(CODICE CIVILE-art. 1568)
                             Art. 1568. 
 
   (Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione). 
 
  Se la clausola  di  esclusiva  e'  pattuita  a  favore  dell'avente
diritto alla somministrazione, il somministrante  non  puo'  compiere
nella zona per cui l'esclusiva  e'  concessa  e  per  la  durata  del
contratto, ne' direttamente  ne'  indirettamente,  prestazioni  della
stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. 
 
  L'avente diritto alla somministrazione,  che  assume  l'obbligo  di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui  ha
l'esclusiva, risponde dei danni  in  caso  di  inadempimento  a  tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto  al  quantitativo
minimo che sia stato fissato.