Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione - Studio Claudio Scognamiglio Avvocati

Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione

Maria Santina Panarella
21 Febbraio 2023

Secondo la Cassazione il ritardo nella consegna del bagaglio può determinare il risarcimento del danno alla libertà di circolazione (ordinanza del 15 febbraio 2023, n. 4723).

I due attori avevano citato in giudizio la compagnia aerea lamentando di aver ricevuto il bagaglio con due giorni di ritardo rispetto al proprio arrivo a destinazione.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria liquidando sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, nella misura di € 250,00.

Il Tribunale aveva poi accolto solo parzialmente il gravame della società, condannandola al pagamento della somma di € 50,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per ritardata consegna del bagaglio.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha rigettato il ricorso proposto dalla compagnia mediante un interessante percorso logico argomentativo.

In primo luogo, la Cassazione ha rammentato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come modificata da quella di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12, si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo (e, cioè, il ritardo nella consegna del bagaglio), senza operare alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero suscettibili di essere incisi dalla suddetta condotta.

Pertanto, secondo la Corte, non ravvisandosi una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli interessi della persona la cui lesione, conseguente all’inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale (per ritardata consegna del bagaglio), suscettibile di riparazione, anch’essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, non potendo, peraltro “questi essere confusi con lo "stress" ed i "disagi psicologici" lamentati dai viaggiatori” (in questo senso, anche Cass. 14 luglio 2015, n. 14667).

Nel caso di specie, tale diritto era stato individuato dal giudice di secondo grado in quello di circolazione, al quale, come è noto, attribuisce rilievo costituzionale l’art. 16 della Costituzione.

I rilievi svolti dalla compagnia non sono stati condivisi dalla Cassazione.

In particolare, è stato reputato irrilevante il fatto che il suddetto diritto non rientri nel novero di quelli qualificati come inviolabili (come gli artt. 13,14,15 e 24 Cost.), atteso che, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, nel novero del danno non patrimoniale va incluso pure il pregiudizio “derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” diversi dalla salute (Corte Cost., sent. 30 giugno 2003, n. 233).

La Corte ha poi precisato che, nel caso di specie, non si discuteva del “disagio di poche ore cagionato dall’impossibilità di uscire di casa”, bensì di un differente pregiudizio, protrattasi per due giorni e all’esito di un volo intercontinentale, conseguente “allo stress, all'ansia e al disagio per non aver avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all'estero”. E tale pregiudizio era stato apprezzato dalla sentenza impugnata come limitazione, appunto, alla libertà di movimento, con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei diritti ad una normale esistenza e serena vacanza.

Del resto, secondo la Cassazione, la non “inviolabilità” del diritto alla libera circolazione non può certo condurre a interpretazioni svalutative dello stesso. Tale diritto, infatti, gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l’art. 16 citato assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale - sebbene di natura relativa e non assoluta - presenta, tuttavia, carattere rinforzato.

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