Art. 1834. Codice civile - Depositi di danaro.
Art. n°
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Art. 1834. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Depositi di danaro.

Dispositivo

Art. 1834.

(Depositi di danaro).


Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.


Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.



Ratio Legis


Spiegazione