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La prova della simulazione

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L’articolo 1417 del codice civile, rubricato “prova della simulazione”, recita:

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

I terzi non soffrono i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni perché per essi sarebbe difficile dare prova della simulazione.

Alle parti questi limiti si applicano salvo che vogliano dimostrare l’illiceità del negozio dissimulato, perché l’ordinamento non attribuisce mai tutela a questa situazione.

I creditori e i terzi possono proporre la domanda e chiedere la prova testimoniale senza limiti ed offrire la prova per presunzioni che il giudice deve ammettere, a norma dell’art. 2729 cod. civ. quando siano gravi, precise e concordanti.

Sono elementi presuntivi della simulazione i1 dissesto del debitore, la causa simulandi come quella di volersi sottrarre alla responsabilità di un obbligo di risarcimento di danni o la mancanza di causa attuale per l’atto apparente, l’essersi con la vendita spogliato l’alienante di ogni suo avere, compresi i mobili di casa, non avere dato nessuna somma da parte del debitore o l’avere dato atto nel rogito di vendita che il prezzo era già stato versato, l’aver stipulato il contratto subito dopo il rilascio di cambiali da parte del debitore al creditore.

Il negozio simulato

Un negozio giuridico si considera simulato quando le parti lo hanno posto in essere in modo apparente, con l’accordo che lo stesso non produca effetti tra le parti.

Si è di fronte alla simulazione assoluta quando le parti creano un contratto in modo apparente, anche se non vogliono porre in essere nessun contratto tra loro.

Si ha la simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello che vogliono in realtà, che prende il nome di contratto dissimulato.

In caso di simulazione relativa, è possibile distinguere tra simulazione in senso oggettivo, quando la simulazione è relativa al contenuto negoziale, e simulazione in senso soggettivo, quando si pone in essere un’interposizione fittizia di persona.

In caso di simulazione assoluta i contraenti oltre al contratto simulato stipulano una controdichiarazione occulta per stabilire che tra loro quel contratto non ha effetti.

Ad esempio si simula una compravendita per sottrarre un bene a possibili azioni esecutive da parte dei creditori.

Ad esempio

le parti possono fingere di stipulare una compravendita (c.d. negozio simulato) quando in realtà stanno ponendo in essere una donazione (c.d. negozio dissimulato).

La maggior parte delle volte si ricorre alla simulazione per frodare i terzi (creditori o fisco).

Gli effetti della simulazione tra le parti

Secondo l’articolo 1414 del codice civile, quando la simulazione è assoluta, il contratto o l’atto unilaterale diretto a persone determinata non produce effetti tra le parti mentre se la simulazione è relativa, tra le parti resta efficace il negozio dissimulato se quello apparente ne soddisfa i requisiti formali e sostanziali.

L’azione di simulazione

L’azione di simulazione ha il fine di ottenere una pronuncia di accertamento, vale a dire una pronuncia che sia in grado di accertare che un determinato negozio giuridico è simulato.

Nel caso di simulazione assoluta, l’azione è ritenuta imprescrittibile, mentre nel caso di simulazione relativa, è riportata al termine di prescrizione ordinario, quello previsto per il diritto oggetto del contratto simulato.

L’assenza di una specifica disciplina farebbe ritenere che la simulazione si possa azionare sia in via principale sia in via di eccezione.

La giurisprudenza maggioritaria ha escluso l’applicabilità dell’articolo 1442 comma 4 del codice civile, in relazione all’ipotesi nella quale la simulazione sia opposta dal convenuto in sede di esecuzione negoziale.

Il convenuto che intenda fare valere la simulazione, dovrà proporre apposita domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 167 del codice di procedura civile.

Anche in caso di esperimento dell’azione di simulazione vale la regola della quale all’articolo 2697del codice civile.

L’onere probatorio rispetto alla sussistenza della simulazione stessa grava sul soggetto che la allega. Il principio in tema di interpretazione dei contratti e atti unilaterali del quale all’articolo 1367 del codice civile, impone di conferire ai negozi giuridici l’interpretazione che ne fa salvi gli effetti (principio di conservazione)  suffragando la regola che chiunque deduca l’inefficacia dell’atto simulato ne debba anche fornire la prova.

Il regime probatorio è molto diversificato a seconda che l’azione di simulazione sia proposta dalle parti oppure dai creditori e dai terzi.

Le limitazioni di prova nei confronti dei terzi

I terzi dal lato probatorio sono aiutati dalle difficoltà di reperire le prove di un accordo, come quello simulatorio, al quale non hanno partecipato.

A causa di questo, sono ammessi a provare la simulazione con qualsiasi mezzo e, in particolare, per testimoni e presunzioni, come risulta in applicazione del combinato disposto degli articoli 1417 e 2729 del codice civile senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti.

Le limitazioni di prova nei confronti delle parti

Le parti possono beneficiare dello stesso regime probatorio privilegiato previsto per i terzi esclusivamente se intendano provare l’illiceità del contratto dissimulato, mentre in tutti gli altri casi nei quali intendano fare valere la simulazione tra di esse o verso i terzi restano applicabili le regole ordinarie in tema di ammissibilità e limiti delle prove ex articoli 2721 e seguenti del codice civile.

In caso di simulazione assoluta, la prova dell’inesistenza del negozio simulato potrà essere esperita attraversi i testi in modo esclusivo nelle ipotesi delle quali all’art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, perdita incolpevole del documento) mentre, in presenza di simulazione relativa, la prova dell’esistenza del negozio dissimulato potrà essere esperita per mezzo di testi nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento.

Questi limiti restano rilevabili ad istanza di parte.

Interrogatorio formale, giuramento, confessione sono ammissibili per provare la simulazione tra le parti quando non siano relative a negozi solenni per i quali la forma scritta sia prevista ad substantiam.

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