Art. 1476 codice civile: Obbligazioni principali del venditore | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1476 codice civile: Obbligazioni principali del venditore

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore (1);

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (2);

3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa (3).

Commento

Obbligazione: [v. Libro IV, Titolo I]; Proprietà: [v. 832]; Evizione: [v. 1483]; Vizi: [v. 1490].

 

(1) Attuare, cioè, il materiale trasferimento del bene al compratore: questa obbligazione riguarda un momento diverso e successivo rispetto al trasferimento della proprietà, che si attua nel momento stesso della conclusione del contratto [v. 1376], salvo nei casi di vendita obbligatoria [v. nota (2)].

 

(2) L’obbligo di trasferire la proprietà continua a gravare sul venditore quando il trasferimento della proprietà non è immediato, ma ricollegato al verificarsi di un ulteriore atto o fatto (es.: vendita di cosa futura) che viene ad incidere sul rapporto di vendita già costituito. È il caso del completamento di un immobile che il venditore si è obbligato a costruire [v. 1472]; del pagamento dell’ultima rata nella vendita con riserva di proprietà [v. 1523];

 

(3) Garantire, nell’ambito della compravendita, significa porre il compratore al riparo dal rischio che altri lo privi del bene acquistato ed assicurarlo circa il perfetto funzionamento dello stesso.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

La vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la "res" e di consegnarla nel luogo pattuito. L'individuazione necessaria all'effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di produzione a quello di consegna rende il venditore inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni. Rigetta, App. Torino, 06/09/2011

Cassazione civile sez. VI  19 giugno 2014 n. 14025  

 

 

Vendita

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile. Cassa con rinvio, App. Venezia, 12/04/2007

Cassazione civile sez. II  13 maggio 2014 n. 10343  

 

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita, oltre alla responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore soltanto qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, abbiano la consistenza di diritti assoluti. Conferma Trib. Lucca Viareggio 2 ottobre 2007

Cassazione civile sez. III  11 febbraio 2014 n. 3021  

 

In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, relativa alla vendita di un cane senza pedigre, il giudice del merito ha correttamente escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale, sul rilievo della mancata doglianza della lesione di interessi sorti al di fuori del contratto ed aventi la consistenza di diritti assoluti, ed ha ricondotto il termine prescrizionale sotto la disciplina dell'art. 1495 c.c.).

Cassazione civile sez. III  11 febbraio 2014 n. 3021  

 

L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto). Rigetta, Trib. Lucca, 02/10/2007

Cassazione civile sez. III  11 febbraio 2014 n. 3021  

 

In tema di compravendita, l'ipotesi di "aliud pro alio" si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" dedotta come oggetto del contratto. Pertanto, integra "aliud pro alio" la consegna di un'autovettura con impianto a GPL non omologato, in quanto chi acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante, sicché la mancata omologazione dell'impianto fa venir meno la specifica utilità insita nell'acquisto, essendo irrilevante che il mezzo possa essere utilizzato a benzina. Cassa con rinvio, Trib. Chieti, 10/07/2006

Cassazione civile sez. II  13 settembre 2013 n. 20996  

 

In tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.

Cassazione civile sez. II  02 settembre 2013 n. 20110

 

Il venditore ai sensi dell’art. 1476 cc. ha obbligo di consegnare e fare acquistare la proprietà della cosa al compratore e di garantirlo dall’evizione della medesima. Il venditore resta ancora obbligato all’ulteriore trasferimento del potere di fatto sulla cosa, recuperandola se necessario dal terzo possessore; ne consegue che la mancata consegna da parte del venditore di locali, servizi, servitù o vantaggi fanno presupporre l’inesistenza dei diritti corrispondenti in capo a chi ne ha millantato la titolarità, ed in ogni caso è doveroso che chi vende porti a conoscenza del nuovo acquirente tutte le contestazioni e le incertezze sullo stato di fatto della cosa venduta, ed anche l’esistenza di azioni giudiziarie pendenti aventi ad oggetto la cosa medesima.

Tribunale Ragusa  01 luglio 2013 n. 484  



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