Art. 1473 codice civile: Determinazione del prezzo affidata a un terzo | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1473 codice civile: Determinazione del prezzo affidata a un terzo

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente (1).

Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Commento

Prezzo: [v. 1470]; Contratto: [v. Libro IV, Titolo II].

 

Presidente del tribunale: giudice che, nell’ambito del tribunale, occupa un posto di preminenza rispetto agli altri giudici.

 

(1) La norma contempla un’ipotesi di arbitraggio e ad essa si applica la disciplina dettata dall’art. 1349.

Il terzo (cd. arbitratore) determinerà il prezzo secondo il suo equo apprezzamento, ossia contemperando gli interessi delle parti contraenti. Tuttavia, su espressa previsione delle stesse, il terzo può fissare il prezzo secondo il suo mero arbitrio, ossia secondo la sua libera scelta.

Nella prima ipotesi, la determinazione del terzo può essere impugnata (contestata) quando è ingiusta; nella seconda ipotesi, soltanto se è fatta in mala fede [v. 1479].

Giurisprudenza annotata

Espropriazione per pubblico interesse

In tema di accordi amichevoli sostitutivi dell'espropriazione, il contratto di compravendita, non preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, mediante il quale il proprietario trasferisca il bene all'ente pubblico e questo si impegni a corrispondere il prezzo della cessione volontaria ex art. 12 della legge n. 865 del 1971, integrato sulla base delle disposizioni normative emanate in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 5 del 1980, realizza la causa tipica del negozio, producendo l'effetto reale ex art. 1376 c.c. dietro pagamento di un corrispettivo determinabile ex art. 1473 e 1474 c.c.; ne consegue che il contratto non è nullo, neppure dopo la declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, poiché questa non altera la causa del negozio, ma comporta soltanto che, avendo le parti inserito la clausola attributiva di un "conguaglio" rapportato alle variazioni normative, sorga, in favore del cedente, un diritto di credito aggiuntivo, determinabile in base alla normativa successivamente intervenuta.

Cassazione civile sez. I  17 maggio 2012 n. 7779  

 

 

Compromesso ed arbitrato

Nell’arbitrato rituale, le parti intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; mentre, in quello irrituale, esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale, mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi, per l’effetto, a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà.

Cassazione civile sez. I  21 luglio 2010 n. 17114  

 

La disciplina prevista in tema di arbitrato irrituale dall'art. 810 comma 1 c.p.c, relativa alla possibilità, per il Presidente del Tribunale, di rinominare l'arbitro ove la parte non abbia a ciò provveduto, nonché la procedura di sostituzione dell'arbitro rinunciatario, sono applicabili nell'arbitrato irrituale, anche in ipotesi di mancata previsione del ricorso al detto Presidente del Tribunale, attraverso l'applicazione analogica del secondo comma dell'art. 1473 c.c., riguardante la determinazione del prezzo della vendita affidata ad un terzo, stante il carattere contrattuale dell'arbitrato libero (o irrituale).

Tribunale Chieti  18 febbraio 2008 n. 135  

 

Il provvedimento del presidente della corte d'appello, confermativo della nomina di arbitratore, per la determinazione del prezzo di compravendita immobiliare, disposta dal presidente del tribunale indicato d'accordo dalle parti, non è impugnabile con il ricorso in Cassazione.

Cassazione civile sez. I  19 novembre 2003 n. 17527  

 

Ricorre la figura dell'arbitraggio quando le parti conferiscono ad un terzo (arbitratore) l'incarico di determinare, di regola secondo equità, uno degli elementi di negozio in formazione, non ancora perfezionato per la mancanza di quell'elemento, cioè l'incarico di svolgere un'attività da cui esula qualsiasi contenuto decisorio su questioni controverse, laddove con l'arbitrato rituale e con quello irrituale le parti tendono a conseguire, quali protagoniste di un conflitto, un giudizio decisorio sullo stesso, con la sola differenza che, mentre con il primo (arbitrato rituale) essi vogliono giungervi adottando il procedimento previsto dal codice di rito, col secondo (arbitrato irrituale) vi giungono impegnandosi a far proprio il regolamento della controversia che gli arbitri liberi, conformemente al mandato ricevuto, hanno adottato. Il determinare se ci si trovi di fronte ad un lodo rituale o irrituale, oppure ad un arbitraggio, implica un'indagine sulla volontà delle parti e, nell'ipotesi di materia sottratta all'autonomia privata, sulla ratio della legge che disciplina il meccanismo di determinazione del terzo.

Cassazione civile sez. I  29 aprile 1983 n. 2949  

 

 

Cassazione civile

In tema di nomina del terzo arbitratore nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1473 c.c., contro il provvedimento del presidente della Corte d'appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.c., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; nè tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della pronuncia presidenziale (nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che contro il provvedimento reso in sede di reclamo, ove erroneamente qualificato dal presidente della Corte d'appello "ordinanza-sentenza", sia proponibile il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.).

Cassazione civile sez. I  19 novembre 2003 n. 17527  

 

In tema di nomina del terzo arbitratore nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1473 c.c., contro il provvedimento del presidente della corte d'appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.c., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; nè tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della pronuncia presidenziale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che contro il provvedimento reso in sede di reclamo, ove erroneamente qualificato dal presidente della corte d'appello "ordinanza- sentenza", sia proponibile il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.).

Cassazione civile sez. I  19 novembre 2003 n. 17527  

 



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