Art. 1783. Codice civile - Responsabilita' per le cose portate in albergo.
Art. n°
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Art. 1783. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' per le cose portate in albergo.

Dispositivo

Art. 1783.

(( (Responsabilita' per le cose portate in albergo). ))


((Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.


Sono considerate cose portate in albergo:


1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;


2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;


3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.


La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.))



Ratio Legis


Spiegazione