Art. 523 codice civile: Devoluzione nelle successioni testamentarie | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 523 codice civile: Devoluzione nelle successioni testamentarie

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (1) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.

Commento

Successione testamentaria: successione regolata non da disposizioni di legge, bensì dalla volontà del defunto, contenuta in un testamento.

Eredi legittimi: soggetti chiamati alla successione in forza della legge.

 

 

(1) Indicando cioè uno o più soggetti come possibili eredi nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità.

 

 

La norma ha la funzione di salvaguardare nel modo più completo la volontà del defunto, stabilendo tra i vari istituti la prevalenza della sostituzione che, ove disposta, ne costituisce l’attuazione più fedele. In sintesi, se il testatore non ha previsto dei sostituti, la quota rinunziata si devolve per rappresentazione; se non può farsi luogo né a sostituzione né a rappresentazione, si avrà devoluzione per accrescimento.

 

Giurisprudenza annotata

Successione

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi.

Cassazione civile sez. II  27 settembre 2012 n. 16426  

 

L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della "vocatio" il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli art. 522 e 523 c.c.

Cassazione civile sez. II  22 settembre 2000 n. 12575  

 

Con riguardo a successione apertasi anteriormente all'entrata in vigore della l. 19 maggio 1975 n. 151 il coniuge superstite difetta di legittimazione ad agire, al fine di far accertare l'inefficacia della disposizione testamentaria con la quale è stato nominato erede, nella proprietà dei beni immobili, un asilo infantile da erigere in ente morale sotto il profilo dell'inosservanza del termine annuale di cui all'art. 600 c.c. o dell'intervenuta prescrizione, del diritto ad accettare l'eredità. Tale legittimazione non sussiste neppure nell'ipotesi che nella stessa scheda sia stato legato, al coniuge superstite, l'usufrutto generale sull'eredità immobiliare e la proprietà piena di tutti i beni mobili.

Tribunale Pavia  29 marzo 1991

 

Nel caso di rinuncia del coniuge alla quota "uxoria" spettantegli per morte dell'altro coniuge, e di accettazione del legato in luogo di legittima, la quota "uxoria" predetta non si accresce a quella degli altri legittimari (figli), poiché l'accrescimento opera solo all'interno di una sola quota, mentre per l'art. 542 c.c. si hanno due quote, una collettiva fra i figli, ed una individuale per il coniuge superstite; in mancanza di accrescimento, la quota va pertanto ad aumentare la porzione disponibile ed è quindi interamente devoluta all'erede universale.

Corte appello Perugia  22 maggio 1987



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA