La pensione di reversibilità dipende dalla residenza?
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La pensione di reversibilità dipende dalla residenza?

27 Aprile 2024 | Autore:
La pensione di reversibilità dipende dalla residenza?

Io e il mio compagno ci sposeremo a breve e manterremo due residenze diverse. L’Inps potrebbe negare la pensione di reversibilità o quella indiretta al superstite se le residenze risultassero essere state distinte?

Per rispondere al suo quesito occorre innanzitutto chiarire che l’obbligo di coabitazione che la legge (articolo 144 del Codice civile) impone ai coniugi non significa necessariamente che gli stessi debbano avere la stessa residenza anagrafica.

La Corte Costituzionale infatti, con sentenza n. 209 del 2022, ha chiarito, con riferimento ai coniugi, che il loro accordo oppure una giusta causa (si pensi ad esempio alle esigenze lavorative) legittima sicuramente la scelta di stabilire due diverse residenze anagrafiche e che questa possibilità non determina in nessun modo il venir meno dell’affectio coniugalis cioè della comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio.

Perciò, insegna la Corte Costituzionale, due coniugi possono tranquillamente avere e scegliere di avere due distinte residenze anagrafiche (per una loro comune scelta o essendovi una giusta causa) senza che questo possa trovare ostacolo nella legge (lo stesso articolo 144 del Codice civile non lo impedisce).

Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 1.785 del 2021) è dello stesso avviso.

Se quindi due coniugi possono avere due residenze anagrafiche distinte, è logica conseguenza quella per cui, ai fini della concessione al coniuge superstite della pensione di reversibilità o indiretta, non abbia alcun rilievo se i coniugi abbiano o non abbiano avuto la stessa residenza anagrafica.

Inoltre, a conferma di ciò, la stessa legge n. 903 del 1965 che, all’articolo 22, individua i familiari superstiti ai quali viene riconosciuto il diritto a pensione in caso di morte dell’assicurato o del pensionato, quando si riferisce al coniuge non stabilisce alcun requisito collegato alla residenza.

Infatti l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965, nel sostituire l’articolo 13, sub articolo 2, della legge n. 218 del 1952, stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato…spetta una pensione al coniuge…” senza aggiungere altro e senza quindi imporre, ai fini del riconoscimento della pensione, che il superstite ed il defunto abbiano avuto una identica residenza anagrafica.

Per completezza si cita anche la Circolare Inps n. 185 del 18 novembre 2015 che al punto 2 testualmente recita: “Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva”.

Quindi al ricorrere, al momento del decesso, per il pensionato o assicurato defunto delle condizioni di assicurazione e contribuzione fissati dalle norme vigenti (innanzitutto dall’articolo 9, n. 2), lettere a) e b) della legge n. 218 del 1952) la pensione indiretta o di reversibilità spetta al coniuge senza che possa influire sul riconoscimento di essa la residenza anagrafica comune o meno che il superstite aveva avuto con il defunto.

Detto questo, e ripetendo quanto evidenziato in apertura, il mantenimento di residenze anagrafiche distinte da parte dei coniugi non incide nemmeno ai fini del rispetto dell’obbligo civile di coabitazione (articolo 144 del Codice civile) se la scelta è maturata di comune accordo o se essa dipende da giustificati motivi quali possono essere, a puro titolo d’esempio, quelli legati allo studio, al lavoro, ad esigenze di salute dei parenti o di studio dei figli.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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