I RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO PENALE E QUELLO DISCIPLINARE: IL RINVIO E LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE (LA C.D. PREGIUDIZIALE PENALE) | avvocatomilitare.com

Si può aprire un procedimento disciplinare (per approfondire leggi qui!) nei confronti di un militare che è contemporaneamente sottoposto a procedimento penale? La risposta è si, quantomeno a partire dal 2015 [1]! L’articolo 1393 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce oggi infatti che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio […]”.

Per quanto precede, a differenza di quanto avveniva passato [2], la regola generale da seguire oggi è quindi che il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’Autorità giudiziaria, venga proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. È cioè venuta meno la cosiddetta “pregiudiziale [3] penale”!

Tale regola generale conosce, però, due rilevanti eccezioni che hanno come presupposto:

  1. le infrazioni di “maggiore gravità” (quelle che possono cioè teoricamente portare all’irrogazione di una sanzione di stato o della consegna di rigore – per approfondire leggi qui!) per le quali sia particolarmente complesso l’accertamento dei fatti e delle responsabilità ovvero quando l’Amministrazione versi nell’indisponibilità di elementi conoscitivi;
  2. gli atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

Da quanto detto sino ad ora emerge chiaramente che per le infrazioni di minore gravità (quelle cioè che possono in teoria portare all’irrogazione di una mera sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore) o per quelle estranee al rapporto di servizio, non è ammessa alcuna sospensione o rinvio del procedimento disciplinare!

La procedura da seguire è abbastanza semplice e, quantomeno per Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare, prevede che il Comandante di corpo che vuole rinviare o sospendere il procedimento disciplinare rediga una relazione sui fatti con proposta motivata di rinvio dell’esame disciplinare che trasmette all’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 COM [4] [5]. È poi quest’ultima che dispone il rinvio del procedimento disciplinare ovvero, se questo ha già avuto inizio, ne ordina la sospensione.

Un’ultima cosa prima di concludere e se poi il militare viene assolto? Beh, questi potrà proporre istanza di riapertura del procedimento disciplinare, entro il termine di decadenza di 6 mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale [6] e, a questo punto, l’Autorità competente a riaprire il procedimento disciplinare potrà, in relazione all’esito del giudizio penale, modificarne o confermarne l’atto conclusivo (cioè il provvedimento disciplinare).

TCGC

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[1]: difatti la legge n. 124 del 7 agosto 2015 e, successivamente, il Decreto Legislativo n. 91 del 26 aprile 2016, riformando l’art. 1393 del COM, hanno modificato anche nell’Ordinamento militare il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

[2]: il “vecchio” art. 1393 prevedeva difatti che: “se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale […] il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale […] e, se già iniziato, deve essere sospeso”.

[3]: il termine “pregiudiziale” significa infatti, secondo il vocabolario Treccani, quella questione che deve essere trattata, esaminata, decisa prima di deliberare intorno a qualsiasi altra azione o decisione (per approfondire leggi qui!).

[4]: l’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 COM, quella cioè che ha il potere di rinviare o sospendere il procedimento, è quella competente a ordinare l’inchiesta formale che, per quanto di interesse, si identifica nella stragrande maggioranza dei casi nel Comandante “di Forza Armata, di livello gerarchico pari a generale di Corpo d’Armata o gradi corrispondenti”.

[5]: per gli appuntati e carabinieri in servizio le cose sono leggermente differenti. La competenza a rinviare/sospendere il procedimento disciplinare spetta difatti “ai rispettivi comandanti di corpo […], o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano”.

[6]: art. 1393 COM:“[…] 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”. L’art. 1393 COM prevede, inoltre, che nel caso in cui “il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione”.