Cosa è l’eccezione di inadempimento?
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Cosa è l’eccezione di inadempimento?

14 Giugno 2016 | Autore:
Cosa è l’eccezione di inadempimento?

Tra le forme di tutela proposte dal legislatore a favore dei contraenti viene presa in considerazione l’eccezione di inadempimento, disciplinata dall’art. 1460 c.c., che viene in considerazione nei contratti a prestazioni corrispettive.

La cosiddetta eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) consente a ciascuno dei contraenti di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Tale rimedio si applica anche nel caso in cui la controparte abbia adempiuto in modo inesatto. In altre parole, la norma autorizza il contraente che non ha ricevuto la controprestazione a rifiutarsi di eseguire la propria, purché ciò non risulti contrario a buona fede. L’elemento della buona fede significa che, qualora la prestazione non eseguita dalla controparte risulti essere di scarsa importanza, l’altra parte non può, sulla base di ciò, giustificare il proprio inadempimento.

Con orientamento costante, la Cassazione ha più volte ribadito che “nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro.

Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass., 2 aprile 2004, n. 6564).

Conforme, Cass., 10 novembre 2003, n. 16822.

“La salvaguardia del nesso sinallagmatico tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuto a ciascun contraente dall’art. 1460 c.c. mediante la facoltà di sospendere l’adempimento della propria obbligazione fino a quando l’altra parte non adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe le parti sollevano l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, il senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente la sospensione dell’adempimento dell’altra parte.”

Cass., 19 agosto 2003, n. 12161

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti; tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.”

La norma configura, quindi, un’eccezionale ipotesi di autotutela accordata dall’ordinamento in favore del creditore.

Il-Recupero-dei-Crediti

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento permette, a ciascuno dei contraenti, di rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l’altra parte non adempie, in tutto o in parte, contemporaneamente.

Si osservi che il legislatore ammette il rifiuto della prestazione solo nel caso in cui ciò non sia contrario a buona fede.

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