Entra definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata. Con questo sistema diventa ancor più centrale per l’impresa il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget. Altra novità del nuovo Codice è l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

Con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Con il D.Lgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione della sopraccitata Direttiva comunitaria del 2019.

Accantonato il sistema di allerta

Con questo conclusivo intervento normativo il legislatore, tra le altre novità, prevede il definitivo accantonamento del sistema di allerta, così come originariamente previsto, e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentano di rilevare tempestivamente, praticamente in modo automatico, la presenza di uno stato di crisi e intervenire (anche) ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021. Questo strumento, applicabile dal 15 novembre 2021 è attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, senza limitazioni di tipo dimensionale in relazione alla sua utilizzabilità.
L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, rivolgendosi alla CCIAA di riferimento del proprio territorio (capoluoghi di regione o province autonome), può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il soggetto incaricato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., e in assenza di legami di natura personale e professionale con l’impresa e con altre parti interessate all’operazione di risanamento, dovrà agevolare le trattative dell’imprenditore, avendo come obiettivo il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza.
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Assetti organizzativi, amministrativi e contabili

La necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, così come previsto dal secondo comma del novellato art. 2086 del Codice Civile, in vigore dal 16 marzo 2019, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale, ha provocato l’inserimento del nuovo art. 3 (“adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) nel testo del decreto legislativo che modifica il Codice della Crisi. Questo articolo fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l’imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di cui al comma 4 (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenata giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione);
c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma secondo dell’art. 13 (ovvero tramite la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa).
Il nuovo Codice, chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, rende pertanto ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione e programmazione quali il piano industriale e il budget. La disponibilità di documenti di prassi come i Principi per la redazione dei piani di risanamento (recentemente rivisti nella loro seconda edizione) facilita l’operato dell’imprenditore e dell’esperto indipendente che interviene nella Composizione negoziata.

Concordato semplificato

Quale ulteriore e rilevante elemento di recente novità si conferma l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi, rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

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Ruolo degli intermediari finanziari e accesso alla composizione negoziata

Si menzionano, infine, l’introduzione di due commi che il Legislatore ha previsto per tutelare la figura dell’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata della crisi: si tratta del comma quinto dell’art. 16 e del medesimo comma dell’art. 18.
Con riferimento al primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. Risulta evidente la volontà di rendere gli istituti di credito parte attiva nel percorso che accompagna l’impresa verso l’uscita dalla crisi, impedendo l’adozione di comportamenti eccessivamente prudenziali che pregiudicherebbero le prospettive di risanamento.

Creditori per i quali operano le misure protettive

Per quanto concerne l’art. 18, il comma quinto prevede l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di modificarli in peius o di anticiparne la scadenza per il mero mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. La ratio della norma rientra nell’ottica di salvaguardare la continuità aziendale dell’impresa, assicurando il rispetto delle forniture derivanti da accordi precedenti all’accesso alla composizione negoziata.
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