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(CODICE CIVILE-art. 1568)
Art. 1568.
(Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione).
Se la clausola di esclusiva e' pattuita a favore dell'avente
diritto alla somministrazione, il somministrante non puo' compiere
nella zona per cui l'esclusiva e' concessa e per la durata del
contratto, ne' direttamente ne' indirettamente, prestazioni della
stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha
l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo
minimo che sia stato fissato.