Giudice Sportivo, assolto Acerbi per le presunte offese razziste a Juan Jesus. La decisione spiegata nella sentenza integrale

Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate, relativamente alla partita Inter-Napoli.

Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024,
con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso
anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto
stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite
dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti
del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;
Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello
scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;
Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;
Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68
CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare:
quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte
espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del
calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione
del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa
del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta
secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso
il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;
Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in
video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del
proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan
Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte,
peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal
medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza
che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore
“offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;
Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca
gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore
della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la
massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme
internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da
un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi,
precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio
2021, n. 105);
Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova
dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio
confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo
testimoniale;

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata
P.Q.M.
di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del
calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale).
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea