Art. 1476 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1476 c.c. (Obbligazioni principali del venditore) approfondisci

Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.