Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione italiana | Studenti.it

Statuto Albertino e Costituzione italiana: differenze

Statuto Albertino e Costituzione italiana: riassunto e articoli. Differenze e punti in comune tra i due testi costituzionali attraverso l'analisi dei principi

Statuto Albertino e Costituzione italiana: differenze
ansa

Statuto albertino e Costituzione italiana

Statuto Albertino
Fonte: ansa

Tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana ci sono una serie di differenze e analogie. Cominciamo dalle origini dei due testi: lo Statuto Albertino, dal nome del re che la promulgò, Carlo Alberto di Savoia, fu adottato il 4 marzo del 1848 a Torino. Si tratta di una Costituzione breve e una carta flessibile, ovvero modificabile da leggi ordinarie. La Costituzione Italiana è invece la legge fondamentale dello Stato Italiano, composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni. Viene approvata il 22 dicembre 1947, firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini.

Analogie tra Statuto albertino e Costituzione italiana

Analogie tra i due testi:

  • Entrambi sono scritti, perché pubblicati su un testo legislativo per la loro entrata in vigore
  • Entrambi prevedono un sistema parlamentale bicamerale, composto da una Camera dei Deputati e da un Senato (art. 55 C.I.)
  • Entrambi riconoscono l’inviolabilità del domicilio (art. 27 S.A. ; art 14 C.I.)
  • Le sedute parlamentari in entrambi i testi sono pubbliche, ma si prevedono casi in cui le sedute possano essere segrete. Le deliberazioni di ogni Camera non sono considerate valide se è assente la maggioranza dei loro componenti (art. 52, 53 S.A. ; art. 64 C.I.)
  • In entrambi sono presenti disposizioni transitorie

Differenze tra Statuto albertino e Costituzione italiana

Ecco invece le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana:

  • Lo Statuto Albertino è una carta costituzionale flessibile (il che significa che può essere facilmente modificato con una legge ordinaria), mentre la Costituzione è rigida: non solo non tutti gli articoli possono essere modificati, ma le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
  • Lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re, mentre la Costituzione è stata redatta da un’Assemblea Costituente votata a suffragio universale
  • Lo Statuto è una costituzione breve, mentre la Costituzione è definita lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto
  • Lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1)
  • Secondo lo Statuto la sovranità appartiene al re (art. 5); la Costituzione invece stabilisce che spetta al popolo (art. 1)
  • Lo Statuto riconosce la “Religione Cattolica, Apostolica e Romana” come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8)
  • Lo Statuto stabilisce che la carica del capo di Stato (il sovrano) è “ereditaria secondo la legge salica” (art. 2); la Costituzione sancisce che il capo di Stato deve essere nominato tramite elezioni (art. 83)
  • Lo Statuto prevede la condivisione del potere legislativo da parte del re e del Parlamento (art. 3), mentre la Costituzione affida il potere legislativo esclusivamente al Parlamento
  • Lo Statuto assegna il potere esecutivo al re, mentre la Costituzione prevede che sia esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri
  • Lo Statuto stabilisce che il potere giudiziario spetti a magistrati nominati dal re, mentre la Costituzione lo assegna a “magistrati ordinari istituiti” (art. 102)
  • Lo Statuto prevede che il Senato sia “composto di membri nominati a vita dal Re” (art. 33), mentre la Costituzione prevede un numero limitato di senatori, eletti ogni 5 anni (art. 57, 58, 59)
  • Lo Statuto sancisce un mandato di 5 anni per i membri della Camera dei Deputati, eletti dai “Collegii Elettorali conformemente alla legge” qualora rispondano a determinati criteri (art. 39, 40)
  • Lo Statuto concede un diritto di voto limitato a cittadini di sesso maschile, dotati di una certa cultura e di un determinato patrimonio, mentre la Costituzione prevede il suffragio universale
  • Lo Statuto si impegna a garantire l’uguaglianza formale dei sudditi (art. 24), mentre la Costituzione garantisce l’uguaglianza sia formale che sostanziale di tutti i cittadini (art. 3)
  • Lo Statuto prevede come bandiera nazionale un vessillo con coccarda azzurra (art. 77), mentre la Costituzione si riferisce al tricolore (art. 12)
  • Lo Statuto garantisce la libertà di stampa, ma con alcune limitazioni (art. 28), mentre la Costituzione rifiuta ogni forma di censura alla libertà di stampa e di pensiero (art. 21)
  • Lo Statuto riconosce il diritto di riunione “pacificamente e senz’armi”, con limitazioni (art. 32), mentre la Costituzione riconosce il diritto di “riunirsi pacificamente e senz’armi” eliminando quelle restrizioni (art. 17)
  • Lo Statuto non prevede retribuzioni o indennità per i parlamentari (art. 50), mentre la Costituzione stabilisce un’indennità per i membri del Parlamento (art. 69)

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