Abbigliamento e indumenti protettivi

Paola Antoniotti  8 Luglio 2020

Ambito

Il tipo di abbigliamento che i lavoratori devono indossare è ovviamente legato all’attività svolta. Ci sono tuttavia delle regole generali, che la vecchia normativa citava, ad esempio in merito ai pericoli di impigliamento in ingranaggi, dai quali derivava il ricorso ad abiti aderenti piuttosto che dal divieto ad indossare accessori che potessero appunto impigliarsi in parti in movimento.

Nel valutare i rischi legati alla propria attività, il datore di lavoro prenderà dunque in considerazione anche l’abbigliamento più idoneo ed individuerà gli indumenti protettivi da adottare.

Nella definizione dei dispositivi di protezione individuale è indicato, tra le altre cose, che non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

Rischi specifici

La fornitura di indumenti protettivi è prevista in relazione a rischi specifici.

In caso di esposizione a vibrazioni, quando sono superati determinati limiti, il datore di lavoro elabora e applica un programma per ridurre al minimo l’esposizione, considerando tra le altre cose, la fornitura ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Nell’ambito della protezione da campi elettromagnetici: nel caso in cui l’esposizione superi i valori di azione (VA), il datore di lavoro adotta misure di protezione specifiche, tra queste l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

Nell’ambito della protezione da agenti chimici: ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, (oltre a dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento) che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro, art. 226, co. 3, “Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze”).

Nell’ambito della protezione da agenti cancerogeni e mutageni:

  • il datore di lavoro dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili (T.U., art. 238, co. 1, lett. b), Misure tecniche);
  • il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni anche per quanto riguarda la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi (T.U., art. 239, co. 1, lett. d), Informazione e formazione);
  • in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni, nell’area interessata possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro (T.U., art. 240, co. 2, Esposizione non prevedibile);
  • per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori speciali indumenti e DPI che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni (T.U., art. 241, co. 1, lett. b), Operazioni lavorative particolari).

Nell’ambito della protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto per tutte le attività che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione, il datore di lavoro provvede, tra le altre cose:

  • che siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro;
  • che tali indumenti restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
  • che siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
  • l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione, e che siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione (T.U., art. 252, co. 1, lett. c), d), e), g), Misure igieniche).

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, anche informazioni sulle modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale (T.U., art. 257, co. 1, lett. c), Informazione dei lavoratori).

Nell’ambito della protezione da agenti biologici:

  • in tutte le attività nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia rischi di esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti (T.U., art. 273, comma 1, lett. b), d), Misure igieniche);
  • il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni ed istruzioni, anche per quanto riguarda la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI ed il loro corretto impiego (T.U., art. 278, co. 1, lett. d), Informazioni e formazione);
  • il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato sopra. L’informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi (T.U., art. 278, co. 2 e 3, Informazioni e formazione).

 Requisiti degli spogliatoi

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati (luoghi di lavoro).

In ogni caso ciascun lavoratore deve poter disporre di armadi per poter riporre i propri indumenti. (T.U., All. IV, Requisiti dei luoghi di lavoro; 1.12. Spogliatoi).

Logistica di cantiere

Anche per quanto riguarda i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili, tra le prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori è indicato che gli spogliatoi debbano essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. (T.U., All. XIII, Logistica di cantiere)

Abbigliamento antistatico

Nelle aziende o nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio occorre adottare idonee misure contro la produzione di scintille, in merito all’abbigliamento dei lavoratori (T.U., All. IV, 4.5.3).

Il riferimento è all’abbigliamento antistatico, che viene ripreso nelle misure di protezione contro le esplosioni, (al punto 2.3. dell’All. L). Per la prevenzione dei rischi di accensione, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive. (T.U., All. L.A. Lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive).

Protezioni particolari

L’allegato VIII, “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”, oltre ai DPI tratta anche gli indumenti di seguito riportati (in Tabella 1). (T.U., All. VIII. 1. Protezioni particolari)

Tabella 1. Protezioni particolari
Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Protezione dei capelli

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione delle altre parti del corpo

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

 

Nell’Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale (punto 2 dell’allegato VIII) sono indicati anche gli indumenti (riportati nella Tabella 2). (T.U., All. VIII. 2. Attrezzature di protezione individuale).

Tabella 2. Attrezzature di protezione individuale.
Elenco delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.)
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche
Giubbotti termici
Giubbotti di salvataggio
Grembiuli di protezione contro i raggi X
Cintura di sicurezza del tronco
Dispositivi dell’intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute)
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.)
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi
Indumenti di protezione contro il calore
Indumenti di protezione contro il freddo
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva
Indumenti antipolvere
Indumenti antigas
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti
Coperture di protezione

 

L’“Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale” (punto 3, All. VIII, T.U.) contiene gli indumenti protettivi (ai punti 6, 7 e 8 riportati in Tabella 3). (T.U., All. VIII, 3. Attività e settori di attività).

Tabella 3. Attività e settori di attività.
Elenco delle attività e dei settori di attività
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione al calore
Lavorazione di vetri piani
Lavori di sabbiatura
Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
Saldatura
Fucinatura
Fonditura
Bracciali
Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
Saldatura
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
Sostituzione di coltelli nelle taglierine
Protezione dell’epidermide
Manipolazione di emulsioni
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
Lavori edili all’aperto con clima piovoso e freddo
8. Indumenti fosforescenti
Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

Le “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale” (punto 4, All. VIII) trattano gli indumenti di protezione al punto 7. La Tabella 4 elenca i rischi da cui proteggere ed i rischi legati all’attrezzature, così come viene fatto per i DPI. (T.U., All. VIII. 4. Valutazione dei DPI)

Tabella 4. Valutazione dei DPI.
7. Indumenti di protezione – Rischi da cui proteggere
Rischi Origini e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
Generali Contatto Zona del corpo da proteggere
  Sollecitazioni derivanti dall’utilizzo Resistenza allo strappo, allungamento, capacità di prevenire l’estensione delle lacerazioni
Meccanici Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti Resistenza alla penetrazione
Termici Materiali freddi o caldi, temperatura dell’ambiente Isolamento contro il freddo e il caldo, mantenimento delle caratteristiche protettive
  Contatto con fiamme Non infiammabilità, resistenza alla fiamma
  Lavori di saldatura Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi
  Materiali freddi o caldi, temperatura dell’ambiente Isolamento contro il freddo e il caldo, mantenimento delle caratteristiche protettive
  Contatto con fiamme Non infiammabilità, resistenza alla fiamma
  Lavori di saldatura Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi
Elettrici  Elettricità Isolamento elettrico
Rischi Origini e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
Chimici Effetti dei prodotti chimici Impenetrabilità e resistenza ai prodotti chimici
Umidità Assorbimento di acqua da parte dell’abbigliamento Impermeabilità all’acqua
Ridotta visibilità Insufficiente percettibilità dell’abbigliamento Colore brillante o riflettente
Contaminazione Contatto con prodotti radioattivi Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza
RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO – Indumenti di protezione
Disagio, interferenza con l’attività lavorativa Comfort inadeguato Progetto ergonomico: taglia, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo
Infortuni e rischi per la salute Scarsa compatibilità Qualità dei materiali
Carenza di igiene Facilità di manutenzione
Vestibilità insoddisfacente Progetto del modello
Invecchiamento Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali. Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo. Inalterabilità dimensionale
Protezione inadeguata Errata scelta del dispositivo Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: osservanza delle istruzioni (del fabbricante) e delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici). Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore
Uso non corretto del dispositivo Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio. Osservanza delle istruzioni (del fabbricante)
Dispositivo sporco, logoro o deteriorato Mantenimento del dispositivo in buono stato. Controlli regolari. Sostituzione a tempo debito. Osservanza delle istruzioni (del fabbricante).
8. GIUBOTTI DI SALVATAGGIO PER L’INDUSTRIA – RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Annegamento Caduta in acqua di persona in abito da lavoro, priva di coscienza o delle necessarie facoltà fisiche Galleggiabilità.

Capacità di posizionare correttamente l’utilizzatore anche se privo di coscienza.

Tempo necessario per il gonfiaggio.

Sistema di gonfiaggio automatico.

Capacità di mantenere la bocca e il naso al di fuori dell’acqua.

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO – Giubbotti di salvataggio per l’industria
Disagio, interferenza con l’attività lavorativa Costrizione provocata da dimensioni o progetto inadeguati Progetto ergonomico che non limiti la vista, le respirazione o il movimento
Rischi Origini e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
Infortuni e rischi per la salute Perdita del giubbotto nella caduta in acqua Progetto (mantenimento in posizione)
Danneggiamento del giubbotto durante l’utilizzo Resistenza al danneggiamento (urto, schiacciamento, perforazione)
Alterazione della funzionalità del sistema di gonfiaggio Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza in tutte e condizioni

Tipo di gas usato per il gonfiaggio (capacità del contenitore del gas, innocuità).

Efficienza del sistema di gonfiaggio automatico (anche dopo lungo periodo di immagazzinamento).

Possibilità di azionare il gonfiaggio manualmente.

Possibilità di gonfiaggio a bocca anche quando il giubbotto è indossato.

Utilizzo improprio Schema delle istruzioni per l’uso stampate in modo indelebile sul giubbotto
Invecchiamento Esposizioni a fenomeni atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo Resistenza agli agenti chimici, biologici e fisici: acqua di mare, detergenti, idrocarburi, microrganismi (batteri, muffe)

Resistenza a fattori climatici: sollecitazioni termiche, umidità, pioggia, schizzi, raggi solari Resistenza dei materiali e delle custodie esterne: strappo, abrasione non infiammabilità, proiezioni di metalli fusi (saldatura)

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO – Giubbotti di salvataggio per l’industria
Protezione inadeguata Errata scelta del dispositivo Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro:

– osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante,

– osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici). Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore.

Uso non corretto del dispositivo Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio.

Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato Mantenimento del dispositivo in buono stato. Controlli regolari.

Sostituzione a tempo debito.

Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

 

Nell’All. XXXIII dedicato alla “movimentazione manuale dei carichi” in merito alle esigenze connesse all’attività vengono individuati tra i “Fattori individuali di rischio”, indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore.

Covid-19

Mascherine chirurgiche

Si tratta di presidi generalmente destinati ad operatori sanitari e, per questo, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 46/1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE) e del Regolamento (UE) 2017/745 in quanto “dispositivi medici”.

La loro funzione non è quella di proteggere chi li indossa – di conseguenza non rientrano nel campo

di applicazione del Reg. (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuali – ma di ridurre la trasmissione al paziente di agenti infettivi provenienti dalle vie respiratorie del personale sanitario.

La norma tecnica EN 14683 definisce i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova di questi presidi.

Sono in genere costituite da tre o quattro strati di tessuto o materiale a base di cellulosa e sono mantenute in posizione sul volto mediante elastici che si posizionano dietro le orecchie o allacci o elastici da posizionare dietro la testa.

Nel posizionarle, l’utilizzatore deve avere la cura di dispiegarne le pieghe in modo da coprire bocca, naso e mento (figura 6), stringendo lo “stringinaso” (una lamina flessibile posizionata all’interno della maschera, in corrispondenza del naso) ove presente.

Fatta eccezione per le diverse esigenze che può avere il personale sanitario, una maschera chirurgica di Tipo I è quella che può essere consigliata a chiunque intenda ridurre la diffusione del contagio, comprese persone sospette o certamente contagiate da COVID-19.

Facciali filtranti

La funzione di questi dispositivi, noti come semimaschere filtranti, è quella di proteggere colui il quale le indossa dai rischi derivanti dalla presenza di contaminante (aerosol solidi e liquidi) nell’aria circostante. A tutti gli effetti, pertanto, essi rientrano nella definizione di dispositivi di protezione individuali e, conformemente al Reg. (UE) 2016/425, sono da considerarsi dispositivi di III categoria, per i quali l’art. 77, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 prevede obbligatoriamente anche l’addestramento (oltre all’informazione e alla formazione dei lavoratori).

La norma tecnica di riferimento che definisce i requisiti delle semimaschere facciali è la UNI EN 149. Si noti come tale norma sia finalizzata esclusivamente a fornire le indicazioni relative ai requisiti previsti per la protezione del portatore e non anche di altri soggetti. Pertanto, un facciale filtrante che debba fungere anche da “mascherina chirurgica” dovrebbe essere testata anche ai sensi della norma EN 14683.

Tra i tanti requisiti prestazionali che un facciale filtrante deve possedere, c’è quello dell’efficienza filtrante che aumenta in ragione della classe del dispositivo (rappresentata dalla sigla FFP seguita da un numero), per cui:

  • FFP1 = 80%
  • FFP2 = 94%
  • FFP3 = 99%

Ai fini della protezione dal contagio si ritengono idonee esclusivamente le semimaschere FFP2 e FFP3.

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