IL TRANSITO DEL MILITARE NELLA POSIZIONE DI “AUSILIARIA” | avvocatomilitare.com

L’ausiliaria è quella posizione del congedo a cui il militare accede a domanda o per vecchiaia, in cui si può permanere per un massimo di 5 anni e che presuppone la disponibilità ad essere richiamati in servizio presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza [1] [2] [3] [4]. A prescindere da eventuali richiami (N.B. si ha la possibilità di rifiutare il richiamo, ma solo per una volta: al secondo rifiuto, infatti, si transita direttamente nella riserva!), durante l’ausiliaria non si possono assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto [5].

Al militare in ausiliaria spetta, oltre alla normale pensione, una specifica indennità (detta appunto “di ausiliaria” [6]), ma non la possibilità di avvalersi anche del cosiddetto “moltiplicatore” (per approfondire leggi qui!). Inoltre, al termine del periodo di permanenza in ausiliaria, si procede alla riliquidazione del trattamento pensionistico [7] [8] e di fine servizio (TFS – per approfondire leggi qui!): il periodo di permanenza in ausiliaria viene difatti interamente computato come servizio effettivo, a prescindere dal fatto che si sia stati effettivamente richiamati in servizio oppure no.

Un’ultima precisazione prima di concludere: l’articolo 1876 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” (cosiddetto COM) prevede una norma di salvaguardia che riconosce al personale richiamato “[…] dalla posizione ausiliaria […] il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all’indennità di ausiliaria in godimento”.

Avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio dato a questa problematica è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina dell’argomento. Ecco perché mi permetto di ribadire ancora una volta quanto sia necessario farsi sempre seguire da un Avvocato o da un Commercialista di fiducia … se pensate poi che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro affidarvi a quello sbagliato o provare a fare tutto da soli … pensateci sopra! Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1] art. 886 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” (cosiddetto COM) – Ausiliaria:“1. La categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione […]”.

[2]: art. 992 del COM – Collocamento in ausiliaria:“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4. 2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni. 3. All’atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale, nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito. 4. Ai fini della corresponsione dell’indennità di ausiliaria, il personale, all’atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all’impiego presso l’amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni”.

[3]: art. 993 del COM – Richiami in servizio:“1. Il richiamo in servizio presso l’Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l’amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l’assunzione dell’impiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l’impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria”.

[4]: art. 995 del COM – Cessazione dell’ausiliaria:“1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l’impiego, ovvero revoca l’accettazione degli impieghi assegnati, per due volte. 2. L’amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell’interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1. 3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’età e della idoneità. 4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. 5. L’ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell’autorità competente a esprimere il giudizio sull’avanzamento”.

[5]: art. 994 del COM – Obblighi del militare in ausiliaria:“Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare. L’inosservanza di tale divieto comporta l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria”.

[6]: art. 1870 del COM – Calcolo dell’indennità di ausiliaria:“1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:

a) dell’indennità integrativa speciale;

b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;

c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;

d) dell’eventuale pensione privilegiata;

e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 1863;

g) delle quote aggiuntive previste dall’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;

h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;

i) dell’indennità di posizione e dirigenziale;

l) lettera soppressa dal Lgs. 29 maggio 2017, n. 94;

m) della speciale indennità pensionabile di cui all’articolo 1818.

4. L’indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria”.

[7]: art. 1864 del COM – Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria:“Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all’atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria”.

[8]: art. 1871 del COM – Riliquidazione al termine dell’ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo:“1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l’opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell’indennità di cui articolo 1870. 3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell’avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell’aumento di sei anni di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”.