Art. 1556 codice civile: Nozione | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1556 codice civile: Nozione

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo (1), salvo che restituisca le cose (2) nel termine stabilito (3) (4).

Commento

Contratto: [v. Libro IV, Titolo II].

 

Consegna: traditio dei beni, tale da mettere colui che li riceve nell’effettiva possibilità di disporne immediatamente; può consistere anche nella consegna di titoli rappresentativi della merce [v. 1996].

 

Cose mobili: [v. 812] nella specie trattasi di cose determinate e specificamente individuate che, per loro natura o per volontà delle parti, non possono essere sostituite; può trattarsi anche di beni mobili registrati.

 

(1) La fissazione del prezzo è elemento essenziale del contratto estimatorio. Il pagamento del prezzo, deve avvenire al domicilio di colui che consegna, se non diversamente disposto dai patti o dagli usi.

 

(2) Il contratto estimatorio ha ad oggetto cose determinate e specificamente individuate, che, per loro natura o per volontà delle parti, non possono essere sostituite (cose infungibili). Può trattarsi anche di beni mobili registrati.

 

(3) La fissazione del termine per la restituzione delle cose non è essenziale, ed in sua mancanza può applicarsi l’art. 1183; si deve escludere, però, la esigibilità immediata, perché la natura dell’affare importa che tra la consegna e il pagamento intercorra un certo lasso di tempo.

 

(4) Si ha contratto estimatorio quando una parte riceve in consegna da un’altra una o più cose mobili, allo scopo di venderle a terzi, obbligandosi a pagarne il prezzo di stima qualora non restituisca la cosa ricevuta.

Trattasi di contratto reale che si perfeziona nel momento della consegna della cosa, a titolo oneroso e ad effetti obbligatori [v. Libro IV, Titolo II], idoneo a produrre anche il trasferimento della proprietà [v. 832].

 

La funzione economica del contratto estimatorio risiede nell’utilità che entrambe le parti ricavano dal mettere in commercio una cosa, senza che il tradens debba ricercare il compratore e senza che l’accipiens sia tenuto al pagamento del prezzo, se non abbia luogo la vendita a terzi.

Giurisprudenza annotata

Imposte

Qualora manchi una contraria dimostrazione il cui onere grava sull'ufficio, l'interposizione del distributore che agisca "in nome e per conto" dell'editore ed il rivenditore di pubblicazioni va comunque inquadrata nella disciplina del contratto estimatorio e non in quello di agenzia. Difatti detto rapporto "a tre" non comporta in astratto un assetto dei costi e dei ricavi da parte dell'editore diverso da quello che sarebbe conseguito ad un contratto estimatorio "direttamente" stipulato tra l'editore medesimo ed il rivenditore. Conseguentemente l'accertamento dei ricavi e dei costi da imputare agli anni della consegna della cosa, con criterio di competenza risulta illegittimo.

Comm. trib. centr. sez. XIX  23 settembre 2002 n. 6651  

 

Il rapporto tra edicolante ed editore deve essere inquadrato nella disciplina giuridica del contratto estimatorio di cui all'art. 1556 c.c. Conseguentemente il prezzo dei giornali e delle riviste costituisce ricavo per l'editore e non per il rivenditore per il quale il ricavo è rappresentato dal solo aggio riconosciutogli sul volume del costo pagato all'editore.

Comm. trib. centr. sez. XIII  12 giugno 1995 n. 2379

 

L'edicolante pone in essere con l'editore un contratto estimatorio ai sensi dell'art. 1556 del c.c. In base a tale configurazione giuridica il prezzo dei giornali e delle riviste costituisce ricavo esclusivamente per l'editore e non per il rivenditore il cui ricavo è rappresentato esclusivamente dall'aggio che segna il limite massimo di profitto della predetta attività; da ciò consegue che la rettifica del reddito operata dall'ufficio non può in ogni caso superare l'aggio riconosciuto all'edicolante. Risulta pertanto inapplicabile in capo all'edicolante l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, in base al quale il legislatore ha inteso escludere la deducibilità dei costi non registrati o registrati irregolarmente, infatti detta norma si riferisce ai costi e oneri relativi al reddito dichiarato da un medesimo soggetto passivo e non al reddito realizzato da altri soggetti come i ricavi realizzati dall'editore non riferibili all'edicolante il cui unico ricavo è costituito dall'aggio sulle vendite.

Comm. trib. centr. sez. XIII  21 febbraio 1995 n. 610

 

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i ricavi di un esercente l'attività di rivendita di giornali sono rappresentati dall'aggio riconosciuto dall'editore sul volume di costo dei beni venduti; è pertanto, inapplicabile, con riferimento agli importi corrisposti dall'edicolante all'editore, l'art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973, che esclude la deducibilità dei costi ed oneri non imputati al conto dei profitti e delle perdite.

Comm. trib. centr. sez. XXVII  21 marzo 1994 n. 778  

 

 

Contratto estimatorio

Il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell'accipiens) può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell'editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell'editore, dell'opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d'inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari.

Cassazione civile sez. III  17 luglio 2003 n. 11196  

 

Nel contratto estimatorio, l'alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell' "accipiens" che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali, essendo priva di rilevanza la circostanza che, dopo la conclusione del contratto, sia stata offerta la restituzione in via di mero fatto.

Cassazione civile sez. II  15 aprile 1991 n. 4000  

 

La facoltà della parte che ha ricevuto una o più cose mobili di restituirle ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato (clausola "al venduto") è una caratteristica peculiare del contratto estimatorio e non è incompatibile con tale contratto la previsione dell'obbligo di rendiconto, dal momento che prevedendo l'art. 1556 c.c. un termine per la restituzione, allorché le cose che si vogliono restituire non siano tutte quelle ricevute, è necessario procedere, ai fini della determinazione del prezzo, ad un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite.

Cassazione civile sez. II  26 aprile 1990 n. 3485  

 

Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato, è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dello art. 1556 c.c., l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto uno o più cose mobili dall'altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.

Cassazione civile sez. II  26 aprile 1990 n. 3485

 

Il contratto estimatorio si differenzia dal contratto d'agenzia perché, mentre quest'ultimo ha per oggetto la prestazione di un'attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell'interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all'affidatario d'alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.

Cassazione civile sez. III  06 aprile 1982 n. 2137  

 

 

Procedimento civile

Il potere del giudice in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso può essere esercitato solo nell'ambito della questione proposta e nei limiti dei fatti dedotti, in modo che rimanga rispettato il principio del contraddittorio e quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, restando conseguentemente esclusa la possibilità di porre a fondamento della decisione fatti diversi da quelli suddetti o di prescindere da quelli ritualmente acquisiti al processo e concordemente ammessi dalle parti in materia di diritti disponibili. (Nella specie, affermando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, controvertendo le parti in ordine alla qualificazione da assegnare - rapporto di agenzia o semplice procacciamento di affari - allo svolgimento di una attività diretta a promuovere affari per conto del proponente, ritennero la medesima oggetto di un contratto innominato, assimilabile a quello estimatorio sulla base di una situazione di fatto sostanzialmente diversa da quella prospettata dalle parti stesse)

Cassazione civile sez. lav.  09 novembre 1981 n. 5923  

 

 

Commercio di vendita al pubblico

L'art. 1 comma 2 n. 2 l. 11 giugno 1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, il quale qualifica come commerciante al minuto, al fine dell'applicazione della disciplina stessa, "chiunque professionalmente acquista merci e le rivende al consumatore finale", va inteso riferito a tutti coloro che svolgono la funzione terziaria propria delle operazioni commerciali, attraverso il conseguimento del potere di disporre delle merci, per poi trasferirle a detti consumatori, e, quindi, anche al rivenditore di giornali e riviste, che ottiene tale potere a mezzo di contratti estimatori con gli editori. Pertanto, ai sensi dell'art. 24 della citata legge, l'apertura dell'esercizio di vendita di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione del sindaco, ed ogni controversia che investa la concessione o meno di tale autorizzazione, ovvero la correlativa adozione di provvedimenti sanzionatori, quale l'ordine di chiusura dell'esercizio per difetto dell'autorizzazione stessa, resta devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in applicazione dell'art. 32 della legge medesima. Tale inclusione, nella disciplina del commercio, delle rivendite di giornali e riviste manifestamente non pone le menzionate norme della l. n. 246 del 1971 in contrasto con gli art. 41, 21 e 9 cost., atteso che esse attuano un controllo per fini sociali di attività commerciali private, il quale integra un limite costituzionalmente previsto al principio della libertà di iniziativa economica, senza alcuna interferenza sulla libertà di espressione del pensiero a mezzo stampa o di promuovimenti della cultura.

Cassazione civile sez. un.  07 maggio 1981 n. 2957  



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