Come ristrutturare un debito bancario
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Come ristrutturare un debito bancario

19 Maggio 2022 | Autore:
Come ristrutturare un debito bancario

Come chiudere un debito con una banca: le procedure di risanamento delle imprese e per i privati. 

Nei momenti di crisi riaffiora spesso la domanda: come ristrutturare un debito bancario? Se la pongono le famiglie, i privati, gli imprenditori, le società. Un debito con un banca a cui non si riesce a far fronte è, del resto, da sempre una delle principali preoccupazioni di chi investe. Questo perché l’istituto di credito, prima di concedere il finanziamento, chiede sempre delle garanzie: dall’ipoteca sulla casa alla fideiussione. Il che significa che, se non si paga, si rischia di perdere l’abitazione o di essere sottoposti a un pignoramento dei beni personali. E questo vale anche per le società di capitali come le Srl dove, a fronte del patrimonio aziendale, si chiedono spesso garanzie in capo ai soci o all’amministratore. 

Esistono tuttavia dei metodi per gestire la situazione debitoria e ripartire da capo. Alcune di queste soluzioni sono di tipo “giudiziale”, si avvalgono cioè di una procedura presieduta dal tribunale. Altre invece sono “stragiudiziali”, avvengono cioè con un accordo siglato direttamente dalle parti, senza coinvolgere il giudice. 

Ma, più precisamente, cos’è la ristrutturazione del debito bancario e come vi si accede? La verità è che il termine «ristrutturazione» viene utilizzato spesso in modo atecnico, per indicare qualsiasi soluzione che possa portare a una riduzione del debito o a una sua riformulazione in termini di rate o di tempi di restituzione.  

Qui di seguito spiegheremo come ristrutturare il debito bancario, come pagare di meno con un saldo e stralcio o con tutti gli altri strumenti che la legge e l’autonomia delle parti consentono. Spiegheremo cioè come fare a ridurre le rate, come cambiare banca, ma soprattutto come risolvere definitivamente il problema del sovraindebitamento. Ma procediamo con ordine. 

L’accordo di ristrutturazione del debito

Vediamo innanzitutto cos’è l’accordo di ristrutturazione del debito. Esso rientra tra le procedure giudiziali di risanamento dell’impresa, quelle cioè che richiedono l’intervento del tribunale. 

Si tratta di uno strumento riservato però solo agli imprenditori. Per i privati esiste una normativa differente che vedremo a breve. 

Con l’accordo di ristrutturazione dei debiti il debitore in crisi si accorda con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, affinché questi rinuncino in tutto o in parte ai propri debiti in cambio ovviamente di un pagamento certo del residuo.

L’accordo di ristrutturazione deve essere “stipulato” con tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti dell’impresa, ossia del passivo complessivo dell’impresa individuato.

Oggetto dell’accordo di ristrutturazione sono i debiti commerciali (debiti verso fornitori), i debiti finanziari (debiti verso banche ed altri finanziatori) e i debiti tributari e previdenziali nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci ai propri diritti di credito.

L’accordo di ristrutturazione del debito è quindi un mezzo di risanamento dell’impresa in crisi che vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento.  

Il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti (anche per i crediti tributari e previdenziali) è liberamente determinabile mentre a quelli non aderenti si deve assicurare l’integrale pagamento nei termini fissati dalla legge.

L’accordo, che va iscritto per la sua efficacia nel registro delle imprese, deve essere poi omologato dal tribunale.

Per facilitare l’utilizzo di tali accordi si ammette che l’impresa possa presentare una proposta di accordo (o preaccordo) per poter avere il tempo sufficiente a preparare la documentazione di legge, ottenendo una tutela anticipata del patrimonio.

Vantaggi e svantaggi dell’accordo di ristrutturazione del debito

L’accordo di ristrutturazione presenta una serie di vantaggi. Innanzitutto quello di bloccare ogni richiesta di fallimento o eventuali pignoramenti in atto o futuri. A tal fine, l’imprenditore può chiedere un termine al tribunale per poter trovare un accordo con i creditori e preparare i documenti necessari (in caso di preaccordo o proposta di accordo), ottenendo però subito il blocco delle azioni esecutive e cautelari.

Inoltre, l’imprenditore può continuare a gestire l’impresa senza subire lo spossessamento tipico delle procedure concorsuali come il fallimento. 

Nel decidere il contenuto dell’accordo, l’impresa non è soggetta a vincoli particolari, salvo alcuni requisiti richiesti dalla legge. 

All’accordo possono partecipare tutti i creditori, sia i creditori chirografari sia i creditori privilegiati, in base all’importo di cui sono titolari.

Durante la procedura, l’impresa è esentata dall’applicazione delle norme societarie sulla riduzione di capitale per perdite e di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale.

Tra gli svantaggi di questa procedura vi è il fatto che i creditori che non aderiscono all’accordo devono essere pagati integralmente. Il tribunale interviene nell’omologazione dell’accordo, ma non è previsto alcun intervento in fase esecutiva.

Come ristrutturare il debito bancario?

Veniamo ora alla procedura e vediamo come chiedere la ristrutturazione del debito bancario. Questa si basa su cinque momenti diversi:

  • contatto tra il debitore e il creditore per tentare un accordo;
  • deposito in tribunale, da parte del debitore, della domanda di ristrutturazione;
  • successivo deposito dell’accordo vero e proprio con i creditori;
  • udienza per l’omologazione dell’accordo davanti al tribunale;
  • materiale esecuzione dell’accordo.  

Il debitore può già avere stipulato un accordo con la maggioranza dei creditori (cosiddetto accordo ordinario): in tal caso, il debitore deposita l’accordo completo di tutta la documentazione richiesta dalla legge per la domanda di omologazione.

In alternativa, il debitore potrebbe essere solo “in trattative” con i creditori (cosiddetto preaccordo o proposta di accordo): in tal caso, il debitore, per anticipare le tutele del suo patrimonio (il blocco delle istanze di fallimento o dei pignoramenti), chiede al tribunale di assegnargli un termine per concludere un accordo ai creditori, certificando però che già esistono trattative con essi e presentando una relazione sull’attuabilità dell’accordo.

Se l’esame dell’accordo, da parte del tribunale, è positivo, il giudice fissa un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell’accordo più la relazione e tutta la documentazione. Il tribunale poi omologa l’accordo che viene definitivamente eseguito. 

In cosa consiste l’accordo di ristrutturazione?

Il debitore, per estinguere un debito con la banca (o qualsiasi altro creditore), può proporre le seguenti soluzioni:

  • dilazione dei pagamenti, con o senza previsione di interessi moratori;
  • cessione di crediti aziendali;
  • transazioni a saldo e stralcio (soluzione di norma applicata con le banche);
  • cessione totale o parziale di beni;
  • cessione di rami d’azienda che non siano il core business (diversamente, l’azienda non sarebbe più in grado di funzionare);
  • il trasferimento al creditore di una o più attività;
  • la conversione del debito in capitale mediante il trasferimento al creditore di quote o azioni della società con conseguente aumento di capitale pari al valore contabile del debito senza rilevazione di utili o perdite da ristrutturazione;
  • l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile che impegna il creditore, a partire dalla data di sottoscrizione e al verificarsi di determinate condizioni, a sottoscrivere quote o azioni della società per un valore pari al debito contabile.

L’esdebitazione per i privati

Chi non è imprenditore e quindi ha maturato debiti non collegati all’attività lavorativa può accedere a una procedura disciplinata oggi dal Codice della crisi d’impresa. Essa prevede la possibilità di chiedere al tribunale, senza bisogno di un previo accordo con il creditore, una decurtazione parziale (o, nei casi di assoluta incapacità, totale) del debito. È il cosiddetto piano del consumatore ed è una procedura di tipo giudiziale.

Il debitore deposita in tribunale un piano di soluzione della crisi redatto insieme a un Organismo di composizione della crisi (chiamato Occ). Il giudice lo valuta ed eventualmente lo autorizza.

Il debitore chiaramente, laddove abbia delle attività o la capacità di produrre reddito, deve offrire al creditore la possibilità di un pagamento certo, seppur in forma ridotta, eventualmente rateizzato. 

Alla procedura può accedere solo chi si è indebitato non per propria grave colpa.

Concessione di un nuovo mutuo per estinguere il precedente

Tra i mezzi di soluzione stragiudiziale del debito (sia per privati che per imprenditori) vi è la richiesta alla propria banca di un nuovo prestito che vada ad estinguere il precedente. Il vantaggio è costituito dal fatto che il secondo finanziamento viene di solito concesso a condizioni più favorevoli. In pratica il debito iniziale viene spalmato su un maggiore arco di tempo. La singola rata diventa più leggera ma chiaramente la durata del mutuo sarà superiore e quindi si pagheranno, nel complesso, più interessi. 

Questa soluzione è riservata a chi non riesce a far fronte alle rate, ma non si trova nell’assoluta incapacità di pagare, necessitando solo di più tempo o di un importo mensile più leggero.

Leggi Mutuo per estinzione debiti: come funziona

Portabilità del mutuo

Un altro modo per risolvere il problema dell’indebitamento bancario è trasferire il mutuo presso un’altra banca che sia disposta a concedere condizioni più favorevoli (ad esempio un interesse inferiore oppure la concessione di un nuovo finanziamento, più ampio nel tempo, che estingua il precedente). È la cosiddetta surroga o anche portabilità del mutuo. 

La portabilità del mutuo è a costo zero e la banca creditrice non vi si può opporre. Si tratta infatti di un vero e proprio diritto per il cittadino, anche non imprenditore. 

In pratica, con la portabilità del mutuo il mutuatario ha la possibilità di sostituire il vecchio mutuo con un altro nuovo, concesso da una diversa banca (“portabilità del mutuo”, detta anche surrogazione di pagamento) e di rinegoziare con quest’ultima le clausole del contratto in essere (“rinegoziazione del mutuo”).

Leggi Cos’è la portabilità del mutuo?

In tale ipotesi, la nuova banca subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. In pratica, la seconda banca acquisisce eventuali ipoteche o fideiussioni che erano state rilasciate al precedente istituto di credito. 

Il saldo e stralcio

Nulla esclude che il debitore possa sempre rivolgersi direttamente alla banca e chiedere un saldo e stralcio, ossia una riduzione del pagamento a fronte della dimostrazione di una notevole incapacità economica. Il saldo e stralcio non è altro che un accordo tra le parti: un nuovo contratto che sostituisce il precedente. In questo caso, però, non è un diritto del debitore ottenere la riduzione del debito, passando il tutto dal consenso della banca: consenso che sarà verosimilmente negato se questa ha già delle garanzie (come un’ipoteca su un immobile o una fideiussione di terzi).

Di solito, si ottiene il saldo e stralcio quando la banca ha già valutato la possibilità di un pignoramento e l’ha ritenuta incerta, difficoltosa o costosa.

È più facile ottenere il saldo e stralcio quando la banca ha ceduto il proprio credito a una società terza. Quest’ultima acquista il diritto di credito a un prezzo molto più basso rispetto al suo valore, sicché anche un pagamento dimezzato potrebbe garantirle quell’utile che la porterebbe a chiudere l’accordo.

Si pensi a una società che acquisti a 30mila euro un credito di 120mila euro. In tal caso, la proposta di un saldo e stralcio a 50mila euro potrebbe trovare accoglimento.

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