(CODICE CIVILE-art. 1525)
                             Art. 1525. 
 
                   (Inadempimento del compratore). 
 
  Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola  rata,
che non  superi  l'ottava  parte  del  prezzo,  non  da'  luogo  alla
risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio  del
termine relativamente alle rate successive.