COM'E' CAMBIATA L'ARCHIVIAZIONE A CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

archiviazione indagini
La riforma Orlando è intervenuta sull'istituto dell'archiviazione, toccando in merito varie disposizioni del codice di procedura penale; precisato che tali revisioni si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame, risalente al 3 agosto 2017, procediamo con il relativo esame.
 
Il comma 31 della legge 103/2017, ha modificato gli artt. 407 e 412 c.p.p., introducendo la previsione...
archiviazione indaginiLa riforma Orlando è intervenuta sull'istituto dell'archiviazione, toccando in merito varie disposizioni del codice di procedura penale; precisato che tali revisioni si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame, risalente al 3 agosto 2017, procediamo con il relativo esame.
 
Il comma 31 della legge 103/2017, ha modificato gli artt. 407 e 412 c.p.p., introducendo la previsione secondo la quale alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'art. 415-bis per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini), il PM ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al PM è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell'art. 407).
 
Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (art. 412, comma 1).
 
Art. 407
Termini di durata massima delle indagini preliminari

 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
     a) i delitti appresso indicati:
       1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
       2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
       3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
       4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
       5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
       6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
       7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
       7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
     b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
     c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; 
     d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
 
Art. 412.
Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
 2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
 
Nell'art. 408 c.p.p., è stato portato da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione onde domandare la prosecuzione delle indagini; si è inoltre aggiunta la previsione che anche per il furto in abitazione o con strappo il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione, concedendogli 30 giorni, anziché 20, per opporsi (comma 31, legge 103/2017).
 
Art. 408. 
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
 
Con la modifica dell'art. 409 c.p.p. da parte del comma 32 della legge 103/2017, è stato invece previsto che il giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, fissi entro 3 mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, provveda sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; si è abrogato inoltre il comma 6, in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, per i procedimenti in camera di consiglio. La modifica risulta connessa alla nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione.
 
Art. 409. 
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
 3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
 4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.
 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.
 
La riforma Orlando ha quindi introdotto nel codice di rito l'art. 410-bis c.p.p.
 
La norma disciplina la nullità del provvedimento di archiviazione, che va dichiarata, quando trattasi di decreto, se emesso:
  • in mancanza dell'avviso alla persona offesa; 
  • prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti; 
  • prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. 
 
Il decreto di archiviazione è considerato nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. 
 
In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
 
Il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento; viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33, legge 103/2017).
 
Art. 410-bis.
Nullità del provvedimento di archiviazione

 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
 2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
 3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
 4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.
 
Per coordinamento è poi stato modificato anche l'art. 411 c.p.p., relativo ad altri casi di archiviazione, prevedendo (comma 34, legge 103/2017) che le nullità contemplate dall'art. 410-bis possano invocarsi anche nei casi in cui vi sia archiviazione perché:
  • manca una condizione di procedibilità; 
  • la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto;
  • il reato è estinto;
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Art. 411.
Altri casi di archiviazione

 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.
 
Altra modifica è stata apportata all'art. 415 c.p.p., precisando, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35, legge 103/2017).
 
Art. 415.
(Reato commesso da persone ignote)

 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.
 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.
 

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9 Commenti | Aggiungi il tuo
  • Cortese avvocato, nel 2013 ho ricevuto un avviso di garanzia per un presunto reato di diffamazione a mezzo stampa risalente a giugno del 2012. Nel gennaio del 2014 mi è stata notificata la proroga delle indagini per sei mesi, da allora non ho avuto più comunicazioni. Il procedimento è stato archiviato o è intervenuta la prescrizione?

  • Redazione

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    Se entro 5 anni da quando il fatto è stato commesso, non ha ricevuto la notifica di nessuno degli atti previsti dall'art. 160 c.p., il reato deve ormai intendersi prescritto. L'eventuale avvenuta archiviazione del procedimento, è informazione che va chiesta in Tribunale, presso la cancelleria del GIP territorialmente competente.

  • Tutte le disposizioni in materia di procedura penale, seppure recanti previsioni di termini perentori (... tralasciamo quelli ritenuti "ordinatori"), si risolvono in pratica tutte a favore della Pubblica accusa, mentre non vi è una sola norma che di fatto ed in concreto tuteli i diritti costituzionali dell'imputato o indagato il quale, per negligenze nell'esercizio dell'azione penale, rimane nel limbo delle procedure a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze di natura psicologica e patrimoniale a suo carico. Anche la riforma "Orlando", con l'introduzione di precise disposizioni dettate dal comma 3-bis introdotto nell'art. 407 cpp, si limitano a prevedere l'ipotesi dell'avocazione ex art. 412 cpp da parte del Procuratore generale della Corte d'Appello, ma poi non vi è un rimedio pratico ad un' eventuale negligenza anche da parte del P.G., che non avoca o che lo fa quando vuole ed a sua discrezione. E i diritti dell'imputato o indagato, da chi,quando e come mai verranno tutelati? La CEDU, ultima spiaggia agli abusi ed alle omissioni della P.A. in tema di Giustizia e di giusto processo si è mai pronunciata in proposito?

  • cronico

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    Salve avvocato, nel ottobre 2015 mi veniva notificata , dalla polizia, l' iscrizione nel registro degli indagati a seguito di un diverbio con un condomino che avevo precedentemente denunciato per minacce. Da allora non ho più saputo nulla e in procura non risultano carichi pendenti o sentenze in giudicato. Possibile che sia stato tutto archiviato o devo ancora attendere?

  • Redazione

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    Se nel 2015 ha avuto notizia di essere stato iscritto nel registro degli indagati, senza che poi le siano stati notificati ulteriori atti relativi allo stesso procedimento, è verosimile che possa esservi stata un'archiviazione. A ulteriore riprova, potrebbe presentare in procura una specifica istanza, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., per chiedere di essere informato se a oggi esistano, a suo carico, iscrizioni nel registro degli indagati suscettibili di esserle comunicate.

  • Michele Andria

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    Gentile avvocato nel giugno 2017 mi è stato notificato un provvedimento di presunto reato commessi nel 2016 con gli articoli 416, 640 primo e secondo comma n.1 648 c.p. ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta di chiusura delle indagini devo aspettare ancora grazie per la risposta

  • Redazione

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    Potrebbe essere opportuna, in questo caso, la formulazione di un'istanza presso la competente Procura della Repubblica allo scopo di ricevere conferma circa la pendenza, o meno, di eventuali iscrizioni esistenti a suo carico (numero del procedimento, reato contestato, persona offesa e magistrato che se ne occupa) nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale. 

  • Sebastiano

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    Salve. Mio figlio è stato denunciato per una minaccia all'inps a mezzo social il 12 Dicembre 2014 (fu uno sfogo dovuto alla perdita del lavoro e al non riconoscimento, da parte dell'INPS, all'indennità di disoccupazione). Il 15 Luglio 2016, il Procuratore della Repubblica, informa mio figlio che le indagini sono chiuse ma la notifica di detta chiusura gli arriva il 4 Marzo 2019.
    L'avvocato dice che ha 2 possibilità:
    1 - Chiedere il patteggiamento, che costa 500€, viene cancellato il "reato" ma non l'annotazione nel Casellario Giudiziario e comunque ininfluente ai fini delle domande per ottenere lavoro.
    2 - Chiedere la messa in prova (che non sò di cosa si tratta), che costa di più ma viene cancellato sia il "reato" che l'annotazione al Casellario Giudiziario.

    Posso chiederle se tutto questo è regolare o che la procedura possa provocare l'archiviazione per passaggio dei termini (tempi) legali?
    Grazie per l'attenzione e la cortese risposta.
    Sebastiano.

  • Redazione

    Segnala

    Gentile Sig. Sebastiano,
    il patteggiamento, come le è stato indicato, rappresenta la strada più rapida per arrivare alla conclusione del procedimento e probabilmente anche la più economica, ma è anche quella destinata a lasciare traccia di un precedente sfavorevole nel casellario giudiziario a carico di suo figlio; sarà un precedente che se anche non apparirà nei certificati del casellario rilasciati a richiesta privata, potrà tornare ugualmente sfavorevole sotto altri profili (ad es., quale precedente negativo in caso di malaugurato nuovo processo per altro reato).
    La messa alla prova è alternativa al patteggiamento e implica la disponibilità da parte di suo figlio a svolgere lavori di pubblica utilità, secondo quanto sarà stabilito dal Tribunale; al termine dei lavori, se quanto prescritto dal Giudice risulterà regolarmente ottemperato, il reato sarà dichiarato estinto e di esso non vi sarà trascrizione nel casellario.
    E' anche verosimile che il reato si possa prescrivere per il decorso del tempo, ma questo implica che il procedimento resti pendente fino a che non maturi il termine previsto dalla normativa (nell'ipotesi massima, pari a sei anni e mezzo da quando il fatto è stato commesso); valutazioni riguardo la prevedibile durata del processo potranno essere fatte una volta che lo stesso starà per iniziare, considerando altresì la possibilità di appello contro la sentenza di primo grado e che per tutta tale attività occorre necessariamente l'assistenza di un legale.
    Chieda preventivi di spesa per ciascuna delle tre diverse ipotesi menzionate, così da potersi poi meglio regolare.

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