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(CODICE CIVILE-art. 1910)
Art. 1910.
(Assicurazione presso diversi assicuratori).
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu'
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome
degli altri. L'assicurato puo' chiedere a ciascun assicuratore
l'indennita' dovuta secondo il rispettivo contratto, purche' le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli
altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita'
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e'
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.