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(CODICE CIVILE-art. 1284)
Art. 1284.
(Saggio degli interessi).
Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5
per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) ((211a))
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
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AGGIORNAMENTO (129a)
Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".
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AGGIORNAMENTO (140a)
Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (151a)
Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002".
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AGGIORNAMENTO (161a)
Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004".
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AGGIORNAMENTO (193a)
Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".
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AGGIORNAMENTO (207a)
Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".
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AGGIORNAMENTO (211a)
Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5%
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011".