Art. 1526 codice civile: Risoluzione del contratto | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1526 codice civile: Risoluzione del contratto

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore (1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (2).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta (3).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Commento

Risoluzione: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XIV]; Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Risarcimento del danno: [v. 1218]; Locazione: [v. 1571].

 

Equo compenso: indica il corrispettivo dovuto dal compratore al venditore per l’uso e per il naturale deterioramento subito dalla cosa.

 

(1) Si intende con ciò il mancato pagamento del prezzo secondo quanto stabilito dall’art. 1498.

 

(2) Il venditore, ottenuto lo scioglimento del contratto e restituite le rate già pagate, ha il diritto di ricevere la cosa.

 

(3) Questo accordo rappresenta una clausola penale [v. Libro IV, Titolo II, Capo V, Sez. II], una clausola che ha la funzione di determinare in anticipo la somma di denaro dovuta dalla parte che non adempie la propria prestazione (nel caso specifico, mancato pagamento del prezzo) all’altra parte, che ha adempiuto.

Giurisprudenza annotata

Fallimento

Spetta alla competenza del tribunale fallimentare, l'azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare, a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 della legge fall., in ordine alle somme corrisposte dal fallito "in bonis" in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell'art. 1526 cod. civ., trattandosi di azione derivante dal fallimento agli effetti dell'art. 24 della legge fall., senza che, in contrario, assuma rilievo la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine" e, dunque, debba essere considerato anteriore al fallimento. Regola competenza

Cassazione civile sez. VI  05 dicembre 2013 n. 27304  

 

Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell'ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l'azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell'acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della "par condicio". Cassa con rinvio, App. Roma, 07/10/2009

Cassazione civile sez. II  18 settembre 2013 n. 21388  

 

Ai contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla dichiarazione di fallimento dello stesso non è applicabile la disciplina di cui all'art. 72 quater l. fall. permanendo l'applicazione dell'art. 1526 c.c., con conseguente diritto del concedente alla restituzione del bene e dell'utilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti, salvo il riconoscimento al concedente di un «equo compenso» per il godimento del bene.

Tribunale Milano sez. II  12 dicembre 2012 n. 14708  

 

 

Leasing

In tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Cassa con rinvio, App. Trento, 13/07/2009

Cassazione civile sez. III  17 gennaio 2014 n. 888  

 

In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526 del c.c. applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, l'utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, al concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. L'entità dell'equo indennizzo è questione che implica apprezzamenti di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito e, in presenza di congrua motivazione, non possono essere oggetto di riesame in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. III  14 marzo 2013 n. 6578  

 

Nel leasing traslativo, soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, conserva il diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della stessa, oltre al risarcimento del danno. Quanto poi alla richiesta di riduzione a equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., anche nel caso di mancata restituzione dei beni da parte dell'utilizzatore, è possibile escludere che ricorrano i presupposti per ridurre a equità la penale in ragione del fatto che detta clausola non pare comportare un ingiustificato arricchimento del concedente.

Tribunale Milano sez. XII  06 marzo 2013 n. 3222  

 

In materia di leasing traslativo, la clausola penale azionata dal concedente non contrasta con la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., poiché, mentre quest'ultima ha lo scopo di rendere eque le conseguenze della risoluzione, la penale predetermina pattiziamente il danno. Pertanto, la penale può validamente sostituirsi all'accertamento analitico del danno da inadempimento purché non sia iniqua.

Cassazione civile sez. III  20 dicembre 2012 n. 23620  



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA