Art. 1457 codice civile: Termine essenziale per una delle parti | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1457 codice civile: Termine essenziale per una delle parti

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni (1).

In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Commento

Termine essenziale: termine entro il quale il debitore deve eseguire la prestazione affinché il creditore possa trarne un vantaggio economico; di conseguenza, il creditore non ha più alcun interesse alla prestazione eseguita oltre tale termine.

 

(1) L’essenzialità del termine può essere espressamente pattuita dalle parti, oppure può derivare dal tipo di contratto stipulato o dal contenuto di esso. Si pensi alla prestazione del sarto che ha ad oggetto la confezione di un abito da sposa, che ovviamente deve essere pronto per il giorno del matrimonio; successivamente, il creditore non ha più interesse alla prestazione.

Decorso inutilmente il termine, il contratto si scioglie automaticamente (risoluzione di diritto), senza necessità di una sentenza del giudice.

Giurisprudenza annotata

Ingiunzione di pagamento

In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio. Ed in questo giudizio vanno valutati dal giudice i documenti nuovi eventualmente prodotti dalle parti ed i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria (poiché nella fattispecie de quo parte opposta non ha depositato in atti né nuovi documenti né il fascicolo della fase monitoria, essendo impossibilitato il giudicante a verificare la fondatezza della pretesa creditoria, non può che essere revocato il decreto ingiuntivo opposto).

Tribunale Roma sez. IX  02 maggio 2014 n. 9634  

 

 

Obbligazioni e contratti.

In tema di obbligazioni contrattuali, il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito dell’indagine contrattuale, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.

Tribunale Roma sez. X  02 maggio 2014 n. 9625  

 

L'inosservanza di un termine non essenziale, previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse.

Tribunale Trento  02 aprile 2014 n. 423  

 

La previsione di un termine essenziale per l'adempimento di un contratto, essendo posto nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata la rinuncia ad avvalersene. La rinuncia - anche tacita - alla osservanza del termine essenziale, inoltre, bene può intervenire dopo la scadenza del termine stesso, tenuto conto che con essa la parte rinuncia anche ad avvalersi di tale termine ai fini di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Cassazione civile sez. II  05 luglio 2013 n. 16880  

 

La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale. Cassa con rinvio, App. Bari, 29/05/2006

Cassazione civile sez. II  05 luglio 2013 n. 16880  

 

Deve dichiararsi risolto il contratto preliminare di locazione con condanna al rilascio immediato dell’immobile, nel caso in cui, avendo le parti previsto che il futuro conduttore entri nell’immediata disponibilità dell’immobile, a seguito della sottoscrizione di detto contratto e della consegna delle chiavi del bene, il futuro conduttore, nonostante il termine essenziale previsto ex art. 1457 c.c. nel preliminare, non abbia mai provveduto a consegnare al locatore i documenti necessari per la stipula del contratto di locazione definitivo, rifiutandosi quindi di sottoscrivere tale contratto, nonché di riconsegnare l'immobile e di corrispondere il dovuto a titolo di locazione del bene. (Nella specie, adibito ad attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e riparazioni di sartoria).

Tribunale Pistoia  11 giugno 2013 n. 38  

 

Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.

Tribunale Salerno sez. I  18 marzo 2013 n. 750  

 

 

Contratti agrari

La mancata prova da parte del promittente venditore di aver notificato al coltivatore diretto avente diritto alla prelazione la proposta di vendita, legittima il rifiuto del promissario compratore di concludere il contratto definitivo e, quindi, scaduto il termine, il contratto preliminare si intende risolto di diritto, per la natura essenziale del termine, ai sensi dell'art. 1457, c. 2, c.c., per un inadempimento non addebitabile al promissario compratore, ma al promittente venditore, unico soggetto obbligato ex legge, ai sensi dell'art. 8 l. 590/1965, ad eseguire la notifica all'avente diritto alla prelazione, in modo da garantire il definitivo compratore dal possibile esercizio nei suoi confronti di una azione di retratto, nelle forme della garanzia per evizione, ai sensi degli arti. 1483 e 1479 c.c.

Tribunale Parma  02 maggio 2013 n. 603  



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