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Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
I datori di lavoro devono adottare ogni possibile misura per garantire la sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori.
Nella scelta delle attrezzature di lavoro, i datori di lavoro devono prestare attenzione alle condizioni di lavoro specifiche esistenti sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ove non sia possibile eliminare completamente i rischi durante il funzionamento delle attrezzature di lavoro, i datori di lavoro devono adottare le misure appropriate per ridurli al minimo. Qualora vi sia una normativa unionale in materia di attrezzature di lavoro, i datori di lavoro devono garantire che l’attrezzatura soddisfi i requisiti previsti dalla stessa o le prescrizioni di cui all’allegato I della presente direttiva.
I datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire che le attrezzature di lavoro siano:
Laddove l’uso delle attrezzature di lavoro presenti un rischio specifico per la salute e la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro devono garantire che l’accesso ad esse sia limitato solo a coloro che hanno il compito di utilizzarle. I datori di lavoro devono inoltre garantire che solo i lavoratori appositamente qualificati eseguano lavori di riparazione, modifica, manutenzione o assistenza.
I datori di lavoro devono inoltre tenere pienamente conto dei principi ergonomici e degli aspetti della salute sul lavoro nei confronti dei lavoratori durante l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori informazioni adeguate e chiare (se del caso in forma scritta) sull’attrezzatura di lavoro, riguardanti:
I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori siano adeguatamente formati, in particolare per quanto riguarda le attrezzature a rischio specifico, e siano consapevoli dei rischi che l’uso di attrezzature può comportare.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 23 ottobre 2009. La direttiva 2009/104/UE codifica e sostituisce la direttiva 89/655/CEE e successive modifiche. La direttiva originale 89/655/UE doveva essere recepita pei paesi dell’UE entro il 1992.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5-19)
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13-17)
Le successive modifiche alla direttiva 89/655/CEE sono state integrate al documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1-8)
Cfr. la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 28.11.2017