Art. 1398 Codice Ordinamento Militare - Procedimento disciplinare - Codice Ordinamento Militare

Art. 1398 Codice Ordinamento Militare - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: dalla conoscenza dell'infrazione; ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; (2) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; (2) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale (3). (1) 1­bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. (4) Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; comunicazione all'interessato. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’ articolo 1399. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Lettera soppressa dall’ art. 4, comma 1, lett. u), n. 1.1), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (3) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. u), n. 1.2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (4) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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