Attrezzatura di lavoro

Paola Antoniotti  14 Aprile 2020

Definizione

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Altre definizioni

  • Uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
  • Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
  • Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
  • Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

Regolamentazione dell’uso delle attrezzature di lavoro

L’uso delle attrezzature di lavoro è oggetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), Titolo III, Capo I, artt. da 69 a 73, che rimanda a tre allegati:

  • allegato V, Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione;
  • allegato VI, Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature;
  • allegato VII, Verifiche di attrezzature.

Requisiti delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono:

  • essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;
  • essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V, in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra; e per quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 395, D.P.R. n. 547/1955, ovvero dell’art. 28, D.Lgs. n. 626/1994 in attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea (per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale e per l’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica in relazione al progresso tecnologico).

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui sopra, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Scelta e misure necessarie

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

  • installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  • oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  • assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significava riduzione;
  • elencate nel registro di controllo delle attrezzature di lavoro (che va aggiornato);
  • utilizzate in posti di lavoro ed in posizioni che presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

  • l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  • in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Interventi di controllo

In merito agli interventi di controllo, il datore di lavoro provvede inoltre affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte:

  • ad un intervento di controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio);
  • ad un intervento di controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, da persona competente, ad interventi di controllo:

  • periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  • straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro soggette a tali controlli siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

Verifiche periodiche

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (secondo le modalità di cui al co. 13).

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono (secondo le modalità di cui al co. 13).

Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro (comma così sostituito dall’art. 32, co. 1, lett. f), Legge n. 98/2013, poi così modificato dall’art. 7, co. 9-quinquies, Legge n. 125/2013).

Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, questi ultimi acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui sopra, relativamente alle attrezzature (riportate nell’allegato VII) di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (ex art. 11, co. 5, lett. b), Legge n. 119/2013).

Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, co. 1 (ossia non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto) deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà anche acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo, e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, co. 5 (che rinvia ad un accordo, da adottare in sede di Conferenza Stato Regioni, per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori), siano i possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Informazione, formazione e addestramento

Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e istruzioni comprensibili:

  • sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro;
  • sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente;
  • sui cambiamenti di tali attrezzature.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione (comma modificato ex art. 45-bis, co. 1, Legge n. 98/2013).

Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma introdotto ex art. 11, co. 5, lett. c), Legge n. 119/2013).

Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: … (omissis) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro.

I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione a norma.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

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