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Seggiolino auto regole


Seggiolino auto regole
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Cos’è

Nel linguaggio comune con la parola “seggiolino” si intende genericamente ciò che la legge definisce “sistema di ritenuta per bambini” (SRB). Il seggiolino propriamente detto, infatti, è solo uno dei tre sistemi di ritenuta utilizzabili oltre al cosiddetto rialzo o alzatina (per i bambini più grandi) e al cosiddetto “ovetto” o “navicella” per i neonati.

Quando bisogna utilizzarlo

La legge (articolo 172 del Codice della strada) prevede che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”.

La legge, dunque, fissa tre principi fondamentali:

  • l’altezza del bambino;
  • l’omologazione del seggiolino;
  • il peso del bambino.

Il parametro di riferimento è l’altezza e il valore di riferimento è 150 centimetri: al di sotto di questa altezza è obbligatorio usare un sistema di ritenuta per bambini; da 1,5 metri in su si devono utilizzare le normali cinture di sicurezza. Con la parola “bambini”, come chiarito in alcuni documenti applicativi, la norma intende i “minori”.

Le caratteristiche

Tutti i sistemi di ritenuta devono essere omologati, ossia prodotti in maniera conforme a una delle norme tecniche di riferimento, la UN ECE R44 o la UN ECE R129. L’omologazione è certificata da una apposita etichetta cucita o applicata sul seggiolino e riportata sulla confezione e sulla relativa documentazione.

Il Codice della strada non fa differenza tra omologazioni: questo significa che i sistemi prodotti e omologati in base a norme che sono state approvate successivamente o sono state modificate o persino abrogate sono ancora utilizzabili (tranne quelli omologati in base alle norme UN-ECE R44/01 e R44/02 prodotti prima del 1995, il cui utilizzo è stato espressamente vietato). In ogni caso, per motivi di sicurezza Quattroruote consiglia di utilizzare, ove possibile, prodotti omologati secondo le ultime norme tecniche, nel caso dei seggiolini la UN-ECE R44/04 o la UN-ECE R129 i-size, e di verificare sempre l’integrità e la piena efficienza del sistema e delle sue componenti (ganci, fibbie, cinture, rivestimenti eccetera).

Quando deve essere cambiato o aggiornati

Come abbiamo visto, il Codice della strada prevede che i sistemi di ritenuta siano adeguati al peso del bambino. Questo significa che bisogna sostituire il seggiolino (o eventualmente cambiarne la configurazione nei dispositivi più versatili) man mano che il bimbo aumenta di peso. Attenzione, anche se la legge italiana non prevede un limite di peso ai fini dell’obbligo di utilizzo (come abbiamo visto, conta solo l’altezza), nella pratica si tiene a riferimento, coerentemente con le norme sui dispositivi di ritenuta, il limite di 36 kg.

Per utilizzare il prodotto corretto in base al peso del bambino (e anche all’altezza nel caso si utilizzino dispositivi omologati UN-ECE R129 i-size) bisogna fare riferimento alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione o sul manuale d’uso (e rintracciabili anche sul web se si conoscono marca e modello): ogni dispositivo deve essere utilizzato coerentemente con la sua specifica fascia di peso (ed eventualmente di altezza).

Dove si mette

Oltre ai principi generali che abbiamo visto (altezza e peso del bambino e omologazione del dispositivo), il Codice della strada stabilisce un’unica regola di comportamento: “i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato”. Infatti, la pericolosa vicinanza dello schienale alla plancia può provocare, in caso di esplosione dell’airbag (che, lo ricordiamo, può scoppiare anche se la vettura, ferma con il motore acceso, è colpita frontalmente da un altro veicolo), lesioni gravissime o mortali. Ogni altra posizione non è vietata dalla legge (al massimo può essere sconsigliata dal produttore del singolo dispositivo, per questo motivo si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l’uso allegate al prodotto).

Nella pratica, lo schema è il seguente:

    1. Seggiolino sul sedile del passeggero anteriore

  • o   Rivolto nel senso di marcia se l’airbag è attivo;
  • o   Rivolto contro il senso di marcia se l’airbag non è presente oppure è stato temporaneamente disattivato (ma bisogna ricordarsi di riattivarlo quando si toglie il seggiolino da quella posizione);

    2. Sedili posteriori

Nessuna prescrizione

Stranamente, chi viola questa specifica norma non può essere sanzionato. Infatti, il Codice della strada non prevede una multa per chi viene trovato nella situazione appena descritta. Attenzione, però: il fatto che non vi sia una sanzione è irrilevante ai fini dell’attribuzione di responsabilità in caso d’incidente. Forse anche per questo motivo molti produttori di seggiolini e costruttori di auto sono, nei rispettivi manuali, trancianti, sconsigliandone in tutti i casi la collocazione sul posto anteriore per motivi di sicurezza, a prescindere da ogni altra considerazione normativa o tecnica.

Come si installa

A seconda delle modalità di installazione, i dispositivi di ritenuta possono essere di due tipi:

  • da ancorare al sedile utilizzando le normali cinture di sicurezza dell’auto;
  • fissati direttamente ai sedili dell’auto attraverso un sistema costituito da un aggancio universale denominato Isofix, più sicuro nel caso di urti laterali e meno soggetto a una installazione scorretta.

In ogni caso, per il corretto utilizzo del sistema di ritenuta bisogna fare riferimento alla sua documentazione e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore riportate sul “manuale” d’uso o sulle etichette apposte sul dispositivo stesso.

Le multe

In caso di trasporto:

  • senza seggiolino;
  • con seggiolino inefficiente (per esempio con fibbia rotta);
  • con seggiolino non adeguato al peso;
  • con seggiolino non omologato;
  • con seggiolino privo di sistema antiabbandono;

la multa è di 83 euro (58,10 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni dall’accertamento o dalla notifica).

La norma prevede anche la perdita di cinque punti dalla patente e, alla seconda violazione in due anni, la sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi. Queste ultime due sanzioni si applicano al conducente se è l’unico maggiorenne a bordo dell’auto. Nel caso in cui in macchina vi sia un secondo adulto tenuto alla sorveglianza del minore, della violazione risponderà lui ma senza perdita di punti e sospensione della patente.

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