Seggiolini per bambini: obblighi, scelta in base a peso e altezza, installazione, multe - Quattroruote.it
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Seggiolini per bambini: tutto quello che c'è da sapere su scelta, installazione e... multe

Accessori auto - Seggiolini per bambini - Dispositivo anti abban

L’obbligo di trasportare bambini su “appositi sistemi di ritenuta omologati” fu introdotto nel nostro ordinamento con una legge sulle patenti e sulla sicurezza stradale approvata nel marzo del 1988, la stessa che previde l’obbligo, per gli adulti, di utilizzo della cintura di sicurezza sui sedili anteriori. La novità entrò in vigore in due tempi tra il 26 aprile e il 26 ottobre 1989 e inizialmente riguardava i bambini fino a 10 anni di età. La norma fu poi meglio disciplinata nel nuovo Codice della strada, in vigore dall’1 gennaio 1993, che recita quanto segue: "I bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato" (articolo 172).

La legge, dunque, stabilisce tre principi fondamentali:
- Altezza del bambino;
- Omologazione del seggiolino;
- Peso del bambino.

Vediamoli nel dettaglio.

Obbligatori sotto i 150 cm di altezza. Il parametro di riferimento è l’altezza del bambino e il valore di riferimento è 150 centimetri: al di sotto di questa altezza è obbligatorio usare un sistema di ritenuta; da 1,5 metri in su si devono utilizzare le normali cinture di sicurezza. Con la parola “bambini”, come chiarito in alcuni documenti applicativi, la norma intende i minori.

Devono essere omologati. Il sistema di ritenuta deve essere omologato, ossia prodotto in maniera conforme a una delle norme tecniche di riferimento, la UN ECE R44 o la UN ECE R129. L’omologazione è certificata da una apposita etichetta cucita o applicata sul seggiolino e riportata sulla confezione e sulla relativa documentazione. Il Codice della strada non fa differenza tra omologazioni: questo significa che i sistemi prodotti e omologati in base a norme che sono state aggiunte successivamente o sono state modificate o persino abrogate sono ancora utilizzabili. Un po’ come accade alle auto omologate in una classe ambientale anteriore all’Euro 6d, che non possono più essere prodotte dalle Case ma che possono ancora essere utilizzate dai rispettivi proprietari. Tuttavia, per motivi di sicurezza Quattroruote consiglia di utilizzare sempre prodotti omologati secondo le ultime norme tecniche, nel caso dei seggiolini la UN ECE R129 i-size.

Vanno aggiornati all’aumentare del peso. Il Codice della strada dice anche che i sistemi di ritenuta devono essere adeguati al peso del bambino. Questo significa che bisogna sostituire il seggiolino (o eventualmente cambiarne la configurazione) man mano che il bimbo aumenta di peso. Attenzione, anche se la legge italiana non prevede un limite di peso ai fini dell’obbligo di utilizzo (come abbiamo visto, conta solo l’altezza), nella pratica si tiene a riferimento, coerentemente con le direttive sui dispositivi di ritenuta, il limite di 36 kg. Per utilizzare il prodotto corretto in base al peso del bambino (e anche all’altezza nel caso dei dispositivi omologati UN ECE R129) bisogna fare riferimento alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione o sul manuale d’uso (e anche sul web se si conoscono marca e modello): ogni dispositivo può essere utilizzato in una specifica fascia di peso (ed eventualmente di altezza).

Dove si mettono. Oltre ai principi generali che abbiamo visto (altezza, peso e omologazione), il Codice della strada stabilisce un’unica regola di comportamento: “I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato”. Infatti, la pericolosa vicinanza dello schienale alla plancia può provocare, in caso di esplosione dell’airbag (che, lo ricordiamo, può scoppiare anche se la vettura, ferma con il motore acceso, è colpita frontalmente da un altro veicolo), lesioni gravissime o mortali. Ogni altra posizione non è vietata dalla legge (al massimo può essere sconsigliata dal produttore del singolo dispositivo, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l’uso allegate al prodotto).

Nella pratica, lo schema è il seguente:

a.  Seggiolino sul sedile del passeggero anteriore:
- Rivolto nel senso di marcia se l’airbag è attivo;
- Rivolto contro il senso di marcia se l’airbag non è presente, oppure è stato temporaneamente disattivato (ma bisogna ricordarsi di riattivarlo quando si toglie il seggiolino da quella posizione);

b.  Sedili posteriori:
- Nessuna prescrizone. Stranamente, chi viola questa specifica norma non può essere sanzionato. Infatti, il Codice della strada non        prevede una multa per chi viene trovato nella situazione appena descritta. Attenzione, però: il fatto che non vi sia una sanzione è irrilevante ai fini dell’attribuzione di responsabilità in caso d’incidente. Forse anche per questo motivo molti produttori di seggiolini e costruttori di auto sono, nei rispettivi manuali, trancianti, sconsigliandone in tutti i casi la collocazione sul posto anteriore per motivi di sicurezza, a prescindere da ogni altra considerazione normativa o tecnica.

Come si installano. A seconda delle modalità di installazione, i dispositivi di ritenuta possono essere di due tipi:

-  Da ancorare al sedile utilizzando le normali cinture di sicurezza dell’auto;
-  Fissati direttamente ai sedili dell’auto attraverso un sistema costituito da un doppio aggancio universale denominato Isofix. Alcuni prodotti con tecnologia Isofix possono essere usati anche con un terzo punto di ancoraggio, che può essere la cintura di sicurezza dell’auto o un piede di supporto. In ogni caso, per il corretto utilizzo del sistema di ritenuta bisogna fare riferimento alla sua documentazione e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore riportate sul “manuale” d’uso o sulle etichette apposte sul dispositivo stesso.

I dispositivi antiabbandono. Dal 7 novembre 2019 (ma le sanzioni furono sospese fino al 5 marzo 2020), per trasportare in macchina bambini di età inferiore a quattro anni è obbligatorio usare anche un dispositivo antiabbandono, cioè un sistema di allarme, che può essere a sé stante (per poter essere abbinato a un seggiolino esistente), integrato nel seggiolino stesso oppure un accessorio dell’auto. Indipendentemente dal tipo, il sistema deve essere in grado di prevenire - con vari metodi di allarme acustico o visivo (accensione delle luci dell’auto) oppure con l’invio di un alert al numero di cellulare impostato - l’abbandono dei piccoli in auto.

Le multe. In caso di trasporto:
- Senza seggiolino;
- Con seggiolino inefficiente (per esempio con la fibbia rotta);
- Con seggiolino non adeguato al peso;
- Con seggiolino non omologato;
- Con seggiolino privo di sistema antiabbandono;

la multa è di 83 euro (58,10 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni dall’accertamento o dalla notifica). La norma prevede anche la perdita di cinque punti dalla patente e, alla seconda violazione in due anni, la sospensione del titolo di guida per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi. Queste ultime due sanzioni si applicano al conducente se è l’unico maggiorenne a bordo dell’auto. Nel caso in cui in macchina vi sia un secondo adulto tenuto alla sorveglianza del minore, della violazione risponderà lui ma senza perdita di punti e sospensione della patente.

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