipico di questo.

 

(3) Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma, che consente alle parti del contratto di emettere la dichiarazione di volontà nella forma che preferiscono. Rappresentano un’eccezione a tale principio quei casi in cui la legge richiede una forma sotto pena di nullità, ossia subordina la validità del contratto (solenne o formale) all’uso di una determinata forma (forma ad substantiam).

 

(4) Cfr. art. 192, d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali) per la determinazione a contrattare nella stipulazione dei controlli degli enti pubblici.

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

L'atto con il quale gli eredi individuano i beni immobili oggetto di un testamento olografo, specificando i relativi dati catastali, non esaurisce la propria causa nella strumentalità alla trascrizione, in quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie, svolgendo la funzione, tipica del negozio di accertamento, di ricognizione del contenuto del precedente negozio dispositivo, e determina l'effetto dell'attribuzione, in favore di ciascuno dei soggetti nominati nel testamento, di determinati beni. Rigetta, App. Brescia, 27/02/2007

Cassazione civile sez. II  20 ottobre 2014 n. 22183

 

Nel caso di collegamento negoziale tra una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti collegati. (Nella specie, la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati, - di affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo, per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata, comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due - né, tantomeno, dell'intera operazione). Cassa con rinvio, App. Trento, 15/07/2010

Cassazione civile sez. III  10 ottobre 2014 n. 21417  

 

L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer. Rigetta, Trib. Firenze, 30/07/2010

Cassazione civile sez. III  11 settembre 2014 n. 19161

 

In mancanza di una "causa adquirendi" per l'accertata incommerciabilità del bene promesso in vendita (nella specie, per la realizzazione del manufatto su terreno demaniale), la declaratoria di nullità del contratto preliminare per violazione di norme imperative, della quale entrambi i contraenti siano stati partecipi, comporta l'accoglimento delle richieste del venditore di restituzione del bene e di pagamento dell'indennizzo per la diminuzione di valore dell'immobile (nella specie, a causa di un incendio fortuitamente divampato) quando era nella disponibilità del promissario acquirente, mentre non spetta alcun compenso per l'uso che della cosa abbia fatto quest'ultimo nel medesimo arco di tempo. Cassa con rinvio, App. Campobasso, 06/10/2009

Cassazione civile sez. III  23 luglio 2014 n. 16757

 

Il contratto con il quale la banca, fornendo i mezzi necessari all'adempimento del mandato ricevuto, anticipa al cliente, mediante erogazione diretta al terzo e con diritto al rimborso, le somme necessarie per il versamento dei "margini di garanzia" nelle operazioni in derivati finanziari, deve essere stipulato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (nel testo vigente "ratione temporis"), in forma scritta a pena di nullità azionabile solo dal cliente, sempre che quest'ultimo vi abbia interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto privo dell'interesse ad agire per la nullità del contratto il cliente non potendo egli comunque sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme anticipate dalla banca, fatta salva la possibilità di contestare la misura degli interessi richiesti). Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 21/09/2007

Cassazione civile sez. I  08 maggio 2014 n. 9996  

 

Con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi; inoltre, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, sicché non solo la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, ma anche qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta. (Nella specie, il Trib. ha respinto la domanda di nullità del contratto di negoziazione e/o dell'operazione d'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers, nonché di annullamento del singolo ordine d'acquisto, in quanto detto ordine d'acquisto dei titoli - che pacificamente venne effettuato in esecuzione di quel contratto quadro, ben prima che gli attori revocassero il loro consenso proponendo la azione di nullità - recava la sottoscrizione dell'incaricato della banca e, quindi, dimostrava, in forma scritta, l'adesione della stessa al contratto quadro).

Tribunale Udine  01 aprile 2014 n. 558  



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