Art. 1525 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1525 c.c. (Inadempimento del compratore) approfondisci

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.