Art. 1399 codice civile: Ratifica | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1399 codice civile: Ratifica

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (1).

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata (2).

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Commento

Rappresentante: [v. 1388].

 

Ratifica: atto (unilaterale) con il quale il rappresentato fa propri gli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante senza potere, sanando, in tal modo, il «difetto» o l’«eccesso» del potere di rappresentanza. La (—) produce effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del terzo (il soggetto con il quale il rappresentante è entrato in contatto).

 

La (—) è diversa dalla convalida [v. 1444]: con la prima si elimina il difetto di legittimazione del soggetto autore dell’atto; con la convalida si corregge un vizio intrinseco dell’atto che ne determinerebbe l’annullabilità.

 

 

(1) Quando il contratto è stato ratificato, produce effetti sin dal momento in cui è stato concluso (effetto retroattivo), ma non può tuttavia operare in pregiudizio dei terzi, ossia di coloro che hanno acquistato, prima della ratifica, diritti incompatibili con il contratto: ad esempio nel caso in cui Tizio, falso rappresentante di Caio vende a Sempronio lo stesso bene che Caio, prima della ratifica, ha venduto a Mevio, sarà salvo l’acquisto di quest’ultimo.

 

(2) In attesa della ratifica, si è detto che il contratto è inefficace; tuttavia essendo il vincolo validamente assunto il terzo contraente non se ne può liberare unilateralmente, occorrendo all’uopo un accordo con il falsus procurator.

Questa situazione di attesa (di pendenza) non può protrarsi a tempo indefinito. Per cui il terzo può invitare il rappresentato a ratificare il contratto entro un certo termine, scaduto il quale costui non può più esercitare il potere di ratifica.

 

Giurisprudenza annotata

Mandato e rappresentanza

Il contratto concluso dal "falsus procurator" non é nullo ma solo inefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio. Cassa e decide nel merito, Trib. Lecce, 02/07/2008

Cassazione civile sez. I  19 novembre 2014 n. 24643  

 

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell'attività svolta dal "falsus procurator" non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti. Rigetta, Trib. Trani sez. dist. Molfetta, 29/10/2007

Cassazione civile sez. II  31 gennaio 2014 n. 2153  

 

 

Obbligazioni e contratti.

Il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza. Cassa con rinvio, App. Bologna, 21/01/2011

Cassazione civile sez. III  04 novembre 2014 n. 23448  

 

La cosiddetta apparenza del diritto - la quale può assumere sia la forma della apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa, contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata - non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi, in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendosi in tale caso applicare la disciplina di cui agli art. 1398 e 1399 c.c., può assumere rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da fare presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Anche questa ultima forma di apparenza, peraltro, deve ritenersi inoperante, nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versi in errore. Colpa che sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nella ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta "ad substantiam". In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, pertanto, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante pure in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta "ad substantiam" stabilita per il negozio definitivo.

Cassazione civile sez. II  25 marzo 2013 n. 7473

 

 

Giurisdizione civile

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo diritto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis ", non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta ratifica della clausola compromissoria stipulata da rappresentanze senza potere). Rigetta, App. Napoli, 30/11/2007

Cassazione civile sez. II  08 ottobre 2014 n. 21221  

 

 

Locazione

Il recesso dal contratto di locazione ha natura tipicamente negoziale quale manifestazione dell'autonomia negoziale della parte, ed è pertanto suscettibile di ratifica, disciplinata dall'art. 1399 cod. civ. ed applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 cod. civ. Ne consegue che il recesso va considerato tempestivo anche quando la sua ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio, retroagendo gli effetti al momento in cui il recesso è stato esercitato. Rigetta, App. Firenze, 19/05/2009

Cassazione civile sez. III  17 febbraio 2014 n. 3616  

 

La dichiarazione di recesso dal rapporto locativo è atto di natura negoziale, così da essere - nell'ipotesi in cui provenga da soggetto sprovvisto di potere rappresentativo - suscettibile di ratifica. L'offerta seria, concreta e tempestiva di riconsegna dei locali - ancorché non formale - solleva il conduttore dall'obbligo del pagamento dei canoni ex articolo 1591 c.c..

Cassazione civile sez. III  17 febbraio 2014 n. 3616  

 

 

Pubblica amministrazione

E' da considerare principio fondamentale dell'ordinamento quello secondo il quale qualsiasi dichiarazione, per essere ritenuta valida o comunque vincolante per una persona giuridica, debba comunque promanare dal titolare dei c.d. poteri di rappresentanza, perché solo in tal modo si attua la riferibilità alla società degli impegni eventualmente assunti. In altri termini, costituisce principio giuridico di valenza generale quello secondo cui la sottoscrizione di documenti formati da un'impresa deve essere ad opera del legale rappresentante di quest'ultima o, al più, di un procuratore, con l'ulteriore precisazione che la sottoscrizione non può essere configurata come una mera irregolarità sanabile e altrimenti surrogabile da elementi estrinseci, bensì si pone come un requisito strutturale dei documenti stessi. Non è, tra l'altro, invocabile l'art. 1399 c.c. - riguardante l'ipotesi di un contratto concluso da un rappresentante senza averne i poteri o che ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli - in quanto si tratta di disposizione volta a regolare rapporti tra privati e non estensibile alle gare e ai contratti ad evidenza pubblica, settore nel quale operano norme dirette alla tutela di un interesse pubblico generale e del principio della par condicio .

T.A.R. Roma (Lazio) sez. II  05 maggio 2014 n. 4643



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