Clausola vessatoria: doppia firma solo nei contratti per adesione
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Clausola vessatoria: doppia firma solo nei contratti per adesione

28 Maggio 2015 | Autore:
Clausola vessatoria: doppia firma solo nei contratti per adesione

Se non è un modulo con le condizioni generali di contratto non c’è bisogno della seconda sottoscrizione sulle clausole vessatorie.

Nessun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti. La doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l’altra non abbia potuto modificare il contenuto, lo abbia semplicemente “subìto” con la possibilità solo di scegliere se firmare o meno. È quanto stabilito dal Tribunale di Palermo in una recente sentenza [1].

Quante volte, nel firmare un contratto, viene richiesta la seconda firma per ritenere specificamente approvate – e quindi valide – quelle clausole particolarmente onerose: una riserva di foro, l’automatico rinnovo del contratto, la rinuncia a far valere un diritto, l’esonero dalle responsabilità per la controparte, ecc.

Si parla, a riguardo, di clausole vessotorie: quelle cioè – secondo la definizione del codice civile – che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscono, a carico dell’altro contraente, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, deferimento delle liti agli arbitri (e non al tribunale) o deroghe alla competenza territoriale del giudice.

Senza la firma apposta specificatamente su tali clausole (o su una, in calce al contratto, che le richiami tutte) esse sono inefficaci.

Proprio per evitare questo rischio, si usa spesso prevedere la seconda firma anche quando non sia necessaria, ossia nei contratti redatti da entrambe le parti, dopo trattative e confronti. Invece il codice civile impone tale formalità solo nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti: il caso tipico è quello di una compagnia telefonica che, all’atto dell’attivazione di una SIM, sottopone al cliente un modulo già prestampato, senza possibilità di modificarne il contenuto. Discorso diverso potrebbe essere, invece, quello stipulato con il costruttore per l’acquisto di un appartamento o quello tra un fornitore e il suo cliente.

Dunque, secondo la sentenza in commento, l’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto “nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari”. Per cui la specifica approvazione non è necessaria quando “il contratto sia stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola vessatoria, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse”.

Inutile, quindi, in tali rapporti contrattuali, impugnare la scrittura privata sostenendo che non vi sarebbe la doppia sottoscrizione e, quindi, le clausole vessatorie sono inefficaci: esse sono state scritte e volute da entrambe le parti che, pertanto, non possono, in un momento successivo, dolersene.

note

[1] Trib. Palermo sent. n. 39 del 7.01.2015.

Autore immagine: 123rf com

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della Terza Sezione civile del Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 4256 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2014

tra

(…) S.r.l. (avv. Sc.Va.)

Opponente

Contro

Opposto

Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede

– Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Siracusa, per l’effetto: Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo n. 135/2014 emesso dal del Tribunale di Palermo in data 13/01/2014, che revoca.

– Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Siracusa.- Spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società VA. S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2014 emesso dal Tribunale di Palermo in data 13.01.2014 in forza del quale la società EN. S.r.l. le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 5377,26 oltre interessi maturati spese e onorari, a titolo di fornitura di energia termica e frigorifera erogata alle unità commerciali dell’odierna opponente. Eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando l’esistenza di una competenza territoriale convenzionale, stabilita in forza di una clausola (l’art. 21) nei contratti di fornitura di “En.” stipulati con l’opposta, nella quale si prevedeva, sotto la rubrica “Foro competente”, che” il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello del Tribunale di Siracusa”. Nel merito contestava il credito ritenendo lo stesso non dovuto nella misura determinata dall’opposta poiché non provato.

Si costituiva l’opposta En. S.r.l. la quale contestava l’eccezione di incompetenza basata sulla clausola derogatoria della competenza, adducendo che detta clausola non risultava approvata specificamente per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., comma 2, in quanto difettava la doppia sottoscrizione richiesta all’uopo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. A motivo di tale rilievo evidenziava l’opposta En. S.r.l. che” essendo una società che opera nell’ambito della fornitura di energia termica e frigorifera, in tale settore predispone unilateralmente, al fine di regolare il rapporto con i suoi clienti, dei contratti cosidetti per adesione destinati a regolare una serie indefinita di rapporti”.

Ciò detto, osserva il Tribunale in merito alla eccezione formulata che la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è da tempo e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità, conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro automatica applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, si che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattale e ciò proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno.

In particolare, è principio consolidato che la norma dell’art. 1341 c.c. “non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi.

Nè, per configurare l’ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti” (Cass. n. 1343 del 1976).

In buona sostanza, l’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 24 settembre 1996, n. 8407 in Giust. civ. Mass. 1996, 1303: nel caso di specie, si trattava di un clausola compromissoria).

Nel caso di specie, si osserva che la semplice lettura del contratto di cui si discute non consente di sussumere la vicenda sotto la fattispecie astratta dell’art. 1341 c.c.

Innanzitutto perché si tratta di una vicenda intervenuta fra due imprese societarie, entrambe operanti nel settore commerciale e che, in funzione delle qualità rivestite dalle parti, viene meno quello che è lo spirito della norma invocata, posto che gli artt. 11341 e 1342 c.c. sono, comunque, norme preordinate alla tutela del contraente più debole.

In ordine, poi, allo specifico rapporto intervenuto, questo è relativo alla stipulazione di un contratto di fornitura, sottoscritto in data 13 marzo 2012, avente ad oggetto la fornitura di energie (termica e frigorifera) presso due distinte unità dell’opponente, meglio specificati ed identificati nell’art. 4 del contratto denominato “punto di consegna”.

In realtà, come correttamente osservato dalla parte opponente, il predetto contratto non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.

Ciò si evince, innanzitutto, dal preambolo dello stesso documento ove nella sua prima pagina esordisce “Il presente contratto viene concluso il giorno 13 del mese di marzo dell’anno 2012 in Palermo alla via (…)” – tra le due società – e prosegue con l’affermazione “si stipula e si conviene quanto segue” ovvero con la predisposizione delle specifiche condizioni contrattuali (oggetto, condizioni generali della fornitura, comunicazioni, punto di consegna, durata del contratto, caratteristiche della fornitura, corrispettivi etc.).

Si tratta, in sostanza, di previsioni contrattuali, le quali, coniugate con la specificità dell’oggetto del contratto nei termini su indicati, evidenziano che la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa e, quindi, si è collocata al di fuori dell’ambito delle fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e che la doppia approvazione per iscritto di alcune clausole o pattuizioni contrattuali nello stesso contratto contenute non appare sufficiente a delineare lo schema di; contratto in esame tra quelli denominati per adesione.

Invero, le superiori osservazioni risultano ancor più incisive e dirimenti per l’evidente considerazione che l’eccezione sulla deroga alla competenza è stata formulata dalla controparte del’ predisponente e ciò, implica da un lato che al momento della conclusione del contratto, la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse quelle relative alla deroga della competenza; dall’altro che il contratto concluso è stato il risultato di ima contrattazione intervenuta tra le parti e la clausola in questione non riveste natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione” predisposto unilateralmente da un contraente.

Le cosiddette clausole vessatorie abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

Questi rilievi escludono, in conclusione, che nel caso di specie il contratto stipulato fra le odierne parti rientri nelle figure disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ora, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo.

Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la

nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in II merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584). Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall’opponente: dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Siracusa; per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato; infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Siracusa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Sulle spese processuali, tenuto conto della limitata attività processuale svolta nel presente giudizio dalle parti (giudizio concluso subito dopo la prima udienza di comparizione) si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Palermo il 7 gennaio 2015. Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2015.

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