C. giust. UE n. 28803/2019
E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una societ� il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poich� tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.
Cass. civ. n. 11737/2018
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicch� la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. pu� risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a societ� diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa societ�, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014).
Cass. civ. n. 2242/2016
La nomina dell'amministratore del condominio � soggetta all'applicazione dell'art. 1392 c.c., sicch�, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza pu� essere verbale o tacita, e pu� risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012).
Cass. civ. n. 20345/2015
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicch� la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. pu� risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.
Cass. civ. n. 14808/2014
La recettiziet� della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto.
Cass. civ. n. 22234/2009
Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di s� le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l'autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l'assetto che verr� dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte.
Cass. civ. n. 12488/2007
Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili � necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perch�, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di s� o presso un fiduciario, non pu� ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorch� sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non pu� assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perch� la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per s� manifestazione della volont� di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volont� del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ci� consegue che � soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perci�, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che il
dominus manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante.
Cass. civ. n. 7640/2005
In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attivit� negoziale per la quale � richiesta la forma scritta
ad substantiam quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l'esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell'atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare,
ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l'altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, n� rileva l'eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza.
Cass. civ. n. 8198/1997
La disposizione dell'art. 1392 c.c. � secondo cui la procura non ha effetto se non � conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere � � riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo
ad probationem (nella specie, il contratto di assicurazione
ex art. 1888 c.c.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicch� la sua mancanza non pu� determinare l'invalidit� della procura.
Cass. civ. n. 3225/1995
� ammissibile la
negotiorum gestio anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attivit� gestoria nella sfera del
dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale pu� trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullit�, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e
dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attivit� del gestore non pu� rivolgersi al
dominus.
Cass. civ. n. 1365/1989
Poich� per il disposto dell'art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all'utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta
ad substantiam, l'esistenza di un principio di prova per iscritto non � sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura.
Cass. civ. n. 5828/1984
La norma dell'art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non � conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che � riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive
ad substantiam o
ad probationem una particolare forma e non anche all'ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialit� della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l'esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, pu� dedursi anche da fatti univoci e concludenti.
Cass. civ. n. 1787/1983
Nel caso di forma scritta richiesta
ad substantiam, la volont� deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta (art. 1392 c.c.). Pertanto, non pu� valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.